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  » Dispensa telematica per l’esame di giornalista
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  Dispensa telematica per l’esame di giornalista
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TESTATE ON-LINE. La registrazione presso i tribunali obbligatoria quando l’editore chiede finanziamenti pubblici, prevede di conseguire ricavi, rispetta una regolare periodicità e impiega giornalisti. Nel Roc soltanto gli editori. I blog non hanno l’obbligo di registrarsi presso i tribunali “a meno che non ricevano finanziamenti pubblici” (così la Cassazione civile). Le piccole testate online (con ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100mila euro) non obbligate alla registrazione.

analisi di Franco Abruzzo

INDICE
1. Premessa storica. L’Italia dalla Monarchia alla Repubblica: dal “permesso” di stampare alla libertà di registrare le testate presso i tribunali.
2. La lettura incrociata di nuove e vecchie norme.
3. Nel Roc gli editori che prevedono ricavi dalla loro attività e finanziamenti statali.
4. Due tipi di prodotto editoriale (senza o con periodicità regolare).
5. I vincoli della legge n. 47/1948 sulla stampa. Il direttore responsabile e la registrazione della testata.
6. La legge 223/1990 ( o "legge Mammì") modello per i giornali della rete.
7. L’informazione “spontanea”.
8. Il rapporto informazione telematica e articolo 21 della Costituzione risolto con la sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale.
9. La legge professionale dei giornalisti e la registrazione delle testate giornalistiche. Il ruolo del direttore responsabile
10. Conclusioni sulla registrazione delle testate online. Nessuna pubblicazione telematica si può “sottrarre ad una disciplina che è stata riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di giornale” (sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale). Solo le piccole testate online (che abbiano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100mila euro) escluse dalla registrazione.
11. Cassazione civile: i blog non sono stampa clandestina e non hanno l’obbligo di registrarsi presso i tribunali come testate giornalistiche a meno che non ricevano finanziamenti pubblici. Per il tribunale di Aosta i bloggers rispondono del reato di diffamazione.
Appendice (norme di riferimento).
Giurisprudenza

TESTO IN ALLEGATO







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Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
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