Con la sentenza n. 1098 del 26 Gennaio 2012 (in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8234), la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’INPGI “Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti “Giovanni Amendola”, già soccombente sia avanti il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano, stabilendo che gli iscritti all’INPGI hanno diritto allo stesso trattamento in materia di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione previsto per gli iscritti all’INPS.
Più precisamente, in nome del principio dell’integrale cumulabilità tra pensione di anzianità e reddito da lavoro (autonomo o subordinato) sancito dall’art. 19 della legge 133/2008, la Cassazione ha ritenuto illegittima la decurtazione dei ratei pensionistici disposta dall’INPGI a fronte dell’applicazione dell’art. 15 del proprio Regolamento.
Naturalmente, la decisione assunta dalla Suprema Corte interessa anzitutto il giornalista che ha iniziato la propria battaglia legale nei confronti della Cassa, vincendola, peraltro, pienamente.
Ciò nonostante, il respiro generale della motivazione –in alcun modo correlata a specificità della situazione concreta- consente di affermarne una rilevanza che và ben oltre il caso singolo.
In altri termini, la sentenza in discorso si presta –alla luce degli argomenti addotti- ad essere invocata da tutti i giornalisti che si trovano attualmente a percepire un reddito da lavoro unitamente ad una pensione di anzianità.
Due infatti sono gli ordini di conseguenze che possono derivare dalla riconosciuta necessità per l’INPGI di non discostarsi dal regime comune.
Per quanto riguarda il passato, si profila la possibilità per i giornalisti di richiedere, anche in via giudiziale, la restituzione delle trattenute subite.
Per quanto riguarda il futuro, si apre la possibilità di reagire di fronte all’eventuale pretesa dell’INPGI di continuare ad operare una decurtazione sul trattamento pensionistico.
Venendo all’esame della motivazione, si può subito notare come la Suprema Corte muova dall’ineccepibile considerazione che le cosiddette casse privatizzate si suddividano in due distinte categorie:
a) enti che gestiscono una assicurazione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e che devono uniformarsi ai principi dettati per quest’ultima;
b) enti a cui fanno capo coloro che all’AGO non avrebbero mai potuto essere iscritti, non essendo lavoratori subordinati, e ai quali viene concesso un maggiore grado di autonomia a fronte della totale esclusione di ogni concorso finanziario dello Stato relativamente alla propria gestione finanziaria.
Ciò posto, la Corte rileva che l’INPGI debba essere fatta rientrare nella prima categoria non essendo da un lato dotata di completa autonomia finanziaria (stante in alcuni casi il soccorso addirittura alla fiscalità generale), dall’altro essendo l’assimilabilità totale INPGI-AGO deducibile da norme specifiche relative proprio alla materia del cumulo quali, in prosieguo di tempo, l’art. 72 della legge 388/2000, l’art. 44 della legge 289/ 2002 e da ultimo l’art. 19 della legge 133/2008.
Da qui l’ovvia conclusione che l’INPGI dovrà uniformarsi ai principi dettati in via generale con le conseguenze già evidenziate.
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Testo in
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4364
e anche in http://www.altalex.com/index.php?idnot=10741
Con la legge 69/2009 tagliati i tempi delle cause.
Lo “stare decisis”
anglosassone nel Codice
di procedura civile:
i Tribunali devono
attenersi ai
“precedenti conformi”.
“Il ricorso per Cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”.
In coda diversi “precedenti conformi” che riguardano i giornalisti, gli esami di Stato e i dipendenti delle Università non statali.
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Sommario:
1. Premessa. Le modifiche al Codice di Procedura civile e il richiamo ai precedenti giurisprudenziali.
2. Il nuovo articolo 118.
3. Quando il ricorso per Cassazione è “inammissibile”.
4. I “precedenti” consolidati che riguardano i giornalisti, gli esami di Stato e i dipendenti delle Università non statali.
5. Normativa richiamata.
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ricerca di Franco Abruzzo
1. Premessa. Le modifiche al Codice di Procedura civile e il richiamo ai precedenti giurisprudenziali. Dal 4 luglio 2009 è avvenuta una rivoluzione nel processo civile passata finora sottosilenzio e ignota al grande pubblico. Il legislatore ha introdotto (con la legge 69/2009) nell’ordinamento una norma che vincola i giudici di merito ad adeguarsi all’orientamento consolidato della Cassazione e sul rovescio è inammissibile il ricorso per Cassazione quando il giudice di merito abbia deciso tenendo conto dell’indirizzo costante dei supremi giudici. In sostanza il nostro legislatore ha recuperato un criterio del mondo anglosassone, che consente anche di tagliare i tempi delle cause. Lo “stare decisis” è, come è noto, un principio generale dei sistemi di common law, in forza del quale il giudice è obbligato a conformarsi alla decisione già adottata in una precedente sentenza, nel caso in cui la fattispecie portata al suo esame sia identica a quella già discussa nel caso deciso. In questo modo, i precedenti tratti dalle sentenze anteriori operano come fonte di diritto e, negli ordinamenti di common law, a tutt'oggi, la maggior parte delle norme è prodotta proprio tramite questo sistema. L'efficacia vincolante della sentenza precedente è limitata alla sola ratio decidendi, ossia agli argomenti essenziali addotti dal giudice per giustificare la decisione del caso a lui sottoposto o, secondo una diversa prospettiva, alla norma giuridica specifica, desumibile dalla sentenza in base alla quale è stata assunta la decisione. In passato tale normativa era affiorata anche in Italia almeno come emerge da questa massima: “Soddisfa l'obbligo di motivazione la sentenza del giudice di merito - tenuto alla concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione - che, in punto di diritto e sulla questione discussa e decisa, abbia riportato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dichiarando di condividerlo e di volervisi uniformare, in quanto anche in tal caso e con tali modalità risultano esposte, sia pure sinteticamente, le ragioni giuridiche della decisione”. (Cassazione civile, Sez. III, Sent. n. 13066 del 05-06-2007). La legge 69/2009 richiama, almeno in due passaggi, il principio dello “stare decisis” (“precedenti conformi”).
2. Il nuovo articolo 118. La legge 69/2009 ha riscritto l’articolo 118 delle “Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie”, introducendo due principi:
a) La motivazione della sentenza ….consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
b) Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati.
3. Quando il ricorso per Cassazione è “inammissibile”. La legge 69/2009 ha introdotto nel Cpc l’articolo 360/bis secondo il quale “Il ricorso (per Cassazione) è inammissibile…quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”.
4. I “precedenti” consolidati che riguardano i giornalisti, gli esami di Stato e i dipendenti delle Università non statali:
a) QUANDO UN’AZIENDA RICORRE ALLA CIGS LA MOTIVAZIONE NON PUÒ ESSERE GENERICA.
a1. “Il generico riferimento a esigenze tecniche organizzative e produttive non costituisce adempimento all'obbligo di indicare i criteri di scelta nella comunicazione aziendale di apertura della procedura per collocamento dei dipendenti in cigs in base alle leggi n. 164 del 1975 e n. 223 del 1991” (Cassazione sezione Lavoro n. 15323 del 30 giugno 2009).
a2. “La mancata indicazione dei criteri per la scelta dei lavoratori da sospendere, nella comunicazione di apertura del procedimento per collocamento in cigs, costituisce comportamento antisindacale - e determina l'illegittimità della sospensione (Cassazione sezione Lavoro n. 13240 del 9 giugno 2009).
b) IL CONCETTO DI ATTIVITA’ GIORNALISTICA: “E' di natura giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale (che può indifferentemente avvenire mediante l'apporto di espressioni letterali, o con l'esplicazione di espressioni grafiche, o ancora mediante la collocazione del messaggio) attraverso gli organi di informazione” (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1/2/96 n. 889).
c) INPGI e PRATICANTI D’UFFICIO: “L'iscrizione d'ufficio del giornalista nel Registro dei praticanti consente all'Inpgi di richiedere il pagamento dei contributi in caso di prestazione di lavoro subordinato (Cassazione sezione Lavoro n. 14944 del 25 giugno 2009).
d) SUBORDINAZIONE NEL LAVORO GIORNALISTICO: “L'indice rivelatore della subordinazione nel lavoro giornalistico è' il "tenersi a disposizione". Non è richiesta l'osservanza di un orario di lavoro” (Cassazione sezione lavoro n. 19681 dell'11 settembre 2009).
e) I PUBBLICISTI NON POSSONO ESERCITARE LA PROFESSIONE DI GIORNALISTA. NON HANNO SUPERATO L’ESAME DI STATO.
“Atteso che l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di praticantato giornalistico - finalizzato all'iscrizione nell'elenco dei professionisti - e pertanto non può sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti di cui all'art. 33 della legge n. 39 del 1963, ne consegue che l'attività di praticantato giornalistico o di giornalista professionista svolta da pubblicista, essendo espletata da soggetto non iscritto al relativo Albo, resta invalida, ancorché non illecita nell'oggetto o nella causa e, quindi, produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo il disposto dell'art. 2126 c.c.; tra gli effetti fatti salvi dalla suddetta norma non rientra, però, la reintegrazione in caso di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto nullo”. (Cass. civ. Sez. lavoro, 05-04-2005, n. 7016).
f) REDATTORE E COLLABORATORE: QUESTE LE DIFFERENZE SECONDO LA CASSAZIONE. “La prestazione lavorativa del giornalista redattore si distingue da quella del collaboratore fisso per la quotidianità. Non è sufficiente la continuità. A norma dell’art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961 numero 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio; tali requisiti sussistono quando il soggetto, sebbene non impegnato in un’attività quotidiana, che contraddistingue invece la posizione del redattore, adempia l’incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte a esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio. Si richiede quindi – ai fini del riconoscimento della qualifica di redattore, che si distingue, per la sola caratteristica della quotidianità delle prestazioni invece che della mera continuità – che, contestualmente, siano presenti le condizioni della quotidianità della prestazione, della continuità della personale realizzazione di servizi rivolti a soddisfare esigenze informative, del loro svolgimento con responsabilità e autonomia (Cassazione Sezione Lavoro n. 4047 del 19 marzo 2003).
g) PROFESSIONI ED ESAME DI STATO: LA PROVA ORALE POSITIVA ASSORBE LA PROVA SCRITTA GIUDICATA CON VOTO NEGATIVO. Gli esami di Stato già superati restano validi quando l’ammissione all’orale sia stata decisa dal Tar: “L'articolo 4 (comma 2 bis) del decreto legge n. 115 del 2005 (poi convertito dalla legge n. 168 del 2005) rende irreversibili anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (pure di natura cautelare) o di autotutela amministrativa che abbiano disposto l'ammissione alle prove stesse, precludendo l'ulteriore prosecuzione del processo eventualmente avviato. Così facendo, la disposizione estende agli esami di abilitazione professionale un principio già elaborato dalla giurisprudenza amministrativa per gli esami di maturità (secondo il quale la prova orale positiva assorbe quella scritta giudicata con voto negativo, ndr). (Corte costituzionale, sentenza 108/2009 e ordinanza 158/2009; sentenze conformi della IV sezione del Consiglio di Stato nn. 3653/2006; 1000/2007 e 4358/2008).
h) I DIPENDENTI DELLE UNIVERSITÀ NON STATALI (“ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI”) SONO “DIPENDENTI PUBBLICI”.
e1. “Le università libere (nella specie, l'Istituto universitario pareggiato di Magistero Suor Orsola Benincasa) disciplinate dal T.U. 31 agosto 1933 n. 1592 e dalla legge 29 luglio 1991 n. 243, per i fini che perseguono, per i controlli cui sono assoggettate e per i finanziamenti pubblici di cui sono destinatarie, sono enti pubblici non economici, con la conseguenza che i rapporti di lavoro dei loro dipendenti devono essere conosciuti dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva”. (Cassazione civile, Sez. U., sent. n. 1733 del 05-03-1996).
e2. “Le università libere, come l'Università cattolica del Sacro Cuore, le quali, con modalità non imprenditoriali, operano nel settore dell'istruzione superiore, con organizzazione e disciplina di tipo pubblicistico, analoga a quella delle università statali, nonché sotto il penetrante controllo del Ministero della pubblica istruzione, hanno natura di enti pubblici non economici. Ne consegue che il rapporto di lavoro dei dipendenti di dette università integra un rapporto di pubblico impiego, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Cassazione civile, Sez. U., sent. n. 6992 del 22-11-1983).
e3. “La prestazione di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2126 c.c. con il conseguente diritto del dipendente non solo ai compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici; tale principio si applica anche ai dipendenti delle Università, per le quali, a seguito dell’autonomia loro riconosciuta dalle leggi n. 168 del 1989 e n. 537 del 1993, non è stata introdotta alcuna norma di modifica del regime pensionistico dei loro dipendenti, che rimane omogeneo a quello dei dipendenti delle altre amministrazioni statali” (Cass. sez. lav., 20 maggio 2008, n. 12749).
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5. NORMATIVA RICHIAMATA
a) Rd 1368/1941. Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
Sezione III. Della decisione della causa
Articolo 118. Motivazione della sentenza.
La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi (1).
Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
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(1) Comma così sostituito dal comma 5 dell’art. 52, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, n. 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.».
b) Cpc - Capo III. Del ricorso per Cassazione
Sezione I – Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi
Articolo 360-bis. Inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo (1).
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(1) Articolo aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 47, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.