Roma, 9 febbraio 2011. Sono tre i punti cardine della riforma dell'Ordine dei giornalisti approvata in commissione Cultura alla Camera. Le modifiche principali riguardano l'accesso alla professione, lo snellimento del Consiglio Nazionale realizzato attraverso la riduzione del numero dei consiglieri e gli organi chiamati a giudicare sulle violazioni al codice deontologico e non solo. Sulla riforma, che è stata approvata all'unanimità, dovranno ora esprimere un parere le altre commissioni e il governo. Il testo tornerà quindi in commissione Cultura, per il via libera in sede legislativa, presumibilmente nel giro di pochi giorni. Il progetto passerà poi al Senato, dove, salvo imprevisti, dovrebbe seguire lo stesso percorso di Montecitorio. La riforma, che recepisce le indicazioni dell'Ordine dei giornalisti, fa salvi i principi generali stabiliti dalla legge numero 69 del 1963, e cioè il diritto all'informazione e i doveri del giornalista, tra cui il rispetto della verità sostanziale dei fatti. In merito all'accesso alla professione, il possesso della laurea gioca un ruolo qualificante. I praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale non sono tenuti a sostenere l'esame di cultura generale di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ai fini dell'iscrizione al registro dei praticanti. Gli aspiranti pubblicisti dovranno «superare un esame di cultura generale». Il secondo aspetto della riforma riguarda lo snellimento del Consiglio Nazionale, per il quale è previsto un tetto di 90 membri e un rapporto di due a uno tra professionisti e pubblicisti, per rafforzare la dimensione professionale della categoria. La riforma istituisce, inoltre, una Commissione Deontologica nazionale competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare. In caso di sanzione superiore alla censura, la deliberazione della Commissione deontologica è sottoposta a ratifica del Consiglio Nazionale dell'Ordine. Si prevede, infine, la creazione di un "Giurì per la correttezza dell'informazione", istituito presso ogni distretto di Corte di appello e composto da cinque membri, tra rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti e magistrati. Il giurì tutela le posizioni giuridiche di soggetti terzi rispetto all'ordinamento professionale ed è chiamato a svolgere un tentativo di conciliazione, per evitare il ricorso al giudizio ordinario civile o penale. (fonte: ANSA, Michele Cassano; Lavori parlamentari delal Camera dei Deputati).
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I lavori parlamentari
Testo in http://www.camera.it/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201102/0208/html/07#79n2
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ALLEGATO
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio.
NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
Articolo 1. (Iscrizione al registro dei praticanti di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e all'elenco dei pubblicisti di cui all'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69).
1. I praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale non sono tenuti a sostenere l'esame di cultura generale di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ai fini dell'iscrizione al registro dei praticanti.
2. All'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È necessario inoltre superare un esame di cultura generale».
Articolo 2. (Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).
1. L'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - (Formazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).
1. Con regolamento del Ministro della giustizia, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definite la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in un numero massimo di novanta componenti e fissata in rapporto di due a uno tra giornalisti professionisti e pubblicisti, nonché le modalità per l'elezione del medesimo Consiglio».
Articolo 3. (Commissione deontologica nazionale).
1. Al titolo III della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo l'articolo 59 è aggiunto il seguente:
«Art. 59-bis. - (Commissione deontologica nazionale).
1. È istituita la Commissione deontologica nazionale competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.
2. Le deliberazioni della Commissione deontologica nazionale che prevedono una sanzione non superiore alla censura hanno carattere definitivo e possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 63.
3. In caso di sanzione superiore alla censura, la deliberazione della Commissione deontologica nazionale è sottoposta a ratifica del Consiglio nazionale dell'Ordine secondo le modalità definite con apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».
2. Il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 20-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norme
ivi contenute alle disposizioni dell'articolo 59-bis della legge 3 febbraio 1963, n. 69, introdotto dal comma 1.
Articolo 4. (Giurì per la correttezza dell'informazione).
1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:
«Art. 65-bis. - (Giurì per la correttezza dell'informazione).
1. È istituito presso ogni distretto di Corte di appello il giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato «giurì», composto da cinque membri, dei quali uno nominato dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti, dei quali uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello e uno dalla Federazione italiana degli editori e dei giornalisti.
2. I membri del giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Con regolamento, adottato dal Ministro della giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Giurì. Il Giurì tutela le posizioni giuridiche soggetti terzi rispetto all'ordinamento professionale anche attraverso provvedimenti d'urgenza».
Articolo 5. (Convocazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti può essere convocato anche con notificazione inviata tramite posta elettronica.
Articolo 6. (Elezione dei consigli dell'Ordine).
1. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: «otto giorni dalla prima» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto ore dalla prima».
Articolo 7. (Domande di ammissione alla prova di idoneità professionale).
1. I candidati possono presentare solo due domande di ammissione alla prova di idoneità professionale di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, nell'arco di ciascun anno solare. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norme ivi contenute alla disposizione del presente comma.
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GIORNALISTI. MAZZUCA: “RIFORMA ORDINE NON PIÙ RINVIABILE”.
Roma, 9 febbraio 2011. «Sono particolarmente lieto che la proposta per la riforma dell'Ordine dei giornalisti, di cui sono relatore, abbia trovato il consenso unanime in commissione Cultura. È il segno tangibile di un buon lavoro, che si è giovato della mia esperienza sul campo ma anche della buona volontà mostrata da tutti i colleghi parlamentari di fronte all'evidenza di un sistema da riformare». È il commento di Giancarlo Mazzuca, deputato del Pdl e responsabile dell'ufficio comunicazione del Gruppo parlamentare alla Camera. «La mia ferma convinzione che l'Ordine vada riformato in chiave moderna - continua Mazzuca in una nota - soprattutto per quanto riguarda l'accesso alla professione e la tutela dei giornalisti, è stata condivisa da tutti e mi sembra il miglior segnale possibile in vista dell'approdo del provvedimento nelle altre commissioni chiamate a esprimere pareri prima che il provvedimento trovi la sua emanazione definitiva». (ANSA).
GIORNALISTI. PISICCHIO: “UNANIMITÀ SU RIFORMA ORDINE FATTO POLITICO RARO”.
Roma, 9 febbraio 2011. «La riforma dell'Ordine dei giornalisti incontra il consenso unanime nella commissione Cultura alla Camera: è questo un fatto legislativo ma anche politico raro in una legislatura attraversata da conflitti e non abituata alle convergenze». Lo ha dichiarato Pino Pisicchio (Api), primo firmatario della proposta di riforma bipartisan dell'Ordine, il cui testo condiviso dal comitato ristretto è stato approvato questa mattina . «Si tratta, ha aggiunto Pisicchio, di un evento importante sia per il contenuto, che snellisce, qualifica ed ammoderna le modalità di accesso alla professione, i profili ordinistici di autogoverno e il rapporto con il lettorato, sia dal punto di vista procedurale, perchè si muove nella logica della concertazione tra potere legislativo e Ordine dei giornalisti. Va dato atto ai colleghi della commissione Cultura della Camera -continua il parlamentare dell'Api-, a cominciare dal relatore Mazzuca ma anche a tutti gli altri, di maggioranza e di opposizione, di aver svolto il loro impegno con spirito collaborativo consentendo al proposta di raggiungere questo primo importante traguardo ed anche l'ottenimento della sede legislativa». «Certo -conclude Pisicchio-, anche questo testo è perfezionabile: il fatto, però, che si avvii ad una definizione parlamentare la riforma dell'Ordine dopo quasi cinquant'anni dalla sua istituzione è un evento che non può essere sottaciuto». Nei prossimi giorni sarà dato il parere dalle altre commissioni parlamentari chiamate ad esprimersi sul provvedimento. (Adnkronos)
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3828
Presentata alla Camera.
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI
DEPUTATI PISICCHIO,
ZAMPA, MAZZUCA,
PIONATI, MERLO,
GIULIETTI, RAO,
SALVINI e LEHNER
NORME RELATIVE ALLA RIFORMA DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI.
Si tratta di una riforma profondamente innovativa, basata su tre punti cardine che modificano, rivoluzionandola, la legge istitutiva dell'Ordine risalente a 46 anni fa. I punti di forte innovazione riguardano l'accesso alla professione, lo snellimento del Consiglio Nazionale realizzato attraverso la sostanziale riduzione del numero dei consiglieri, l’importante modifica della composizione e delle procedure degli organi chiamati a giudicare sulle violazioni al codice deontologico.
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