Roma, 27 ottobre 2011. La sezione lavoro della Cassazione ha fissato per il 13 dicembre (festività di Santa Lucia) la discussione del ricorso dell'Inpgi contro la sentenza (6/2/2007) della Corte d'appello di Milano che aveva dato ragione a un collega , il quale sosteneva l'illegittimità del divieto di cumulo tra pensione Inpgi e reddito di lavoro autonomo. Il 13 dicembre si conosceranno anche le richieste della Procura Generale della Cassazione. Per la motivazione della sentenza, attesa da centinaia di colleghi in pensione, si dovrà attendere la fine di febbraio 2012 quando cioé si svolgeranno le elezioni Inpgi. Fino ad allora quindi non cambierà nulla.
Pertanto i giornalisti uomini in pensione di anzianità Inpgi con meno di 65 anni e meno di 40 anni di contributi potranno cumulare solo fino a 20.400 euro l'anno. Idem per le donne in pensione di anzianità con meno di 60 anni e meno di 40 anni di contributi. Viceversa i giornalisti e le giornaliste in pensione di anzianità Inpgi con meno di 65 anni, ma con almeno 40 anni di contributi, nonché i giornalisti con più di 65 anni di età e le giornaliste con più di 60 anni di età (quando, cioé, scatta la pensione di vecchiaia) hanno piena libertà di cumulo. La sentenza milanese è l’unica in cui l’Istituto è soccombente. Va detto che questa sentenza è stata emessa prima della legge 133/2008 (di conversione del dl 112/2008 noto come "manovra Tremonti") che ha sancito la libertà di cumulo per i pensionati d’anzianità con ciò adeguandosi alla sentenza 437/2002 della Corte costituzionale. L’articolo 2 della legge 1564/1951 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) dice: “Le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”.
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Corte d’Appello di Milano:
libertà di cumulo per i giornalisti.
Il testo della sentenza
“Deve del resto rilevarsi che se l'autonomia lasciata agli enti privatizzati nella gestione economica-finanziaria ha lo scopo di tendere appunto all'equilibrio di bilancio e che tale scopo il legislatore ha consentito che si realizzasse attraverso l'adozione dei provvedimenti nelle materie prima ricordate, non consentire il cumulo agli iscritti ad istituti previdenziali che, sia pure privatizzati, sono tuttavia soggetti che gestiscono una forma sostitutiva dell'AGO, appare irragionevole sotto il profilo della disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 cost.. Ciò tanto più nel caso dell'Inpgi, a cui debbono iscriversi obbligatoriamente anche i giornalisti con rapporto di lavoro subordinato ed al quale il legislatore, sin dall'81, poi confermandolo dopo la privatizzazione del '94, ha imposto un dovere di coordinamento con le norme generali della previdenza sociale obbligatoria”. (IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7495)
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L’articolo 19 della legge
133/2008 (“manovra
Tremonti”) proclama
la libertà di cumulo tra
redditi e pensioni di
anzianità o anticipate.
Cancellato (di fatto)
l’articolo 15 del Regolamento Inpgi.
L’Istituto deve rispettare la normativa generale e le sentenze della Consulta soprattutto oggi quando, con il nuovo articolo 33 del Cnlg, possono essere messi in quiescenza giornalisti di 59 anni ai quali viene negato il diritto costituzionale di lavoro.
di Franco Abruzzo
docente universitario a contratto di Diritto dell’informazione
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3741
Roma-Milano, 21 aprile 2009. Il 5 agosto 2008 la Camera ha approvato in via definitiva il dl……………….
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