Milano, 22 novembre 2010. Come presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ho chiesto l’8 marzo 2004 l'istituzione e l'attivazione di un “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la Formazione continua dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti contrattualizzati e dei praticanti giornalisti”. Ciò in base all’'articolo 118 della legge 19.12.2000 n° 388. Quel giorno ho scritto all’allora Ministro del Lavoro Roberto Maroni, alla Fieg, alla Fnsi , all’Ordine nazionale e all’Inpgi. Soltanto Maroni ha risposto: “L’iniziativa spetta a Fnsi e Fieg, a me compete soltanto la nomina dei sindaci del Fondo”. Poi ho appreso la verità: i quattrini che gli editori versano all’Inps sono stati girati all’Inpgi (nel calderone delle aliquote applicate per la mobilità e la disoccupazione) con il consenso anche della Fnsi (parte sociale come la Fieg dell’Istituto di previdenza). La mia curiosità era collegata a una notizia pubblicata il 14 settembre 2005 da “Il Sole 24 Ore”: la nascita del “Fondo enti religiosi per la Formazione continua”. Da un giro di telefonate in quell’occasione ho appreso: 1) che i quattrini versati all’Inps per i poligrafici sono confluiti nel Fondo per la formazione continua gestito dall’industria; 2) che i quattrini, versati per i giornalisti, sono finiti, invece, nelle casse evidentemente bisognose di aiuti) dell’Inpgi con il consenso dei vertici delle nostre istituzioni Con una differenza sostanziale: i poligrafici fanno formazione, i giornalisti no. Chi dobbiamo ringraziare?
1. La legge 388/2000 -. Il comma 1 dell’articolo 118 precisa che “al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua... Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo”. Il comma 6 dice: “Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
“L'attivazione dei fondi – recita il comma 2 – è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori”.
Le imprese editrici di testate giornalistiche, di Tg e radiogiornali, di agenzie di stampa e di giornali telematici hanno, comunque, l'obbligo (comma 3 dell’articolo 118) di versare all'Inps il contributo integrativo (0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo pari all’incirca a 2,4 milioni di euro) di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978 (Le retribuzioni lorde dei giornalisti ammontano all’incirca a 850 milioni di euro). Tra gli 8 Fondi istituiti alla data dell’8 marzo 2004, sei si riferiscono a lavoratori e dirigenti dei settori industriale, artigiano, cooperativo, commerciale, turistico, creditizio, assicurativo e logistico. Gli altri due Fondi riguardano il terziario e i dirigenti del terziario (FON.DIR). La legge 388/2000 ammette la possibilità di istituire altri specifici Fondi. Oggi i Fondi sono ben 18.
E’ evidente che l’articolo 118 della legge n. 388/2000 va piegato alla formazione continua delle figure professionali previste dal Cnlg Fnsi/Fieg e dall’Ordine nazionale dei Giornalisti: redattori professionisti, redattori pubblicisti, praticanti in formazione presso le redazioni e praticanti in formazione presso le Scuole di giornalismo riconosciute dal Cnog, collaboratori coordinati e continujativi. Il Contratto afferma che “forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche”. Il punto 4 dell’allegato 0 del Cnlg recita per quanto riguarda i praticanti giornalisti in formazione: “Il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. A tal fine gli Ordini regionali e le associazioni regionali della stampa, d'intesa con l'Ordine nazionale, predisporranno corsi di formazione teorici integrativi della pratica formazione aziendale finalizzati anche all'uso dei sistemi redazionali. I corsi di formazione potranno svolgersi presso le strutture universitarie a tal fine ritenute più idonee”.
Ma nel Cnlg c’è di più: la nota a verbale di cui all’articolo 4 prevede corsi di aggiornamento professionale di contenuto tecnologico, mentre l’articolo 45 ipotizza l’aggiornamento culturale e professionale dei giornalisti. L’articolo 45 in particolare delinea quella formazione continua dei giornalisti materia organicamente trattata dall’articolo 118 della legge n. 388/2000. Dice l’articolo 45 del Cnlg: “Le parti, allo scopo di soddisfare l'esigenza di un costante aggiornamento culturale-professionale dei redattori, attraverso una regolamentazione concordata a livello aziendale, convengono quanto segue:
- le aziende, in relazione alle specifiche esigenze ed alle disponibilità, d'intesa con le direzioni e i comitati o fiduciari di redazione, avvieranno a tale scopo iniziative determinandone programma, durata, modalità di svolgimento e di partecipazione;
- ciascuna azienda favorirà la partecipazione di singoli giornalisti a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali-professionali attinenti le loro specifiche competenze previo parere del direttore sulla base di idonea documentazione; è rinviata alla sede aziendale la regolamentazione degli aspetti relativi ai periodi di permesso retribuito e di concorso alle spese;
- le Federazioni contraenti promuovono e organizzano, annualmente e congiuntamente - in collaborazione con gli organismi professionali - corsi nazionali o di aggiornamento culturale-professionale, stabilendone di volta in volta programmi, durata, modalità di partecipazione dei giornalisti e concorso delle aziende agli eventuali oneri. Le Federazioni medesime valuteranno periodicamente i risultati delle esperienze realizzate a livello aziendale in materia di aggiornamento professionale”. Oggi gli articoli 4 e 45 del Cnlg sono svuotati.
2. L’Inpgi incassa lo 0,30 dal 1978 - L’ex direttore generale dell’Inpgi, Arsenio Tortora ha replicato alla mia richiesta sulla rivista “Giornalisti” (n. 6/2005): “Nell’ambito delle iniziative e degli interventi per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato fu istituito, con legge n. 845/78, art. 25, il cosiddetto “Fondo di Rotazione”, con la finalità specifica di favorire l’accesso ai contributi dei fondi comunitari per il finanziamento di progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego. Il Fondo in questione prese il posto del soppresso Fondo di Addestramento Professionale dei Lavoratori e il Parlamento ne decise il finanziamento mediante l’aumento dello 0,30% del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione riscosso dall’Inps, con contestuale (e pari) riduzione del contributo dovuto alla Cassa Unica Assegni Familiari gestita dal medesimo ente. All’indomani dell’entrata in vigore della citata legge 845/78, l’Inpgi richiese alle aziende editoriali un identico aumento della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. Non vi fu bisogno, all’epoca, di alcun atto deliberativo perché, per effetto dell’art. 2 della legge istitutiva dell’Inpgi (la n. 1564/51), la contribuzione dell’Istituto era automaticamente adeguata a quella in vigore nelle corrispondenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui quelle gestite dall’Istituto sono sostitutive”. Apprendiamo da Tortora che l’Inpgi ha preteso nel 1978 lo 0,30 dalla aziende editoriali, che già versavano l’1,30% per la disoccupazione in base alla legge 54/1960. L’articolo 118 della legge 388/2000 oggi “gira” lo 0,30 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 alla formazione. Tutto qui. C'è stato un cambio di destinazione. L'Inpgi dal gennaio 2001 ha perso il diritto di utilizzare lo 0,30 (pari a circa 2,4 milioni di euro) per la disoccupazione, ma dovrebbe spenderlo per la formazione previo accordo Fnsi/Fieg e nomina dei sindaci del Fondo da parte del Ministero del Lavoro. I giornalisti disoccupati e anche quelli occupati hanno bisogno, soprattutto in un periodo di crisi generalizzata, di formazione per tornare o rimanere nel circuito del lavoro.
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Articoli collegati:
Franco Abruzzo, 14 settembre 2005, in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3748
Franco Abruzzo, 2 dicembre 2005, in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3749
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Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4753
Corriere della Sera-Economia 30/11/2009
Scenari La crisi è un'occasione per sviluppare la preparazione dei dipendenti senza incidere sulla produzione. Gli strumenti ci sono, basta sfruttarli.
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Solo un'azienda su tre investe in capitale umano. Eppure è possibile farlo senza spendere nemmeno un euro.
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