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CASSAZIONE: I DIRETTORI DELLE TESTATE ON-LINE NON SONO RESPONSABILI DEI COMMENTI DEI LETTORI. DA TESTATA ON-LINE NON SI PUÒ PRETENDERE LA RIMOZIONE DEI TESTI. Assolta Daniela Hamaui.
Roma, 29 novembre 2011. Ai direttori delle testate on-line - per i quali la Cassazione ha già stabilito che non si possono applicare le norme sulla stampa - non si può nemmeno addebitare la responsabilità di non aver rimosso dal sito un commento inviato da un lettore e ritenuto diffamatorio. Lo sottolinea la Cassazione che ha annullato senza rinvio la condanna per omesso controllo nei confronti dell'ex direttore dell'edizione on-line dell'Espresso Daniela Hamaui. Ai supremi giudici, il legale di Hamaui ha fatto presente che l'articolo incriminato «non era un commento giornalistico, ma un 'post' inviato alla rivista e cioè un commento di un lettore che viene automaticamente pubblicato, senza alcun filtro preventivo». Consapevoli delle peculiarità delle edizioni on-line, i giudici di merito della Corte di Appello di Bologna avevano addebitato al direttore non l'omesso controllo ma l'omessa rimozione del commento. In questo modo, però, ha obiettato il legale, si «stravolge la norma incriminatrice che punisce il mancato impedimento della pubblicazione e non invece l'omissione di controllo successivo». Accogliendo le obiezioni difensive, la Suprema Corte - con la sentenza 44126 - rileva che tra l'editoria cartacea e quella elettronica non c'è solo una «diversità strutturale» ma «altresì la impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma penale che punisce l'omesso controllo non è stata pensata per queste situazioni, perchè costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita». Per quanto riguarda le differenze tra on-line e stampa cartacea, la Cassazione ricorda che «perchè si possa parlare di stampa in senso giuridico, occorrono due condizioni: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico». Le testate elettroniche difettano di entrambe i requisiti perchè «non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo originale», e perchè vengono diffuse «non mediante la distribuzione».(ANSA)
CASSAZIONE: DIRETTORE PERIODICO ONLINE NON RISPONDE DELLE MAIL DEI LETTORI. IMPOSSIBILE PER UN RESPONSABILE CONTROLLARE I 'POST' INVIATI A RIVISTE TELEMATICHE.
Roma, 29 novembre 2011. Il direttore di una rivista online non risponde delle mail inviate dai lettori a commento di un argomento che possono rivelarsi diffamatorie. Lo sottolinea la Cassazione nell'annullare, «perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato», una condanna prevista dall'art. 57 c.p. che punisce i reati commessi con stampa periodica inflitta dalla Corte d'appello di Bologna nei confronti di Daniella Hamaui che, in qualità di direttrice responsabile dell'edizione on line del settimanale 'l'Espresso, era stata condannata per omesso controllo di un 'post' inviato da un lettore, e automaticamente pubblicato, impedendo così la diffamazione ai danni di una persona. Secondo la Cassazione, che ha accolto il ricorso della difesa della direttrice del settimanale on line, «per le pubblicazioni a mezzo della rete informatica, quantomeno per quelle che vengono 'postatè direttamente dall'utenza, senza alcuna possibilità di controllo preventivo da parte del direttore di testata, deve essere svolto un discorso analogo a quello operato in materia radiotelevisiva». D'altronde, osservano ancora gli ermellini, «non vi è solamente una diversità strutturale tra carta stampata e Internet, ma altresì la impossibilità per il direttore della testata di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma contenuta nell'art. 57 del c.p. non è stata pensata per queste situazioni, perchè costringerebbero il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita». La sentenza è la numero 44126 della Quinta sezione penale. (Adnkronos)
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