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Contratto giornalistico
svizzero: “I free lance
non possono essere
svantaggiati a livello
di retribuzione
rispetto ai dipendenti”.
(In coda il link per
leggere il Ccnl elvetico).

Mentre da noi un pezzo viene pagato anche due euro, c’è chi arriva a fare scioperi della fame, e si dibatte senza uscirne su un tariffario MINIMO, può essere utile rinfrescarsi le idee leggendo il Contratto collettivo di lavoro giornalistico della confinante Svizzera (ha già qualche anno ed è stato disdetto ma costituisce sempre “norma d’uso”, secondo quanto riferisce la segreteria dell’Associazione stampa svizzera): uno fra i tanti, ma molto interessante per un confronto perché è scritto integralmente in italiano. Potrebbe servire anche come base di discussione per un futuro rinnovato CCNL italiano, finalmente adeguato alla realtà attuale del mercato.


Premessa (marziana) in testa al contratto:“Il contratto (integralmente, ndr) è valido sia per i dipendenti (a impiego fisso) che per i giornalisti detti liberi ("freelance"). In caso di divergenza le disposizioni sono esposte su due colonne, a sinistra quelle valide per i dipendenti e a destra per i liberi”.


 


Riporto solo alcuni punti:


Art. 18 (Onorario)


1) I free lance non possono essere svantaggiati a livello di retribuzione rispetto ai dipendenti a impiego fisso.


2) L’onorario per i free-lance corrisponde almeno agli onorari minimi previsti dal Regolamento. Se viene convenuta una retribuzione mensile fissa o una garanzia minima, l’onere lavorativo medio necessario vi dev’essere retribuito in base alle tariffe minime.


3) Nella determinazione dell’onorario occorre tenere in adeguata considerazione segnatamente i fattori seguenti (!!):


a) dispendio di tempo necessario;


b) difficoltà del compito;


c) qualità del lavoro;


d) esclusività o uso multiplo;


e) orario normale di lavoro dell’impresa;


f ) durata della collaborazione;


g) infrastruttura necessaria.


4) I collaboratori di redazione free-lance possono essere retribuiti come segue:a) rimunerazione mensile fissa;b) garanzia minima;c) retribuzione forfettaria a giornata, mezza giornata o oraria;d) tariffa per foto;e) altre forme di retribuzione, purché vengano rispettati gli onorari minimi previsti dal Regolamento.


5) Laddove i free-lance constatano nel corso della loro attività che il dispiego di tempo convenuto viene superato, occorre informarne subito la redazione. In tal caso le parti rinegoziano l’onorario. Se non viene raggiunto alcun accordo, le redazioni devono corrispondere l’onorario pattuito all’origine e i free-lance la prestazione di lavoro erogabile nel quadro del dispiego di tempo inizialmente convenuto.


 


Art. 20 (Tredicesima)


1) I collaboratori di redazione free-lance hanno diritto alla tredicesima nella misura di un dodicesimo degli onorari percepiti durante gli ultimi dodici mesi pagabile al più tardi per la fine del mese successivo al periodo di conteggio. In caso di risoluzione del rapporto di collaborazione la tredicesima è dovuta pro rata al momento della risoluzione. La tredicesima è inclusa come quota dell’8,33 per cento negli onorari minimi giusta il Regolamento. La quota va indicata separatamente sul conteggio degli onorari.


 


Art. 24 (Lavoro notturno e domenicale)


1) Chi deve regolarmente fornire prestazioni lavorative notturne e/o domenicali ha diritto a titolo d’indennizzo a scelta a 6 giorni supplementari di libero o a una corrispondente maggiore retribuzione.


2) Si considera prestazione regolare di lavoro notturno la prestazione di servizio a partire dalle ore 20 per almeno due volte la settimana per almeno 20 settimane l’anno, oppure almeno 40 volte l’anno. Se viene prestato servizio almeno 30 volte dopo le 20 il diritto giusta il cpv. 1 matura pro rata temporis (vale a dire 4 giorni).


3) Si considera prestazione regolare di lavoro domenicale la prestazione di servizio per almeno 15 domeniche e giorni festivi legali. Se viene prestato servizio durante almeno 10 domeniche e giorni festivi legali il diritto giusta il cpv. 1 matura pro rata temporis (vale a dire 4 giorni).


4) Anche chi fornisce prestazioni lavorative notturne e domenicali per complessivamente 40 prestazioni ha diritto a titolo d’indennizzo a 6 giorni supplementari di libero.


 


Queste, traduco, si chiamano TUTELE. Qui si parla di 13esima, di festivi e notturni pagati, si dice espressamente  che i FREE LANCE NON POSSONO ESSERE SVANTAGGIATI A LIVELLO DI RETRIBUZIONE RISPETTO AI DIPENDENTI.


Naturalmente c’è molto altro, tra cui il tariffario stesso sul quale preferisco sorvolare. Suggerisco la lettura integrale on line (www.comedia.ch/uploads/media/GAV2000__italienisch.pdf)  del contratto. Una lettura utile per la Fnsi, per le associazioni regionali e per i CdR.


Giovanni Verga


 


 


 





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