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RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE.
Le modifiche agli artt. 63, 64 e 65
della legge professionale dei
giornalisti (69/63) apportate dal
Decreto legislativo 150/11.
Ridotti e semplificati i procedimenti
civili regolati dalla legislazione
speciale. Non scompare il ricorso
per Cassazione come lettori
affrettati temevano. In coda e in allegato
il testo integrale della legge 69/63.

Le controversie disciplinate dall’articolo 63 della legge 69/1963 (impugnazione delle delibere del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti) sono ricondotte al regime del rito sommario di cognizione ma conservano le regole antiche sull’individuazione e sulla composizione dell’organo giudicante di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello).

di Franco Abruzzo

Milano, 23 settembre 2011. Grande allarme ha destato il comma 31/d dell’articolo 34 del dlgs 150/2011 che abolisce l’articolo 65 della legge professionale dei giornalisti (69/1963). L’articolo 65 riguarda il ricorso per Cassazione. Nessuna preoccupazione: quel ricorso sopravvive perché, con l’appello, è tra i mezzi di impugnazione previsti dall’articolo 323 del Codice di procedura civile (Cpc). L’innovazione è collegata alla riscrittura del comma 1 dell’articolo 63 della legge professionale, che dice: “Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente (Deliberazioni del Consiglio nazionale, ndr) possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria”. Scompare conseguentemente il rito speciale stabilito nella legge 69/1963. L’ordinamento giudiziario prevede tre gradi di giudizio (Tribunale, Corte d’appello e Cassazione). Aggiunge l’art. 360 del Cpc: “Le sentenze pronunciate in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione”. In sostanza con il dlgs 150/2011 le regole procedurali non sono più nella legge professionale, ma sono quelle stabilite nel Cpc e, per quanto concerne i giornalisti,  anche quelle fissate nell’articolo 27 dello stesso dlgs 150/2011. E’ un  aggiustamento di rilievo, che si inserisce nella riforma del processo civile. Questa riforma ha l’obiettivo di dare agli operatori del diritto un unico testo legislativo che razionalizza e riassume le regole processuali attualmente sparse in decine di leggi diverse. Le controversie disciplinate dall’articolo 63 della legge 69/1963 (impugnazione delle delibere del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti) sono ricondotte al regime del rito sommario di cognizione ma conservano le regole antiche sull’individuazione e sulla composizione dell’organo giudicante di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello). Dice il comma 3 dell’articolo 27 del dlgs 150/2011: Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati”.


Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. L'ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. E' competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.


Le modifiche alla legge 69/1963 dettate dal dlgs 150/2011


63. Azione giudiziaria.   


Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. (27)


Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (27 e 27/1)


Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.


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(27) Decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 (G.U. 21.09.2011)


Capo V - Disposizioni finali ed abrogazioni


Art. 34 - Modificazioni e abrogazioni


comma 31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 63, il primo comma è sostituito dal seguente:


«Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.»;


b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal seguente:


«Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;


c) all'articolo 63, il terzo comma è abrogato;


d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.


(27/1)  Decreto legislativo 01.09.2011 n° 150 (G.U. 21.09.2011)


Art. 27 - Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti


1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.


2. E' competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.


3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.


4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.


5. L'ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.


(27-b)  Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'originario terzo comma, effettuato con la sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84), detto comma è stato così sostituito dall'art. 2, L. 10 giugno 1969, n. 308 (Gazz. Uff. 26 giugno 1969, n. 159).


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64. Procedimento.


(Il tribunale e la Corte d'appello provvedono, in Camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.


La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.


Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti)  (27-c).


(27-c). Abrogato dal comma 31/d dell’art. 34 del  Dlgs 1° settembre 2011 n. 150 (G.U. 21.09.2011)


 


65. Ricorso per Cassazione.


Avverso le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del Codice di procedura civile. (27-d)


(27-d). Abrogato dal comma 31/d dell’art. 34 del  Dlgs 1° settembre 2011 n. 150 (G.U. 21.09.2011)


xxxxxxxxxxxxxxxx


Legge 3 febbraio 1963 n. 69. Ordinamento della professione di giornalista. (Versione adeguata alla normativa europea con l'art. 54 del dlgs 26 marzo 2010 n. 59). (Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6195)







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