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GIORNALISTI. LA CAMERA
APPROVA IN PRIMA LETTURA
MINI RIFORMA dell'ORDINE.
MOLTE NOVITÀ MA SALTA
PARTE SUL GIURÌ,
ADESSO TOCCA AL SENATO
(In coda il testo del ddl)

Giudicati dal Cnog “sicuramente positivi” alcuni aspetti: l’introduzione di un numero massimo dei membri del Consiglio (fissato in 90 contro gli attuali 150 in progressiva crescita dati gli automatismi attualmente vigenti), la previsione che i giornalisti professionisti debbano avere almeno una laurea triennale e che gli aspiranti pubblicisti debbano superare un esame di cultura generale che attesti, tra l’altro, la conoscenza dei principi di deontologia professionale. L’auspicio è che ora “il Senato non solo recuperi la commissione deontologica e il giurì per la correttezza dell’informazione, ma consenta all’Ordine - certamente più a conoscenza di come avviene il lavoro giornalistico, indipendentemente dall’iscrizione agli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti - di riflettere al suo interno per stabilire criteri di rappresentanza rispettosi della realta’”. Per Giancarlo Mazzuca (Pdl), relatore della riforma, «non si poteva andare avanti con regole vecchie di 50 anni, varate con la legge Gonella del 1963. Questa è una soluzione provvisoria, serve a snellire e modernizzare l'Ordine a dargli più senso e efficienza, più regole nell'accesso alla professione».

Roma, 2 agosto 2011. L'obbligo di una laurea, almeno triennale, per i giornalisti professionisti, e quello di passare un esame di cultura generale, che attesti anche la conoscenza dei principi di deontologia professionale, per gli aspiranti pubblicisti. Sono fra i punti della Riforma dell'Ordine dei giornalisti, approvata oggi alla Commissione Cultura della Camera, che ha deliberato in sede legislativa, con un solo astenuto (il deputato Renato Farina del Pdl). Unanime la soddisfazione in Commissione e da parte di Enzo Iacopino, presidente dell'Ordine, che però auspica (insieme a molti in Commissione) in Senato vengano recuperate la parti cancellate dalla proposta, come «la commissione deontologica e il giurì per la correttezza dell'informazione». Per Giancarlo Mazzuca (Pdl), relatore della riforma, «non si poteva andare avanti con regole vecchie di 50 anni, varate con la legge Gonella del 1963. Questa è una soluzione provvisoria, serve a snellire e modernizzare l'Ordine a dargli più senso e efficienza, più regole nell'accesso alla professione». Tuttavia «mi sarebbe piaciuto portare avanti - aggiunge - anche la parte sul giurì, ma c'è stato lo stop del governo. Spero di riprenderla in futuro». Per il presidente dell'Ordine Iacopino i vari aspetti della riforma, tra i quali anche l'introduzione di un numero massimo dei membri del Consiglio (fissato in 90 contro gli attuali 150 in progressiva crescita dati gli automatismi attualmente vigenti) «contribuiranno alla crescita di qualità dell'informazione e, al tempo stesso, ad una maggiore consapevolezza dei doveri nei confronti dei cittadini». Restano tuttavia «qualche amarezza e un profondo disagio» per la cancellazione di alcune parti come quella sul giurì e per «l'introduzione di un rapporto tra professionisti e pubblicisti che penalizza fortemente i secondi». È importante secondo Franco Siddi, segretario generale della Federazione Nazionale Stampa Italiana «il fatto che la riforma sia stata approvata in modo pressochè unanime. Offre un'indicazione precisa anche a quanti a livello politico e in settori del governo, in questi mesi hanno avuto mere tentazioni abrograzioniste». Vincenzo Vita, vicepresidente della commissione Cultura al Senato e componente della commissione di Vigilanza Rai, giudica quello della riforma «un buon testo che richiede ovviamente qualche ulteriore approfondimento e alcune modifiche». Pino Pisicchio (Api), primo firmatario della riforma, spiega che la parte mancante sul giurì, «avrebbe permesso di affidare certi percorsi sul rapporto tra lettore e giustizia a una diversa giurisdizione. Il governo ha ritenuto che questo comportasse degli oneri, anche se noi non li abbiamo visti, e quindi ne ha chiesto lo scorporo. Spero al Senato si possa recuperare». Anche Giuseppe Giulietti, del gruppo Misto e membro della Commissione Cultura della Camera è deluso per l'assenza del giurì «che avrebbe permesso di agire per la difesa soprattutto dei senza reddito e dei senza potere». Per il deputato Pdl Giuseppe Scalera, autore della dichiarazione di voto per la maggioranza «in un momento estremamente delicato per la stampa italiana, solcato costantemente da forti richiami ai principi deontologici si avvertiva chiara l'esigenza di un adeguamento normativo». Unico ad astenersi il deputato Renato Farina del Pdl, ex vicedirettore di Libero: "Ritengo l'Ordine una struttura obsoleta - ha spiegato all'ANSA -. Bisognerebbe adeguarsi a modelli come quello francese dove esiste la Carta del giornalista, assegnata solo dopo un controllo sulla professionalità. Lo Stato non c'entra affatto". (ANSA).


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N. 2885. DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei deputati PISICCHIO, ZAMPA, MAZZUCA, PIONATI, Giorgio MERLO, GIULIETTI, RAO, SALVINI, LEHNER e TESTONI (V. Stampato Camera n. 2393) approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 2 agosto 2011. Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 3 agosto 2011


Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA


 


TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)


Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2885–2–


XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


DISEGNO DI LEGGE


 


 


 


1. Il settimo comma dell’articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e` sostituito dal seguente:


«Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti non sono tenuti a sostenere l’e-same di cultura generale, di cui al quarto comma, i soggetti in possesso di titolo di stu-dio non inferiore al diploma di laurea triennale».


 


2. Al primo comma dell’articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti e` necessario altresı` aver superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l’attitudine all’esercizio dell’attività pubblicistica nonche´ la cono-scenza dei princı`pi di deontologia professionale. Tale esame dovrà svolgersi presso l’Ordine regionale di fronte a una Commissione composta dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario dello stesso Ordine regionale».


Art. 2. (Composizione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti)


1. L’articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e` sostituito dal seguente:


«Art. 16. – (Composizione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti). – 1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definite la composizione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nel nu-mero massimo di novanta componenti e in rapporto di due a uno tra giornalisti profes-sionisti e pubblicisti, nonche´ le modalità per l’elezione del medesimo Consiglio».


 


Art. 3. (Convocazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti)


 


1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti puo` essere convocato anche con notificazione inviata tramite posta elettronica.


 


 Art. 4. (Elezione dei consigli dell’Ordine)


 


1. Al secondo comma dell’articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: «otto giorni dalla prima» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto ore dalla prima».


 


 Art. 5. (Domande di ammissione alla prova di idoneita` professionale)


 


1. I candidati possono presentare solo due domande di ammissione alla prova di ido-neita` professionale di cui all’articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, nell’arco di ciascun anno solare. Con successivo regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo prov-vedera` a modificare l’articolo 46 del regola-mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguare le norme ivi contenute alla disposizione delpresente articolo.





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