Milano, 15 dicembre 2011. Conosciamo oggi il testo completo della “manovra Monti” (o “salva-Italia”) approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Il testo è stato “aggiustato” in più punti e soprattutto nell’articolo 33, che parla “di soppressione di limitazioni all’esercizio di attività professionali”. In questo articolo si legge: “Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali (in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), del dl 183/2011) sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400" . Questo virgolettato va tradotto grosso modo in questo modo premesso che viene abrogata la normativa vigente in contrasto con il comma 5, lettere da a) a g), del dl 138/2011 (che va letto in coordinazione con il dl 183/2011) con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo (dpr) di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. Nel comma 5 (e nel complesso dei dl 138 e 183) figurano in sintesi questi principi che andranno inglobati nei dpr ordinistici:
AA) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;
A) Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 138 (13 agosto 2012, ndr) ;
B) rimane in vigore (ovviamente) l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni intellettuali regolamentate;
C) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. (Detti organi sono noti come “Consigli di disciplina”);
D) scompaiono le tariffe. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale;
E) nascono le società tra professionisti (stp), che potranno essere indifferentemente società di persone, società di capitali e società cooperative. Tale società dovrà evidenziare la sua particolare natura rispetto alle società “normali” apponendo, nella ragione sociale, l’espressione “società tra professionisti”. I soci della Stp potranno essere: •professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi; •professionisti di Stati UE; •soggetti non professionisti “soltanto per prestazioni tecniche”; •soggetti non professionisti che diventano soci della Stp “per finalità di investimento”, cioè i soci di capitale. La legge non dice nulla, invece, sulla ripartizione del capitale tra professionisti e non professionisti.
F) obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
G) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
H) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, - avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni -, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie;
I) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
L) Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali - in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), del dl 138/2011 - sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400
CONCLUSIONI PER L’ORDINE DEI GIORNALISTI – Poniamo il caso che il Dpr di riforma della normativa avvenga entro il 13 agosto. Il Dpr dovrà recepire i principi di cui abbiamo appena parlato. In questo caso l’Ordine dei Giornalisti perderà il potere disciplinare (che passerò ai Consigli di disciplina) e non potrà più iscrivere i pubblicisti nell’apposito elenco dell’Albo, in quanto gli stessi non fanno il praticantato e non sono sottoposti all’esame di Stato come condizione vincolante per l’accesso all’Albo. Rimane da verificare il destino degli attuali pubblicisti che potrebbero confluire in un elenco ad esaurimento sul presupposto che il titolo, benché non sia abilitante all’esercizio della professione di giornalista, non si possa togliere a chi lo ha conseguito.
L’Ordine si occuperà dei professionisti, dei praticanti e degli elenchi speciali, dell’esame di Stato, della formazione continua permanente, delle società tra professionisti (Stp) e della pubblicità informativa nonché delle polizze assicurative per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
Poniamo il caso, invece, che alla data del 13 agosto del 2012 il dpr sulla professione di giornalista non sia stato ancora varato dal Governo. Accadrà che saranno abrogati in via automatica gli articoli della legge 69/1963 che riguardano i procedimenti disciplinari e il potere di infliggere le sanzioni nonché le norme sulla iscrizione dei pubblicisti. Sul piano della vigilanza deontologica ci sarà un vuoto operativo in attesa della entrata in funzione dei Consigli di disciplina. In ogni caso, poi, entro il 31 dicembre 2012, il Governo è incaricato di raccogliere le disposizioni aventi forza di legge non abrogate in un Testo Unico della materia.
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1. Dl 201/2011 - Articolo 33 - Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400" ».
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi" ».
2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi».
2. D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (1) (2). Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
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D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (1) (2). Ulteriori misure urgenti per la stabiliazzzione finanziaria e lo sviluppo.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.
TITOLO II. LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
COMMA 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi (20):
a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; (21)
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; (21/bis)
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
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(20) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148. Comma così modificato dall’articolo 10/1 della legge di stabilità n. 183 del 12/11/2011
(21) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148
(21/bis) Comma modificato dall’articolo 10/12 della legge di stabilità n. 183 del 12/11/2011
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L’Ordine si occuperà dei professionisti, dei praticanti e degli elenchi speciali, dell’esame di Stato, della formazione continua permanente, delle società tra professionisti (Stp) e della pubblicità informativa nonché delle polizze assicurative per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.