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GLI ORDINI PROFESSIONALI
e la legge 148/2011 (manovra
bis). I “Consigli di disciplina”
hanno un canovaccio scritto
6 anni fa: le norme in materia
di procedimenti disciplinari
a carico dei notai.
La “Commissione di disciplina”
dei notai è presieduta da
un magistrato ed è integrata
da due professionisti.

Le spese di elezione (ogni tre anni, ndr) dei componenti notai e di funzionamento della Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza e quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura, e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione. I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato. Per quanto riguarda i giornalisti le novità legislative potrebbero essere assorbite nel disegno di legge (Pisicchio-Mazzuca) all’esame, in seconda lettura, del Senato. I tempi potrebbero essere corti visto che alla Camera il ddl è stato approvato in Commissione.

di Franco Abruzzo
consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Milano, 18 settembre 2011. Gli Ordini e i Collegi professionali hanno perso, con la legge 148/2011 (che ha convertito il dl 138/29011), il potere disciplinare sugli iscritti. Il potere disciplinare sugli iscritti, previsto dal Codice civile (articolo 2229) del 1942, finora era l’aspetto più qualificante e più significativo degli enti pubblici professionali. Non sarà più così. La manovra-bis (dl 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla legge 148/2011 pubblicata il 16 settembre nella Gazzetta Ufficiale),  prevede che gli  Ordini e i Collegi professionali perdano il loro ruolo più significativo e qualificante. Gli Ordini e i Collegi non si occuperanno più di deontologia, ma soltanto delle iscrizioni negli elenchi dell’Albo, dell’esame di Stato e della formazione continua degli iscritti resa obbligatoria dallo stesso dl 138. Il comma 5/f dell’articolo 3 del dl 138 prevede la nascita di “organismi territoriali ai quali sono specificatamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari”. Si chiameranno "Consigli di disciplina" (comma 5/f dell'art. 3). Il comma 5/f afferma testualmente: “Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente”. 


I decreti legislativi, che integreranno le leggi sulle singole professioni, hanno un canovaccio già scritto da  sei anni: le  norme in materia di procedimenti disciplinari a carico dei notai secondo quanto previsto dalla legge 28 novembre 2005, n. 246.  Il decreto legislativo n. 249 del 1 agosto 2006 ha aggiornato l'ordinamento disciplinare dei notai che risaliva alla legge n. 89 del 1913. In particolare, il provvedimento istituisce una “Commissione di disciplina” (uguale “Consiglio di disciplina” della legge 248/11), presieduto da un magistrato e integrata da due professionisti, le cui decisioni sono reclamabili alla Corte di appello.  La legge attribuisce il potere di iniziativa disciplinare al procuratore della Repubblica, al consiglio notarile e al conservatore dell’archivio, per le infrazioni da questi rilevate. Il magistrato, che presiede la Commissione, è nominato dal presidente della Corte d’Appello.


La Commissione è composta, come detto,  da un magistrato che la presiede e da sei, otto e dodici notai (secondo il numero degli iscritti all’Albo, ndr).


I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato».


Le spese di elezione (ogni tre anni, ndr) dei componenti notai e di funzionamento della Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza e quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura, e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione. La Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, redige il bilancio preventivo per l'anno successivo. I  giornalisti giudici non potranno far parte in contemporanea dei consigli regionali o del Consiglio nazionale dell’Ordine.


Per quanto riguarda i giornalisti le novità legislative potrebbero essere assorbite nel disegno di legge (Pisicchio-Mazzuca) all’esame, in seconda lettura, del Senato. I tempi potrebbero essere corti visto che alla Camera il ddl è stato approvato in Commissione.


Il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2006, n. 249 fissa le norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai in maniera molto minuziosa data la  delicatezza di questa professione  di profilo pubblico. Ecco i passaggi essenzaili:



  • In ogni circoscrizione territoriale e' istituita una “Commissione amministrativa regionale di disciplina”, di seguito denominata: «Commissione», con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione.

  • La Commissione è composta da un magistrato che la presiede e da sei, otto e dodici notai (secondo il numero degli iscritti all’Albo, ndr).

  • I componenti della Commissione sono nominati ed eletti.. Sono eleggibili tutti i notai iscritti ai collegi dei distretti compresi in ciascuna circoscrizione.

  • La Commissione dura in carica tre anni. Per lo stesso tempo durano in carica il segretario ed il tesoriere. Le cariche sono prorogate fino all'insediamento dei nuovi componenti.

  • Le spese di elezione dei componenti notai e di funzionamento della Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza e quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura, e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione. La Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, redige il bilancio preventivo per l'anno successivo.

  • I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato.».

  • Non sono eleggibili alla Commissione i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali ed i notai che sono iscritti al ruolo da meno di dieci anni;

  • Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, il presidente della Corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione nomina, tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, in servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto, il presidente della Commissione.

  • Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, i notai iscritti ai collegi dei distretti che fanno parte di ciascuna circoscrizione eleggono i componenti della Commissione. Le elezioni sono indette dal presidente del Consiglio nazionale del notariato e si svolgono con le stesse modalita' e nello stesso giorno in cui hanno luogo quelle del Consiglio nazionale del notariato. In caso di parita' di voti tra due o piu' candidati, e' escluso il meno anziano nell'ufficio di notaio. In caso di pari anzianita', e' escluso il meno anziano di eta'.



  • Il presidente della Commissione forma i collegi giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti diversi. Ciascun collegio e' composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai.

  • Con il provvedimento, il presidente della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti.


 L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta:



  • al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario aveva sede il notaio quando e' stato commesso il fatto per il quale si procede;

  • al presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando e' stato commesso il fatto.


Il procedimento e' promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante. Nella richiesta di procedimento l'organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni.».



  • La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati.

  • Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute  e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione disciplinare, con reclamo alla Corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito.


  •  La corte d'appello decide con sentenza in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ed il dispositivo e' reso pubblico mediante lettura. La decisione e' depositata nei successivi trenta giorni in cancelleria.


  • Contro la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel temine di un anno dal deposito. La sentenza della corte d'appello e' immediatamente esecutiva..

  • La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

  • In caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero ne da' immediatamente comunicazione al presidente del consiglio notarile distrettuale, specificando il reato per il quale si procede. Il procedimento disciplinare e' sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente.

  • La sentenza penale, anche se e' stata pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceita' penale e dell'affermazione che il fatto e' stato commesso dall'autore. Se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la Commissione puo' sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio.

  • Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravita', siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessita' di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare.

  • Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, se sono richieste prima dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non e' divenuta definitiva.

  • L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l'esecuzione.


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La riforma degli Ordini


nella manovra Tremonti.


Il decreto 138/11 è legge:


estrapolate tutte le


norme che riguardano


le professioni. Il potere


disciplinare passa ai


“Consigli di disciplina”.


Formazione continua


una priorità forte. Nei


guai chi emette fatture


false. Tirocinio effettivo.


Tariffe professionali.


I commenti punto per punto


dell’Ordine dei Giornalisti.


IN CODA il testo del dl 138/2011 coordinato con la legge 148/2011 con in nero le parti che riguardano le professioni intellettuali organizzate con Ordini o Collegi.


(Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7211)


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