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Stampa

La sentenza 11/1968 della Corte costituzionale sulla professione di giornalista. L’Ordine dei Giornalisti è legittimo
A) perché “lascia integro il diritto di tutti di esprimere il proprio pensiero attraverso il giornale”.
B) perché l’Albo è obbligatorio soltanto per coloro che “manifestano
il pensiero” per professione.
C) perché tutela, con la deontologia, “la libertà degli iscritti nei confronti
del contrapposto potere economico del datori di lavoro”.
D) perché “i poteri disciplinari conferiti ai Consigli non sono tali da compromettere la libertà degli iscritti”.

Pubblichiamo la parte conclusiva della sentenza 11/1968 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità dell’Ordine dei Giornalisti nato con la legge  63/1969:


Considerato in diritto                        


"4. - Ciò posto, la Corte osserva che per un'esatta valutazione del fondamento della  questione  sottoposta  al  suo  esame  occorre  tener presente  che la legge impugnata, realizzando un proposito espresso fin dal 1944 dal legislatore democratico (art. 1 del D.L.  Lt.  23  ottobre 1944, n. 302), disciplina l'esercizio professionale giornalistico e non l'uso del giornale come mezzo della libera manifestazione del pensiero: sicché è  esatto  quanto  sostengono  sia  la  difesa dell'Ordine di Sicilia sia l'Avvocatura dello Stato, che essa non tocca il diritto che a "tutti" l'art. 21 della Costituzione riconosce. Questo sarebbe  certo violato  se  solo  gli iscritti all'albo fossero legittimati a scrivere sui giornali, ma è da escludere che una  siffatta  conseguenza  derivi dalla  legge.  Ne  costituisce  riprova,  oltre  l'oggetto  stesso  del  provvedimento, l'esplicita  disposizione  contenuta  nell'art.  35:  il quale,  in  quanto  subordina  l'iscrizione nell'elenco del pubblicisti alla prova che  il  soggetto  interessato  abbia  svolto  un'"attivita' pubblicistica  regolarmente  retribuita  per almeno due anni", dimostra che la stessa legge considera pienamente lecita anche la collaborazione ai giornali che non sia ne' occasionale ne' gratuita. Senza che ci  sia bisogno  di  affrontare questioni di interpretazione non essenziali per la presente decisione,  appare  certo  che  l'art.  35  circoscrive  la  portata   del   divieto   sancito  nell'art.  45,  limita  l'estensione dell'obbligo di iscrizione all'albo  e,  in  definitiva,  conferma  che l'appartenenza   all'Ordine   non   e'  condizione  necessaria  per  lo  svolgimento di un'attivita' giornalistica che  non  abbia  la  rigorosa caratteristica della professionalita'.                                 


 


5.  -  Questa  conclusione,  tuttavia,  non  esaurisce la questione sottoposta alla Corte. L'esperienza dimostra che il giornalismo, se  si alimenta   anche   del   contributo  di  chi  ad  esso  non  si  dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l'opera  quotidiana  del professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la  libertà  della  stampa  periodica,  che  a  sua  volta  è  condizione essenziale di quel libero confronto di idee  nel  quale  la  democrazia affonda  le  sue  radici vitali. E nessuno può negare che una legge la  quale, pur lasciando integro  il  diritto  di  tutti  di  esprimere  il proprio   pensiero   attraverso   il   giornale,   ponesse  ostacoli  o discriminazioni  all'accesso  alla  professione  giornalistica   ovvero sottoponesse  i  professionisti  a misure limitative o coercitive della loro libertà, porterebbe un grave e pericoloso attentato  all'art.  21 della Costituzione.                                                    


Sotto  questo  secondo  profilo della questione, che di certo e' il piu' delicato, la Corte deve in primo luogo accertare se  l'istituzione stessa  di un Ordine giornalistico e l'obbligatorietà della iscrizione nell'albo non costituiscano di per se' una violazione  della  sfera  di libertà di chi al giornalismo voglia professionalmente dedicarsi.     


La  Corte  ritiene  che  a  tale  interrogativo  si  debba dare una risposta negativa.                                                     


Chi tenga presente il complesso mondo della  stampa  nel  quale  il giornalista  si  trova  ad operare o consideri che il carattere privato delle imprese editoriali ne condiziona le possibilità di  lavoro,  non può  sottovalutare  il rischio al quale è esposto la sua libertà né può negare la necessità di misure e di strumenti a salvaguardarla.   Per la decisione della presente questione - alla quale, per  quanto si  e'  detto  al  n.  3,  resta  estranea la rilevanza degli ulteriori  profili  di  pubblico  interesse   (fra   i   quali   quello   inerente all'osservanza  del canoni della deontologia professionale) soddisfatti  dalla legge - e' in vista di tale finalita' che va valutata la funzione che l'Ordine puo' svolgere. Il fatto che il giornalista esplica la  sua attività  divenendo  parte  di  un  rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che secondo l'avviso della difesa  del Longhitano si giustificherebbe  solo  in  presenza  di  una  libera professione,   tale  il  senso  tradizionale.  Quella  circostanza,  al contrario, mette in risalto l'opportunità che  i  giornalisti  vengano associati  in  un  organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico del datori  di  lavoro,  possa  contribuire  a  garantire  il  rispetto  della  loro  personalità  e,  quindi,  della  loro libertà: compito, questo, che supera di  gran  lunga  la  tutela  sindacale  del diritti  della  categoria  e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di  ente  pubblico vigili,  nei  confronti  di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza  di  quella  dignità  professionale  che  si  traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.                                                        


Si deve tuttavia ribadire che questa conclusione positiva è valida  solo  se  le  norme  che  disciplinano  l'Ordine  assicurino a tutti il diritto di accedervi e non attribuiscano ai suoi organi poteri di  tale ampiezza da costituire minaccia alla libertà dei soggetti. E in questa  ulteriore direzione va ora rivolta l'indagine affidata alla Corte.     


 


6  -  Il  divieto  posto nell'art. 45, come si e' detto, condiziona all'iscrizione  nell'albo  il  legittimo  esercizio  della  professione giornalistica, ed esso, a causa del disposto contenuto nell'art. 36, si risolve in un divieto assoluto per gli stranieri che siano cittadini di  uno  Stato  che  non  pratichi  il trattamento di reciprocita'. Da cio' scaturisce la necessita' di accertare se esso non sia in contrasto  con l'art.  21  della  Costituzione  che  a tutti, e non ai soli cittadini, garantisce il fondamentale diritto di esprimere liberamente e con  ogni mezzo il proprio pensiero.                                             


 La  Corte - anche richiamando quanto esposto al n. 4 - ritiene che,  in se considerato, il presupposto del trattamento di reciprocità  per l'accesso  alla  professione  giornalistica  non  sia  illegittimamente stabilito, e cio' perche' e' ragionevole che in tanto lo straniero  sia ammesso  ad  un'attivita'  lavorativa  in  quanto al cittadino italiano  venga assicurata una pari possibilita' nello Stato al  quale  il  primo appartiene.   Questa   giustificazione,   pero',  non  puo'  estendersi  all'ipotesi dello straniero che sia cittadino  di  uno  Stato  che  non  garantisca l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche e, quindi, della  piu'  eminente manifestazione di queste. In tal caso, atteso che ad un regime siffatto puo'  essere  connaturale  l'esclusione  del  non cittadino   dalla   professione   giornalistica,   il   presupposto  di  reciprocita'  rischia  di  tradursi  in  una  grave  menomazione  della liberta'  di  quei  soggetti  ai quali la Costituzione - art. 10, terzo comma - ha voluto offrire asilo politico  e  che  devono  poter  godere almeno in Italia di tutti quei fondamentali diritti democratici che non siano strettamente inerenti allo status civitatis.                     


Limitatamente  a  questa  parte,  dunque,  l'art.  45  deve  essere  dichiarato costituzionalmente illegittimo.                             


 


7. - Passando all'esame  delle  norme  che  disciplinano  l'accesso  all'albo,  devono essere presi in considerazione gli artt. 29, 33, 34 e 35  della  legge,  che  formano  oggetto  dell'impugnativa  ritualmente proposta dal pretore di Catania.                                       


Ad avviso della Corte, i dubbi di costituzionalità manifestati dal giudice a quo non appaiono  fondati.                                    


 L'art. 29 richiede per l'iscrizione nell'elenco del professionisti, fra  l'altro,  l'iscrizione  nel  registro del praticanti e l'esercizio della pratica per almeno  diciotto  mesi:  dal  combinato  disposto  di questa  norma  e  degli artt. 33 e 34 discende, secondo il pretore, che  l'accesso al registro  del  praticanti  e,  mediatamente,  all'albo  è rimesso  alla  completa discrezionalità degli editori, del direttori e degli altri giornalisti già iscritti. La Corte osserva che, se è vero  che ove il soggetto interessato non trovi un  giornale  che  lo  assuma come   praticante   egli  non  potrà  mai  intraprendere  la  carriera giornalistica, è altrettanto vero che neppure il giornalista  iscritto può  svolgere  la  sua attività professionale se non trova un editore  disposto ad assumerlo: il che dimostra che ci  si  trova  di  fronte  a conseguenze  che  non derivano dalla legge in esame, ma dalla struttura  privatistica delle imprese editoriali, nell'ambito della quale  la  non discriminazione può essere assicurata soltanto dalla concorrenza della  molteplicità delle iniziative giornalistiche.                         


Neppure  può  dirsi  che  il secondo comma dell'art. 34, in quanto  richiede che  lo  svolgimento  della  pratica  sia  comprovata  da  una dichiarazione  motivata  del  direttore  del  giornale, all'arbitrio di questi rimetta  la  valutazione  di  un  presupposto  per  l'iscrizione  nell'elenco  del  giornalisti.  In  effetti,  poiché  non  risulta che  l'Ordine abbia il potere di esprimere  un  giudizio  di  ammissibilità basato  sull'apprezzamento  del modo in cui l'interessato ha esercitato  la pratica, si deve concludere che la motivazione  del  direttore  deve avere  ad  oggetto  solo  gli  elementi  formali  del rapporto (durata, continuita') e non può mai  tradursi  in  un  sindacato  sul  pensiero espresso dal praticante.                                               


Non  si  vede,  infine,  in che modo il Consiglio dell'Ordine possa esercitare  poteri  arbitrari  in  ordine   all'iscrizione   nell'albo: chiamato   a  verificare  la  sussistenza  di  elementi  tassativamente indicati dalla legge ed a prendere atto  del  giudizio  positivo  delle prove  di  esame  predisposte per un accertamento tecnico, il Consiglio non può neppure liberamente  valutare  la  buona  condotta  (art.  31, secondo comma) del richiedente, ma deve accertarla sulla base di fatti, secondo  canoni  elaborati  in base ad una consolidata tradizione e con l'esclusione di ogni apprezzamento di atteggiamenti  che  costituiscano estrinsecazione  delle  libertà  garantite  dalla Costituzione. Val la pena di aggiungere che la legge impone che i provvedimenti  di  rigetto  della  domanda  siano  motivati  (art.  30)  e predispone su di essi il controllo giurisdizionale (art.    63),  assicurando  in  tal  modo  la repressione di ogni abuso.                                             


Del  pari  non  fondata  è  la  questione  relativa al primo comma dell'art. 35, impugnato nella parte  in  cui  stabilisce  che  al  fine dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti il richiedente deve offrire la  dimostrazione  di  aver  svolto  attività retribuita da almeno due anni. Il timore espresso dal giudice a quo che questa norma consenta un sindacato sulle pubblicazioni non ha  ragione  di  essere,  perché  la certificazione  dei  direttori  e  la  esibizione  degli  scritti  sono  elementi richiesti solo al fine di consentire che  venga  accertato  se l'attività  sia stata esercitata né occasionalmente ne' gratuitamente e per il tempo richiesto dalla legge, e non anche allo scopo di imporre o di permettere una valutazione di merito capace  di  risolversi,  come  afferma l'ordinanza, in "una forma larvata di censura ideologica".     


 


8.   -   Poiché   l'ordinanza   denunzia   che   l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo, sancita dal denunziato art. 45, rimette alla piena "discrezionalità altrui" l'esercizio  del  diritto  riconosciuto dall'art.  21  della  Costituzione,  con  conseguente  violazione anche  dell'art. 3, la Corte non può sottrarsi al compito di esaminare  altre disposizioni   della   legge   che   possano   incidere   sul   diritto all'iscrizione nell'albo, e ciò non per  esercitare  un  controllo  su norme  che,  per quanto si é detto al n. 2, non sono state ritualmente impugnate, ma solo per accertare se  il  loro  contenuto  sia  tale  da determinare l'illegittimità dell'art. 45.                             


Sotto  questo profilo ed a questi limitati effetti vengono in esame l'art. 24, che attribuisce al Ministro per la grazia e giustizia l'alta sorveglianza  sui  Consigli  dell'Ordine,   e   le   disposizioni   che conferiscono   ai  Consigli  poteri  disciplinari  che  sull'iscrizione all'albo possono incidere in via  temporanea  (art.  54)  o  definitiva  (art. 55).                                                              


La  Corte  osserva  che  il  potere  del  Ministro,  corollario del pubblico interesse al  regolare  funzionamento  dei  Consigli,  ha  per contenuto  i provvedimenti indicati nel secondo e nel terzo comma dello stesso art. 24, sicché nessuna ingerenza e'  consentita  all'esecutivo  sulla   attività  amministrativa  relativa  agli  iscritti,  salva  la  implicita possibilità di segnalare fatti che  ai  sensi  dell'art.  48 possano  giustificare il promovimento dell'azione disciplinare: nel che non si può riscontrare, in verità, nessun rischio di abuso.          


La Corte ritiene, del pari, che i poteri disciplinari conferiti  ai  Consigli  non  siano  tali da compromettere la libertà degli iscritti. Due elementi fondamentali  vanno  tenuti  ben  presenti:  la  struttura democratica  del  Consigli,  che  di  per  sé rappresenta una garanzia  istituzionale non  certo  assicurata  dalla  legge  precedentemente  in vigore (D.L. Lt. 23 ottobre 1944, n. 302), in base alla quale la tenuta degli albi e la disciplina degli iscritti sono state affidate per circa  venti  anni  ad  un organo di nomina governativa; e la possibilità del ricorso al Consiglio nazionale ed il successivo esperimento dell'azione giudiziaria nei vari gradi di giurisdizione. L'uno e l'altro concorrono sicuramente ad impedire che l'iscritto  sia  colpito  da  provvedimenti arbitrari. Essi, tuttavia, non sarebbero sufficienti a raggiungere tale scopo,  se  la  legge  stessa  prevedesse, sia pure implicitamente, una responsabilità del giornalista a causa del contenuto dei suoi  scritti e  ammettesse  una  corrispondente possibilità di sanzione, perché in  tal caso  la  libertà  riconosciuta  dall'art.  21  sarebbe  messa  in pericolo  e  l'art.  45  -  norma  di  chiusura dell'intero ordinamento giornalistico - risulterebbe illegittimo.  Ma  la  legge  non  consente affatto  una  qualsiasi  forma  di  sindacato  di  tale  natura.  Se la definizione degli illeciti disciplinari, come è  inevitabile,  non  si articola   in  una  previsione  di  fattispecie  tipiche,  bisogna  pur considerare che la  materia  trova  un  preciso  limite  nel  principio fondamentale  enunciato  dalla stessa legge nell'art. 2. Se la libertà  di informazione e di critica è insopprimibile, bisogna  convenire  che quel  precetto,  più che il contenuto di un semplice diritto, descrive  la funzione stessa del libero giornalista: è il venir  meno  ad  essa, giammai  l'esercitarla  che  può  compromettere  quel  decoro e quella dignità sui quali l'Ordine è chiamato a vigilare".


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TESTO integrale della sentenza IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=26289





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