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Vincerà il principio dell’uguaglianza
tra i cittadini della Repubblica o i
giornalisti sono cittadini di serie B?

La Cassazione il 13 dicembre
deciderà sulla libertà di cumulo
dei giornalisti. L’Inpgi (ente pubblico
secondo una direttiva comunitaria)
ha impugnato una sentenza del
2007 della Corte d’Appello di
Milano favorevole a un pensionato
d’anzianità. La legge 388/2000
(a favore dei pensionati di vecchiaia)
e poi la legge 133/2008 (a favore
dei pensionati di anzianità) hanno
sancito il principio della libertà
di cumulo (recependo la seconda legge
le sentenze 437/2002 e 137/2006
della Corte costituzionale, che hanno
consacrato un assunto di grande
spessore civile e di giustizia sostanziale).

L’articolo 2 della legge 1564/1951 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) dice: “Le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”.

di Franco Abruzzo
consigliere (e già presidente) dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

Roma-Milano, 11 dicembre 2011.   Il Tribunale civile di  Milano (sentenza n. 9571 decisa il 10 febbraio e depositata il 22 aprile 2005) ha scritto che “dal gennaio 2003, per i giornalisti Inpgi,  l’articolo  44  della legge 289/02 (Finanziaria per il 2003) ha introdotto il regime della totale cumulabilità tra pensioni di anzianità con redditi da lavoro di qualunque natura”. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello con la sentenza 190/2007. Questa ultima decisione è stata impugnata dall’Inpgi di fronte alla Cassazione civile, che deciderà il 13 dicembre prossimo. Frattanto il Parlamento ha deliberato che all’Inpgi si applica il Codice  sugli appalti pubblici figlio di una direttiva comunitaria (che prevale sulle leggi nazionali ordinarie). Il Consiglio di Stato, con la sentenza 182/2006, occupandosi dell’ente previdenziale dei dottori commercialisti, ha stabilito che le casse privatizzate sono enti pubblici così come stabilisce la normativa comunitaria. Si legge nella sentenza: “La sopraggiunta direttiva (31.3.2004) n. 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dissipando ogni eventuale dubbio, ha, all’allegato III, espressamente incluso tra gli organismi di diritto pubblico, gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza”.  Grazie alla modifica apportata dalla legge n. 201/2008 è stata estesa alle Casse l'applicazione di tutte le norme relative al “Codice appalti” (figlio della direttiva comunitaria appena citata). Tale estensione vale per le sole Casse – come l’Inpgi – la cui contribuzione abbia carattere obbligatorio (art. 32, comma 12, del dl 98/2011). La manovra correttiva 2011 (dl 98: art. 14; art. 32, comma 12) ha cambiato ancora la disciplina delle Casse dei professionisti che ora sono sottoposte al controllo della Covip come se non fosse sufficiente il controllo dei Ministeri dell’Economia e del Lavoro nonché  quello della Corte dei Conti. Il controllo pubblico è sempre più penetrante e asfissiante.


Anche le sezioni unite civili della  Cassazione (sentenza 16 luglio 2008  n. 19497) hanno ribadito autorevolmente il principio secondo il quale “L’Inpgi ha natura  pubblica. La disciplina legislativa rende l'Istituto un unicum nel panorama degli enti previdenziali privatizzati dal dlgs 509/94”. Si legge nella sentenza 19497/2008: La disciplina legislativa rende l'INPGI un unicum nel panorama degli enti previdenziali privatizzati e, in particolare, delle casse di previdenza dei liberi professionisti, non solo perchè la previdenza e l'assistenza erogata dall'istituto sostituisce le corrispondenti forme di assistenza e previdenza obbligatorie, ma anche in quanto tali forme comprendono prestazioni (come la cassa integrazione, i prepensionamenti, il t.f.r., l'erogazione delle tre ultime mensilità) che normalmente sono a carico dello Stato e, comunque, non sono erogate dalla casse di previdenza dei liberi professionisti. Inoltre l'INPGI assicura soggetti di un rapporto di lavoro subordinato (mentre l'assicurazione dei giornalisti liberi professionisti è oggetto di una gestione sperata) ed eroga prestazioni in base al principio di automaticità e quindi indipendentemente dal versamento dei contributi; è dotato di specifici e penetranti poteri pubblicistici (può irrogare sanzioni amministrative con ordinanza di ingiunzione e ha poteri ispettivi per l'accertamento dei crediti contributivi); è soggetto al controllo generale di gestione della corte dei conti e alla giurisdizione contabile per responsabilità amministrativa per danno erariale; è assoggettato alle norme sulla totalizzazione dei periodi assicurativi proprie degli enti pubblici e di quelle dei soggetti privati………Ora, dalla disciplina normativa dell'attività dell'INPGI emergono una pluralità di elementi dai quali risulta che l'istituto svolge funzioni diverse dai soggetti previdenziali privati e analoghe, se non identiche, alle funzioni degli enti pubblici di previdenza e assistenza. Infatti: a) la provvista finanziaria non proviene da contribuzioni dei professionisti, ma dall'obbligatorio contributo dei datori di lavoro (la gestione dei contributi dei liberi professionisti è autonoma e separata da quella ordinaria); b) la previdenza e l'assistenza erogate dall'istituto sostituiscono, a differenza di quelle delle casse di previdenza dei liberi professionisti, le forme di previdenza e assistenza obbligatorie e consistono in prestazioni analoghe a quelle a carico dello Stato”


Il quadro normativo è nitido:


a)     l’articolo 76 della legge 388/200 ha concesso la libertà di cumulo ai pensionati di vecchiaia;


b)     l’articolo 19 della legge 133/2008 ha concesso la libertà di cumulo ai pensionati di anzianità.


c) l’articolo 2 della legge 1564/1951 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) dice: “Le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”.


Il 5 agosto 2008 la Camera ha approvato in via definitiva il dl 112/2008, cioè la cosiddetta “manovra Tremonti”. La legge di conversione n. 133, pubblicata il 22 agosto successivo nella “Gazzetta Ufficiale”, detta  “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Il dl era stato varato  il 18 giugno precedente dal Consiglio dei ministri. I giornalisti professionisti sono interessati a uno degli articoli del dl, il 19, che prevede dal 1° gennaio 2009, sul modello di quanto già avviene per le pensioni di vecchiaia, la piena cumulabilità tra pensioni di anzianità (e pensioni anticipate) e redditi da lavoro dipendente o autonomo. Tale scenario era stato anticipato dalle sentenze 437/2002 e 137/2006 della Corte costituzionale nonché dall’articolo 2 della legge 1564/1951 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) che dice: “Le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”. 


Questo il testo dell’articolo 19:


Art. 19. ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO


1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:


a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;


b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.


2. I commi 21 e 22 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.


3. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.


L’Inpgi sin dal 1951 (legge 1564) è sostitutivo dell’Inps, principio ribadito dall’articolo 76 (punto 4) della legge 388/2000: “Le forme previdenziali gestite dall'Inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".


Dall’insieme delle norme e delle sentenze citate possiamo trarre questa conclusione: se l’Inpgi è una cassa privatizzata non può non comportarsi come quelle degli avvocati e dei ragionieri, che, dopo specifiche sentenze della Corte costituzionale, riconoscono la libertà di cumulo ai propri iscritti; se è, ed è, ente sostitutivo dell’Inps, l’Inpgi deve seguire la normativa dell’Inps come impongono il punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000, l’articolo 2 della legge 1564/1951 e due sentenze della Corte costituzionale. Non c’è una terza via. Il principio costituzionale dell’uguaglianza di trattamento non lascia spazi di manovra. Sulle ricadute sostanziali dell’articolo 3 della Costituzione, la Consulta ha scritto, con la sentenza 437/2002, parole univoche e limpide: "E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali ……con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi".


La legge 133/2008 (“manovra Tremonti”) ha un precedente nella legge 388/2000 che fissa lo stesso principio ma a favore dei pensionati di vecchiaia: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”. Lo stesso principio è presente anche nel primo comma dell’articolo 44 della legge 289/2002 (Finanziaria per il 2003): “A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72 (comma 1) della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia  compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento”.


L’Inpgi finora si è rifiutato di applicare le due sentenze citate della Corte costituzionale,  l’articolo 72 della legge n. 388/2000, l’articolo 44 della legge 289/2002 e l’articolo 19 della legge 133/2008, che consentono la libertà di cumulo non solo ai pensionati di vecchiaia ma anche  ai pensionati di anzianità. Con  la giustificazione della non sostenibilità dei conti sul lungo periodo. Oggi la realtà è profondamente diversa. I conti della Fondazione sono solidi per i prossimi 50 anni (fino al 2059) secondo le  valutazioni attuariali del prof. Marco Micocci approvate dal CdA dell’ente e dai Ministeri vigilanti dell’Economia e del Lavoro (In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7616).


L’Inpgi oggigiorno affronta il tema del  cumulo nell’articolo 15 del suo  Regolamento, stabilendo: “1. Le pensioni di vecchiaia  sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza; 2. Le pensioni di anzianità, liquidate con meno di 40 anni di contribuzione,  sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e  autonomo fino al limite massimo di euro 20.000.  La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile  fino a concorrenza del  50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile”.


Questo è il testo completo dell’articolo 15:


Articolo 15. Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo.


1. Le pensioni di vecchiaia  sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza.


2. Le pensioni di anzianità, liquidate con meno di 40 anni di contribuzione,  sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e  autonomo fino al limite massimo di euro 20.000.  La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile  fino a concorrenza del  50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.


3. Il limite di euro 20.000, di cui ai  commi 2 e 5, riferito al 1° gennaio 2009, è rivalutato ogni anno secondo i coefficienti Istat.


4. Le pensioni di anzianità  sono equiparate, agli effetti del cumulo, alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l’età prevista per le pensioni di vecchiaia ovvero quando sono state liquidate con almeno 40 anni di contribuzione.


5. La  pensione di invalidità di cui all’art.8 è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo e dipendente  non giornalistico fino al limite massimo di 20.000 euro. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile  fino a concorrenza del  50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.


6. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni.


7. Ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell’art.37 della legge 416/81 e successive integrazioni e modificazioni, agli effetti del cumulo si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma 2 .


8. Nei casi di cumulo con redditi di lavoro autonomo, i pensionati sono tenuti a produrre all'Istituto una  dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini Irpef.Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, i pensionati devono produrre all’Istituto la certificazione del datore di lavoro attestante la retribuzione corrisposta.    


9. Nei casi di cumulo con  redditi da lavoro dipendente o autonomo  la trattenuta è effettuata dall'Istituto.


10. Ai titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione di cui al comma 8 si applicano le  sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n.662.                   


11. Le disposizioni contenute nei commi 2,3,5, del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.


Adesso la parola è alla Cassazione (sezione lavoro). Il 13 dicembre 2011 sarà la giornata della verità.   Vincerà il principio dell’uguaglianza tra i cittadini della Repubblica o i giornalisti resteranno cittadini di serie B?


GIURISPRUDENZA


I ragionieri possono cumulare pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente o  autonomo. Questo principio, fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 437/2002, vale ovviamente per i professionisti (medici, commercialisti, giornalisti, veterinari,  chimici, etc) iscritti nelle altre  Casse previdenziali trasformate dal dlgs n. 509/1994 in Fondazioni (è il caso dell’Inpgi) o in Associazioni di diritto privato. Gli avvocati avevano già spuntato un’analoga sentenza (n. 73/1992) dalla Consulta. Nella sentenza n. 437/2002 si legge: “E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali .... con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 (pari dignità sociale e uguaglianza, ndr) della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi”. L’ordinamento in  sostanza non consente la politica dei due pesi e delle due misure. Il principio della pari dignità sociale e dell’uguaglianza vince. Sempre. Non sono ammessi trattamenti differenziati tra ragionieri  e giornalisti sul piano pensionistico. La Corte costituzionale, infine, 


a) con la sentenza 248/1997), ha sottolineato che “le casse privatizzate (come l’Inpgi, ndr) mantengono il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza”;


b) con la sentenza 137/2006, ha ribadito che ”I pensionati di anzianità possono cumulare l’assegno con i redditi di lavoro dipendente (o autonomo)”.


Il Tribunale civile di  Milano (sentenza n. 9571 decisa il 10 febbraio e depositata il 22 aprile 2005, giudice R. Punzo) ha scritto che “dal gennaio 2003, per i giornalisti Inpgi,  l’articolo  44  della legge 289/02 (Finanziaria per il 2003) ha introdotto il regime della totale cumulabilità tra pensioni di anzianità con redditi da lavoro di qualunque natura”. Questa sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello con la sentenza 190/2007: “Quanto invece alla applicazione della normativa relativa al cumulo deve osservarsi che appare invece difficile potersi ritenere sussistente una possibilità di discostarsi dalla disciplina generale, in virtù di quell'autonomia gestionale che il legislatore ha inteso concedere per le particolari materie di cui si è prima detto (non a caso anche l'art. 44 comma 7 si esprime nel senso del rispetto dei principi di autonomia previsti ..dall'art. 3 comma 12 legge n.335). Ed infatti anche la Cassazione ha osservato nella sentenza n.17783/05, in tema di incompatibilità tra lo svolgimento di attività di impresa e fruizione della pensione di anzianità erogata dalla cassa previdenza dei geometri, che la autonomia degli enti privatizzati nella "determinazione della misura dei trattamenti pensionistici" -  di cui ai sensi dell'art.3 comma 12 legge 335 - non si può estendere anche ai "requisiti per l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione". Deve del resto rilevarsi che se l'autonomia lasciata agli enti privatizzati nella gestione economica-finanziaria ha lo scopo di tendere appunto all'equilibrio di bilancio e che tale scopo il legislatore ha consentito che si realizzasse attraverso l'adozione dei provvedimenti nelle materie prima ricordate, non consentire il cumulo agli iscritti ad istituti previdenziali che, sia pure privatizzati, sono tuttavia soggetti che gestiscono una forma sostitutiva dell'AGO, appare irragionevole sotto il profilo della disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 cost.. Ciò tanto più nel caso dell'Inpgi, a cui debbono iscriversi obbligatoriamente anche i giornalisti con rapporto di lavoro subordinato ed al quale il legislatore, sin dal 1951, poi confermandolo dopo la privatizzazione del '94, ha imposto un dovere di coordinamento con le norme generali della previdenza sociale obbligatoria. Ne consegue allora la illegittimità della norma di cui all'art. 15 del regolamento dell’Inpgi perché contraria alle norme di legge che ammettono il cumulo tra reddito di lavoro e pensione di anzianità, secondo la progressiva esclusione dei limiti di cui agli artt. 72 ,2° comma legge n. 388 e poi 44, 2° comma”.


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PREVIDENZA DEI GIORNALISTI


RICERCA DI FRANCO ABRUZZO


(In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7506)


 


Numerose sentenze della Consulta


dicono che l’Inpgi è  ente pubblico:


“Le casse privatizzate) mantengono


il carattere pubblicistico dell’attività


istituzionale di previdenza e assistenza”.


“Le casse sono organismi di diritto


pubblico” sentenziano le sezioni unite


civili della Corte di  Cassazione.


L’uguaglianza di trattamento


prevale sulle esigenze di bilancio.


Ai pensionati di anzianità spetta


(dal primo gennaio 2009)


il cumulo dell’assegno con i redditi


di lavoro dipendente (o autonomo):


la sentenza 437/2002 della Consulta


recepita nell’art. 19 del dl 112/2008.


L’Inpgi non ci sente. I giornalisti


così sono cittadini di serie B.


 


Manovra correttiva 2011 (dl 98: art. 14; art. 32, comma 12): cambia la disciplina delle casse dei professionisti sottoposte al controllo della Covip e tenute ad applicare le norme relative al “Codice appalti” . Controllo pubblico sempre più penetrante.


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NOTA DELLA FONDAZIONE dell’8 novembre 2011.


INPGI: i MINISTERI VIGILANTI APPROVANO la RIFORMA


PREVIDENZIALE. SGRAVI CONTRIBUTIVI  per incentivare


LE ASSUNZIONI, aumento di 3 punti delle aliquote a carico


degli  editori, innalzamento dell’età pensionabile delle


donne a 65 anni. Solidi i conti dell’ente nei prossimi 50 anni


(in coda le valutazioni attuariali del prof. Marco Micocci).


In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7616)


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