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La pensione di reversibilità
ai superstiti dei giornalisti
iscritti al Fondo di previdenza
complementare è prevista
oppure non è prevista?
Per la risposta bisognerà
attendere che gli iscritti
maturino l’anzianità
per ottenere la rendita.

A questo punto si renderà necessario prevedere la possibilità di optare per rendite reversibili come anche per quelle non reversibili. Per ora, il Fondo eroga di fatto solo il capitale ai vecchi iscritti (che ne facciano domanda).

di Francesco M. De Bonis

La domanda non è né peregrina né banale. Sono migliaia ormai i colleghi che versano periodicamente al Fondo integrativo tanto la quota del proprio trattamento di fine rapporto (TFR), in sintonia con la riforma del 24 novembre 2005, che ha istituito col meccanismo del silenzio assenso (per i sei mesi tra il primo gennaio e il 30 giugno 2007) il trasferimento della cosiddetta "liquidazione" alle forme di previdenza complementare (istituita a suo tempo con la legge n. 124 del 1993), come anche contributi volontari (eventualmente integrati dal datore di lavoro). Versamenti che, al momento del pensionamento, potranno essere impiegati tanto per ottenere una rendita (pensione) quanto per poter ricevere il proprio capitale, compresi gli interessi maturati, nel caso di lavoratori.


In realtà, per ora, il Fondo eroga di fatto solo il capitale ai vecchi iscritti (che ne facciano domanda). Questo perché nessuno degli iscritti sinora ha maturato l'anzianità per ottenere la rendita, cioé la pensione. Quando il Fondo inizierà a ricevere le prime domande di erogazione delle rendite, si renderà necessario prevedere la possibilità di optare per rendite reversibili come anche per quelle non reversibili. Ovviamente, nel caso si opterà per rendite reversibili, l'assegno mensile sarà inferiore - a parità delle altre condizioni - a quello erogato per rendite non reversibili.


 


La differenza di trattamento tra "vecchi iscritti" e "nuovi iscritti"


Gli iscritti al Fondo si dividono in “vecchi iscritti” e “nuovi iscritti”. Sono da considerarsi “vecchi iscritti” tutti quei giornalisti (professionisti, praticanti e pubblicisti) per i quali siano stati versati contributi al Fondo a loro nome sino al 27 aprile 1993. Sono considerati “nuovi iscritti” tutti quei giornalisti professionisti che abbiano acquisito lo status professionale successivamente al 27 aprile 1993 e abbiano in corso un rapporto di lavoro giornalistico a tempo pieno ai sensi del contratto collettivo di categoria (scheda A).


Per i “vecchi iscritti” l’adesione al Fondo è automatica e obbligatoria, derivando dall’applicazione del contratto nazionale. E’ comunque opportuno che tutti i “vecchi iscritti” segnalino alla propria azienda la loro qualifica di “vecchi iscritto” e trasmettano al Fondo, se non l’hanno già fatto, il modulo per l’autorizzazione dei dati personali (scheda B) che possono trovare sul sito internet. I “nuovi iscritti” si dividono in due categorie: “nuovi iscritti” che abbiano acquisito lo status professionale tra il 28 aprile 1993 e il 31 maggio 1998 e “nuovi iscritti” che abbiano acquisito lo status professionale successivamente al maggio 1998. I primi, qualora abbiano provveduto alla iscrizione al Fondo entro il 30 settembre 1999, avranno diritto ad un bonus di ingresso che sarà definito dal consiglio di amministrazione. Per tutti gli altri l’iscrizione al Fondo è libera e può essere effettuata in qualsiasi momento in presenza dell’unico requisito statutario, che è quello di avere in corso un rapporto di lavoro ai sensi del vigente contratto collettivo ex art. 1. Non possono richiedere l’iscrizione al Fondo giornalisti professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo e coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato in qualità di collaboratore fisso (art. 2) o corrispondente (art. 12), limitatamente ai predetti rapporti. Si ricorda che la contribuzione al Fondo allo stato attuale è determinata da un contributo a carico dell’editore pari all’1% della retribuzione imponibile mensile ed un contributo a carico del giornalista che può variare dallo 0,1% al 12% a scelta del singolo interessato. L’aliquota a carico del giornalista può essere modificata in qualsiasi momento previa notifica contestuale all’azienda ed al Fondo utilizzando la scheda C nel caso “vecchio iscritto” e la scheda D nel caso di “nuovo iscritto”, scaricabili dal sito internet (http://www.fondogiornalisti.it/Esterne/NuovaHome.asp).


Per i "vecchi iscritti" al Fondo, coloro cioé che erano iscritti prima del 28 aprile 1993, è possibile ottenere il 100 di quanto maturato in capitale anziché in rendita: il capitale può essere liquidato solo al 50 per cento per i "nuovi iscritti" (regola generale di tutta la previdenza complementare).


Per i nuovi iscritti, comunque, l'art. 11 dello statuto del Fondo spiega che "Qualora l’importo annuo della rendita risultasse di importo inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335 l’iscritto potrà chiedere la liquidazione totale della prestazione maturata in capitale".


DEDUCIBILITA' FISCALE


Sono fiscalmente deducibili i versamenti al Fondo sino alla somma di 5.164 euro all’anno, esclusi i versamenti provenienti dal Tfr. Quindi, per quanto riguarda il Fondo giornalisti nei 5.164 euro bisogna conteggiare sia l'1% a carico dell'azienda, sia la quota variabile (dallo 0,1% al 12%) a carico del giornalista. In generale, il regime fiscale favorisce i fondi anche quando s'incassa: la tassazione sul Tfr è infatti pari all’aliquota media marginale del lavoratore negli ultimi cinque anni, quindi da un minimo del 23 per cento a un massimo del 43 per cento (la media è intorno al 33 per cento). Invece con i fondi pensione le prestazioni sono tassate in forma separata con un’aliquota secca del 15 per cento riducibile al 9 per cento nel tempo (la riduzione è dello 0,3 per cento annuo dopo i 15 anni d’iscrizione al fondo), sia sulle rendite che sul capitale.


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Per informazioni


FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI


corso Vittorio Emanuele II, 349


00186 ROMA


tel. 06/6893545 - fax 06/6865919


www.fondogiornalisti.it


segrefnsi2@tin.it


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Cosa prevedeva la riforma del 2006


Il lavoratore e la lavoratrice di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 che scelgono di aderire alla forma di previdenza complementare, versano l'intero Tfr. Se scelgono di lasciarlo in azienda, questo verrà collocato presso il Fondo della Tesoreria per aziende con almeno 50 dipendenti. Sotto i 50 addetti il Tfr resterà in azienda. Se il lavoratore e la lavoratrice non esprimono alcuna volontà nei sei mesi stabiliti (modalità tacita), entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando alla forma pensionistica prevista dagli accordi e dai contratti collettivi, anche territoriale se contrattata, salvo sia intervenuto diverso accordo.


Il lavoratore e la lavoratrice già occupati al 28 aprile 1993 e iscritti alla previdenza complementare possono conferire, se lo scelgono (modalità esplicita), il residuo Tfr maturando alla forma pensionistica complementare collettiva alla quale già aderiscono. Se invece scelgono di non destinare il Tfr alla previdenza complementare e di mantenere il residuo Tfr presso il datore di lavoro, questo verrà collocato presso il Fondo del Tesoro se l'azienda ha almeno 50 addetti. Nelle aziende fino a 49 addetti, in questo caso, il Tfr potrà continuare a restare presso il datore di lavoro. Se il lavoratore e la lavoratrice non esprimono alcuna volontà nei sei mesi stabiliti (modalità tacita), entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, il datore di lavoro trasferisce il residuo Tfr maturando alla forma di previdenza complementare collettiva alla quale già aderiscono.


Il lavoratore e la lavoratrice già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti a una forma di previdenza complementare possono, se lo scelgono, conferire (modalità esplicita) in tutto o in parte6 il Tfr maturando alla forma di previdenza complementare scelta. Oppure, se non aderiscono alla previdenza complementare, possono mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro. In questo caso, se l'azienda ha almeno 50 addetti, il Tfr viene trasferito al Fondo pensione del Tesoro. Nelle aziende fino a 49 addetti se il lavoratore o la lavoratrice dovessero scegliere (dichiarazione scritta) di lasciarlo in azienda, il Tfr può restare effettivamente presso il datore di lavoro. Se il lavoratore e la lavoratrice non esprimono alcuna volontà entro i sei mesi stabiliti (modalità tacita), il datore di lavoro trasferisce l'intero Tfr maturando alla forma pensionistica prevista dagli accordi e contratti collettivi (fondi pensione negoziali), salvo sia intervenuto un diverso accordo.


In qualsiasi momento successivo, il lavoratore e la lavoratrice che abbiano lasciato il Tfr in azienda possono cambiare la loro decisione e aderire alla previdenza complementare. Nel caso di adesione al Fondo non sarà possibile successivamente riallocare il Tfr maturando in azienda.


 





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