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Una sentenza storica.
LA CORTE DI CASSAZIONE
HA DECISO: AI GIORNALISTI
SPETTA LA LIBERTÀ DI CUMULO.
Rigettato il ricorso dell’Inpgi
contro una decisione milanese.
Vince la linea sostenuta
da 15 anni a questa parte
da Franco Abruzzo (presidente
emerito dell’Ordine dei
Giornalisti della Lombardia).

L’Istituto aveva impugnato una sentenza del 2007 della Corte d’Appello di Milano favorevole al giornalista Ezio Chiodini, pensionato d’anzianità. La Cassazione cita a sostegno delle sue argomentazioni anche l’articolo 19 della legge 133/2008, che ha sancito il principio della libertà di cumulo per tutti i cittadini recependo la sentenza 437/2002 della Corte costituzionale. Pubblichiamo qui sotto il testo della sentenza.

Roma, 26 gennaio 2012. La sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza 01098, oggi ha dato ragione a un giornalista, il quale sosteneva l'illegittimità del divieto di cumulo tra pensione e reddito di lavoro autonomo, divieto presente nell’articolo 15 del Regolamento dell’Inpgi. AI GIORNALISTI SPETTA, quindi, LA LIBERTÀ DI CUMULO, come ha sempre sostenuto da 15 anni a questa parte Franco Abruzzo (presidente emerito dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia). Il collega vittorioso è Ezio Chiodini, pensionato d’anzianità, noto giornalista economico (Il Giorno, Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Gente Money, Club 3, Telenova). Chiodini coglie – con l’assistenza dei sui legali storici Patrizia Sordellini e Ugo Minneci - la terza vittoria giudiziaria dopo quelle davanti al Tribunale civile e alla Corte d’Appello di Milano. Indirettamente, con il rigetto del ricorso dell’Inpgi,  è stato accolto dai supremi giudici l’articolo 2 della legge 1564/1951 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) che  dice: “Le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”.  La Cassazione, a sostegno delle sue argomentazioni, cita anche l’articolo 19 della legge 133/2008, che ha sancito il principio della libertà  di cumulo per tutti i cittadini recependo la sentenza 437/2002 della Corte costituzionale. Questo il testo della sentenza:


 


Repubblica Italiana, in nome del Popolo Italiano, la Corte suprema di Cassazione (sezione lavoro), presidente Fabrizio Miani Canevari, ha pronunciato la seguente Sentenza (n. 01098/2012, ndr) sul ricorso 20236-2007 proposto da Inpgi-Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Maurizio Cinelli (ricorrente) contro Ezio Chiodini difeso dagli avvocati  Edoardo Ghera, Vittorio Angiolini e Ugo Minneci (controricorrente) e avverso la sentenza n. 190/2007 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 27/2/2007 (RG n. 718/2005).


 


Svolgimento del processo


Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano confermava la statuizione di primo grado con cui era accolta la domanda di Ezio Chiodini, giornalista iscritto all’lnpgi e pensionato di anzianità presso il predetto Istituto dal primo novembre 2000, il quale chiedeva venisse disapplicato l’art. 15 del regolamento dell’Ente in materia di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione da lavoro autonomo e subordinato, avendo subito la decurtazione della pensione al 50% per il fatto di avere iniziato, da gennaio 2002, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la Banca Popolare di Milano, ed avendo poi subito la sospensione della pensione dal luglio 2003, allorquando era stato assunto come dipendente dalla predetta Banca. Invocava il ricorrente, anche per i pensionati Inpgi, le più favorevoli norme sul divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro autonomo e subordinato previste nell’AGO dall’art. 72 comma 2 legge 388/2000 e dall’art 44 comma 2 legge 289/2002. La Corte territoriale - premesso che il Chiodini aveva una anzianità inferiore ai 37 anni, rilevava che nel regime AGO e in quelli delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative, l’art. 72 legge 388/2000 aveva consentito il cumulo al 70% tra pensione di anzianità e lavoro autonomo a partire dal primo gennaio 2001, mentre la successiva legge 289/2002 all’art. 44 ne aveva consentito l’integrale cumulabilità, dietro pagamento di un certo ammontare - riteneva che queste disposizioni fossero applicabili anche all’Inpgi, ente di previdenza privatizzato ai sensi del digs 509/94, incaricato di attuare l’equilibrio del suo bilancio ed a tal fine autorizzato dall’ari 3 comma 12 legge 335/95 a variare l’aliquota contributiva ed a riparametrare i coefficienti di rendimento, nonché ad adottare ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata. L’applicazione all’lnpgi di dette norme sul cumulo veniva fondata, dai Giudici di Milano, sull’ari 76 della legge 388/2000, il quale prevede che le forme previdenziali gestite dall’lnpgi devono essere coordinate con le norme previste per prestazioni e contributi delle forme di previdenza obbligatoria. Peraltro il regime differenziato in materia di cumulo violerebbe l’ari 3 Costituzione.


Avverso detta sentenza l’lnpgi ricorre con due motivi. Resiste il Chiodini con controricorso.


Entrambe le parti hanno depositato memoria.


 


Motivi della decisione


Con il primo mezzo l’Istituto ricorrente, censurando la sentenza per violazione deIl’art. 2 d.Igs. n. 509/94, dell’ari 44 legge 289/2002, degli artt. 3 comma 12 legge 335/95 e 4 comma 6 legge 140/97 anche in riferimento all’art. 3 Costituzione e all’art. 15 del regolamento Inpgi, nonché per vizio di motivazione, chiede di sapere se il principio di autonomia posto dal d.lgs. n. 509/94 consenta o meno all’lnpgi di disciplinare in maniera autonoma, e quindi diversamente da quanto disposto per l’AGO dalle norme sopra citate, anche la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico. Sottolinea il ricorrente l’autonomia finanziaria e la salvaguardia dell’equilibrio finanziario quale obbligo posto espressamente a carico degli enti privatizzati ai sensi del d.lgs. 509/94; inoltre l’art. 3 comma 12 legge 335/95 conferisce il potere a detti enti di variare aliquote e coefficienti di rendimento; ed ancora l’art. 44 comma 7 della legge 289/2002, riferendosi espressamente alla disciplina del cumulo tra pensioni e redditi, prevede che gli enti privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di autonomia; autonomia ribadita da art. 1 commi 12-15 legge 243/2004, e dall’ art. 1 comma 763 legge 296/2006 .


La sentenza impugnata non avrebbe sufficientemente spiegato i motivi giustificativi della disapplicazione all’lnpgi della facoltà di scostamento dalla disciplina di cui al citato art. 44 della legge 289/2002. Sarebbe da escludere altresì, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, ogni dubbio di costituzionalità sulla legittimità delle norme anticumulo di cui al regolamento Inpgi.


Con il secondo motivo, denunziando violazione dell’art. 76 della legge 388/2000 e dell’art. 1 i comma 763 legge 296/2006 e vizio di motivazione, si critica la sentenza in relazione all’interpretazione “dell’obbligo di coordinamento” di cui al citato art. 76, perché questo non rappresenterebbe un limite all’autonomia, ma la modalità con cui detta autonomia deve esplicarsi. Inoltre tutta la normativa regolatrice dell’lnpgi non aveva mai impedito che la sua disciplina risultasse concretamente differenziata rispetto al sistema generale, di talché l’obbligo di “coordinamento” non dovrebbe essere confuso con quello di “conformazione”. La Corte territoriale avrebbe altresì ignorato lo ius superveniens di cui all’art. 1 comma 763 legge 296/2006, il quale ha fatto salvi gli atti e le deliberazìoni in materia previdenziale adottati dagli enti privatizzati ed approvati dal ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge e detta norma si riferirebbe anche all’Inpgi.


Il ricorso non merita accoglimento, ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta in diritto, con conseguente applicazione dell’art. 384 ultimo comma cod. proc. civ.


1. Occorre rilevare che l’Inpgi è sicuramente ente privatizzato, in quanto annoverato tra i destinatari del d.Igs. 509/94, eppure ha sempre gestito e continua a gestire una forma di previdenza “sostitutiva” dell’AGO.


Va premesso che, com’è noto, sono iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dali’lnps tutte le persone che abbiano compiuto il 14° anno e che prestino attività retribuita alle dipendenze di un altro soggetto pubblico o privato. Così dispone l’art, 27 della legge 218/52. L’ampia formulazione della norma sta a dire che chiunque presti lavoro subordinato deve essere iscritto all’lnps, a meno che non sia soggetto all’iscrizione presso altro fondo di previdenza, che comporti l’esclusione, l’esonero o la sostituzione.


Esclusivi sono i fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Inpdap, ora confluito nell’lnps), esonerativi erano i fondi dei dipendenti delle banche, sostitutivo è l’Inpgi, mentre gli altri erano, perché ormai praticamente aboliti, quelli gestiti dall’lnps per i dipendenti delle imprese di trasporto, degli addetti alla telefonia. alle aziende elettriche, per la gente dell’aria, per i dirigenti industriali già géstito dall’lnpdai, per i lavoratori dello spettacolo gestito dall’Enpals (anch’esso di recente abolito).


L’Inpgi gestisce quindi una forma di assicurazione sostitutiva, ancorché sia un ente privatizzato dal diga. 509/94. Peraltro che I’lnpgi gestisca una assicurazione sostitutiva è inequivocabilmente ribadito dall’art. 76 della legge 388/2000, laddove, modificando l’art. 38 della legge 416/81, si prevede che “L‘Inpgi ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951 n. 1564, 9 novembre 1955 n. 1122 e 25 febbraio 1987 n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti ..“


2. Invero, all’interno dell’ampia categoria degli “enti privatizzati” indicati nel digs 509/94, il legislatore, pur conferendo a tutti caratteristiche comuni per quanto concerne poteri di autonomia, ha, in relazione a vari istituti, distinto, all’interno di essi, tra quelli che gestiscono una assicurazione sostitutiva dell’AGO e quelli a cui fanno capo coloro che all’AGO non avrebbero mai potuto essere iscritti, non essendo lavoratori subordinati. Si tratta della varie Casse di previdenza dei professionisti, avvocati, ingegneri, architetti, geometri ecc.. A questi ultimi viene attribuito (sia pure entro certi parametri fissati dalla legge, che qui è inutile illustrare) un maggior grado di autonomia e quindi una più ampia facoltà di discostarsi dal regime generale, perché ad essi è affidato il compito di preservare l’equilibrio economico delle gestioni, dal momento che è escluso ogni concorso finanziario a carico dello Stato. Gli enti privatizzati che gestiscono le forme di previdenza sostitutiva sono stati invece maggiormente “attratti” nel regime generale.


Ne è prova il contenuto di varie disposizioni che dettano regole diverse tra i due tipi di enti in relazione a vari istituti: l’art. 3 comma 12 della legge 335/95 prescrive criteri differenziati quanto al computo della base pensionistica e quanto all’accesso al pensionamento di anzianità. Inoltre, anche il nuovo testo di questa disposizione, introdotto dall’art 1 comma 763/2006, reitera la differenziazione tra enti privatizzali che gestiscono forme sostitutive ed enti che sostitutivi non sono.


3. Ma ancora più chiaramente marcano la differenziazione tra i due tipi di enti privatizzati proprio le norme che vengono in applicazione nella specie, ossia quelle riguardanti la disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro, e che dimostrano la estensione all’Inpgi delle regole dcl regime generale AGO.


Infatti l’art. 72 primo comma della legge 388/2000, in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, detta espressamente lo stesso trattamento sia per le pensioni a carico dell’AGO, sia per le pensioni a carico “delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima”.


Ed ancora, l’art. 44 primo comma della legge 289/2002, ripete la medesima dizione, accomunando pensioni AGO e pensioni sostitutive. E’ vero poi che il comma 7 del medesimo art. 44 dispone che gli enti privatizzati “possono” applicare dette disposizioni, nel rispetto dei principi di autonomia, di talcbé per essi la regola generale non è vincolante. Tuttavia la disciplina dell’lnpgi, in quanto fondo sostitutivo, è regolata dal primo comma dell’art. 44, che Io accomuna appunto alla disciplina generale, non già dal comma 7, che dispone per tutti gli altri enti privatizzati che non gestiscono forme di previdenza sostitutive.


La parificazione con l’AGO è confermata dalla legislazione successiva, perché l’art. 19 legge 133/2008 “Eliminazione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro” fa riferimento ancora alle pensioni a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive”.


Devesi allora concludere che è lo stesso tenore letterale della legge che prevede, per gli iscritti all’lnpgi, la stessa disciplina dell’AGO in relazione al cumulo tra pensione e reddito da lavoro.


4. Va anche rilevato che, a differenza delle Casse dei professionisti, avvocati, ingegneri ecc. l’autonomia finanziaria delI’lnpgi non è “integrale”, perché in alcuni casi soccorre, nei confronti dei suoi iscritti, la fiscalità generale. Infatti con l’art. 19, comma 18-ter, lettera a), punto n. 2), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 si è inserito il seguente comma 1-bis all’art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416: “L’onere annuale sostenuto dall ‘INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma i, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, è posto a carico del bilancio di Stato. L’INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell’età prevista per l’accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneflciari dei trattamenti di cui al primo periodo, l’onero conseguente è posto a carico del bilancio deII’INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualit4 che rimane a carico del bilancio dello Stato”.


Inoltre anche la legge 7 marzo 2001, n. 62 ”Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416” pone gli oneri del pensionamento anticipato dei giornalisti a carico della Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria.


5. Dovendosi quindi concludere che l’attuale contro ricorrente, pensionato Inpgi, ha diritto allo stesso trattamento dei pensionati a AGO quanto al cumulo tra pensione e retribuzione, il ricorso va rigettato.


La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.


La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.


Così deciso in Roma il  13 dicembre 2011.


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L’articolo 19  della legge


133/2008 (“manovra


Tremonti”) proclama


la libertà di cumulo tra


redditi e pensioni di


anzianità o anticipate.


Cancellato (di fatto)


l’articolo 15 del Regolamento Inpgi.


 


L’Istituto deve rispettare la normativa generale e le sentenze della Consulta soprattutto oggi quando, con il nuovo articolo 33 del Cnlg,  possono essere messi in quiescenza giornalisti di 59 anni ai quali viene negato il diritto costituzionale di lavoro.di Franco  Abruzzo - docente universitario a contratto di Diritto dell’informazione


In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3741


Roma-Milano, 21 aprile 2009.   Il 5 agosto 2008 la Camera ha approvato in via definitiva il dl……………….


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