Ai Consiglieri nazionali e ai Presidenti e vice Presidenti degli Ordini regionali.
Si trasmette in allegato il testo del DL 138/2011 convertito in legge mercoledì scorso dal Senato, per le parti che interessano gli Ordini professionali. La nota di commento è stata aggiornata con il nuovo testo. Distinti saluti. Ennio Bartolotta, direttore Ordine nazionale Giornalisti - Roma, 16 settembre 2011.
(Il testo della nuova legge con In nero le parti che riguardano le professioni è a questo indirizzo - Il confronto tra il dl 138/11 e la legge 148/11 è a questo indirizzo)
Titolo I. DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Art. 2. Disposizioni in materia di entrate
(OMISSIS)
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.".
(OMISSIS)
N.B.: la norma aggiunge due commi al decreto legislativo n. 471/1997 recante la Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, essa esplica efficacia sui giornalisti che svolgono in maniera autonoma la professione (free lance) e che nel corso di un quinquennio risultino per quattro volte inadempienti all'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi. La contestazione delle infrazioni comporta la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'Ordine (da un minimo di tre giorni ad un massimo di sei mesi), che viene comunicata al Consiglio regionale dei giornalisti di appartenenza, perché ne dia pubblicazione sul sito internet. La stessa sazione accessoria si applica agli associati qualora le violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale.
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 3.
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
(OMISSIS)
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
N.B.: Il comma 5 può essere suddiviso in due parti: la prima è di immediata applicazione e reca principi generali ai quali l'ordinamento della professione di giornalista è già conforme; la seconda contempla una serie di regole che dovranno trovare applicazione entro 12 mesi con appositi interventi normativi (legislativi e/o regolamentari).
a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
N.B.: la norma stabilisce il principio del libero accesso e libero esercizio delle professioni, fermo restando - quale unica limitazione all'accesso - l'esame di Stato ai sensi dell'art. 33 della Costituzione. Eventuali restrizioni relativamente al numero di persone autorizzate ad esercitare una certa professione possono essere introdotte da specifica previsione legislativa sulla base di ragioni di interesse pubblico.
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
N.B.: la norma prevede l'obbligo di formazione continua secondo regolamenti predisposti dai consigli nazionali. Interpretando la disposizione alla luce delle vigenti normative relative ad altre professioni (es.: avvocati), sarà onere del CNOG,provvedere alla individuazione della durata e del contenuto dell'obbligo formativo (decorrenza dell'obbligo, numero di crediti formativi), tipologia di eventi (organizzati dal CNOG o dai consigli regionali o da associazioni convenzionate), la tipologia di attività che integra l'obbligo della formazione obbligatoria e continua (partecipazione a corsi, eventuali pubblicazioni specifiche, contratti di insegnamento, partecipazione a commissioni d'esame, attività di studio), eventuali categorie esonerate dalla formazione continua e obbligatoria, inosservanza agli obblighi con specifica individuazione dell'illecito disciplinare nonché indicazioni da dare ai Consigli Regionali dell'Ordine.
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
N.B.: la norma potrebbe avere implicazioni sugli aspiranti giornalisti professionisti. Il legislatore dovrà chiarire la nozione di "tirocinio" al fine di stabilire se ricomprenda o meno le attuali forme di praticantato.
d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
N.B.: la norma stabilisce l'obbligo fissare con forma scritta i compensi spettanti al professionista. Si prevede inoltre la predisposizione di tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia, che tuttavia potranno essere derogate. Nel decreto non sono stabilite le modalità di concreta predisposizione delle tariffe, per la quale, tuttavia, in base anche alle esperienze pregresse è da ipotizzare il coinvolgimento del CNOG.
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
N.B.: la norma prevede l'obbligo di stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Sicuramente questa norma esplicherà efficacia su coloro che esercitano l'attività giornalistica autonomamente (freelance), mentre è da verificare la generalizzazione dell'obbligo per tutti gli iscritti all'Ordine. Da notare che è previsto un ruolo specifico dei Consigli Nazionali e degli enti previdenziali di categoria (es.: INPGI).
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
N.B.: la norma in questione stabilisce che verranno distinte le funzioni amministrative da quelle giustiziali, affidando il compito di istruire e decidere le questioni disciplinari ad organi da istituire sia a livello regionale sia a livello nazionale. Il decreto è molto generico, non fissando il numero dei componenti né chi sarà chiamato a nominare tali collegi. Varie, pertanto, sono le configurazioni possibili (consiglio di disciplina esterno al Consiglio dell'Ordine - regionale o nazionale - e dotato di proprio apparato amministrativo; consiglio di disciplina esterno che si avvale dell'apparato amministrativo del Consiglio dell'Ordine; consiglio di disciplina incardinato nelle strutture - centrali o periferiche - del Ministero della Giustizia. Si sottolinea l'incompatibilità prevista tra la carica di consigliere (regionale e nazionale) e quella di membro dei consigli di disciplina, che non trova immediata applicazione.
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.
7. (OMISSIS)
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Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". (Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011) - (Il testo con In nero le parti che riguardano le professioni è a questo indirizzo)