Milano, 15 dicembre 2011. Nel comma 4 dell’articolo 24 della “manovra Monti- salva Italia” (dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011) c’è una norma di carattere generale e di grande profilo: i lavoratori potranno scegliere di rimanere negli uffici, nelle fabbriche e nelle redazioni fino a 70 anni e avranno il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il comma 4 dice testualmente. “Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 (Riassunzione per sentenza, ndr) della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”. Il mitico articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) garantisce la "reintegrazione nel posto di lavoro” in caso di illegittimo licenziamento. Le aziende non potranno licenziare nessuno per via dell’età. Se ciò dovesse accadere, il giudice del lavoro ha il potere di restituire il posto di lavoro al dipendente. Il comma 4 riguarda l’Inps e gli enti sostitutivi dell’Inps (l’Inpgi è tale dal 1951).
Franco Abruzzo, - consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e dell’Associazione lombarda dei Giornalisti – ha così commentato il comma 4: “Consiglio ai colleghi in attività di spedire, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl 201/2011, una letterina al proprio editore con la quale può essere legittimamente manifestata l’intenzione e la volontà di rimanere in servizio fino al compimento dei 70 anni. Così non possono licenziarvi. La mia generazione si è avvalsa di una norma simile presente nella “riforma Amato” del 1992 che dava il diritto di rimanere in redazione fino ai 65 anni”. (fonte: Il Sole 24 Ore del 12/12/2011, articolo a firma di Salvatore Padula e Giuseppe Rodà dal titolo "Lo slalom per trovare la giusta età della pensione" in http://www.modena.legacoop.it/rassegna/2011/12/pressline20111212_284440.pdf)
………………………………………………..
Fac simile di lettera:
Con riferimento al comma 4 dell’articolo 24 del dl 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011), chiedo di rimanere in servizio fino al compimento del 70° anno.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.». (11A16582) - GU n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276
Capo IV. Riduzioni di spesa. Pensioni
Art. 24.Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
comma 4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
…………………………………………………………
Legge 388/2000. Articolo 76. “L’Inpgi gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti”
Legge 388/2000. Art. 76. (Previdenza giornalisti)
1. L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".