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Il dl fiscale rilancia “l’elenco
Istat” che inquadra le Casse
come amministrazioni
pubbliche, ma una
sentenza del Tar Lazio
ha escluso le Casse
dall’elenco Istat. Su quella
sentenza dovrà pronunciarsi
il Consiglio di Stato che
in passato ha già defìnito
le Casse “enti pubblici”
sulla base di norme Ue.

Resta sul tappeto una domanda: dire che le Casse sono enti pubblici significa che le stesse fanno parte della pubblica amministrazione come asserisce l’Istat sulla base anche della legislazione comunitaria? L’inclusione nell’elenco Istat comporta per le Casse, come è avvenuto con dl Dl 78/2010, una limitazione nella loro autonomia finanziaria e gestionale in contrasto con i principi fissati nel dlgs 509/1994.

di Francesco M. De Bonis

Roma, 9 marzo 2012. Le Casse di previdenza dei professionisti non devono rientrare nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato. Così ha deciso il Tar del Lazio con la sentenza depositata l'11 gennaio 2012. L'Adepp, l'associazione che rappresenta venti casse private, ha impugnato l'elenco Istat 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 228 del 30 settembre 2011; elenco che viene aggiornato annualmente; e il Tar gli ha dato ragione. Ora c’è un fatto nuovo: il coma 7 dell’articolo 5 del dl 16/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie) ha recuperato l’elenco Istat e lo ha elevato a norma, modificando il comma 2 dell’articolo 1 della legge 196/2009. Questo è il testo del comma 7 dell'articolo 5 del dl 16/2012 che modifica il comma 2 dell'articolo 1 della legge 196/2009:


«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».


Ora che succederà? Le Casse sono state escluse dall’elenco per via di una sentenza che è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, che in passato ha definito le Casse privatizzate “enti pubblici”. Lo stesso dl dovrà essere convertito in legge entro il 2 maggio. Diciamo che la materia è fluida. Fra le casse i rischi maggiori gravano sull’Inpgi, che è l’unica ad essere sostituiva dell’Inps. Bisognerà aspettare fine maggio per conoscere le novità a patto che il comma 7 sia approvato dal Parlamento.


Frattanto dal luglio 2011 all’Inpgi si applica il Codice appalti. L’applicazione delle norme relative al Codice appalti è collegata a una direttiva comunitaria richiamata in una sentenza del Consiglio di Stato (23 gennaio 2006 n. 182) in cui ha scritto: “Le casse privatizzate sono enti pubblici. Lo dice una direttiva comunitaria”.


Il Consiglio di Stato, con la sentenza 182/2006, occupandosi dell’ente previdenziale dei dottori commercialisti, ha stabilito, come sopra riferito, che le casse privatizzate sono enti pubblici così come stabilisce la normativa comunitaria. Si legge nella sentenza: “La sopraggiunta direttiva (31.3.2004) n. 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dissipando ogni eventuale dubbio, ha, all’allegato III, espressamente incluso tra gli organismi di diritto pubblico, gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza”.


La normativa comunitaria vale soprattutto per l’Inpgi, che tra le casse privatizzate dal dlgs 509/1994 è l’unica ad essere sostitutiva dell’Inps in base all’articolo 76 della legge 388/2000. Questa legge richiama le precedenti leggi  degli anni 50 che avevano dato la veste giuridica pubblica all’Istituto di previdenza dei giornalisti.


La partita è chiusa per le casse privatizzate dopo questa sentenza del Consiglio di  Stato, che, inoltre,  cita diverse pronunce della Corte costituzionale (62/1977, 132/1984, 88/1985, 248/1997 e  384/2005), mentre per l’Inpgi  bisogna tener conto anche della sentenza 214/1972. Il Consiglio di Stato scrive: “….risulta immune da censura l’osservazione del giudice di prime cure secondo cui la contribuzione obbligatoria, pur non assurgendo di per sé ad un’obbligazione formalmente tributaria, in realtà ne partecipa di tutto gli aspetti, di talché, concretandosi in un’erogazione di denaro necessitata ex lege, realizza lo schema del finanziamento pubblico della Cassa ancorché non nell’esclusivo interesse di questa, ma pure per soddisfare esigenze solidaristiche, quali sono quelle sottese ai tipi di trattamenti e di prestazioni erogabili agli iscritti ….


…………..va osservato che, secondo la giurisprudenza comunitaria, ai fini della qualificazione di organismo di diritto pubblico, tale organismo deve dipendere strettamente, mediante la sua modalità di finanziamento, di gestione e di controllo, dallo Stato, da Enti locali o da altri organismi di diritto pubblico….In particolare, si è precisato che un mero controllo a posteriori non soddisfa il controllo della gestione, mentre soddisfa detto criterio una situazione in cui, da un lato i poteri pubblici verificano non solo i conti annuali dell’organismo considerato, ma anche l’esattezza, la regolarità, l’economicità, la redditività e la razionalità dell’amministrazione corrente (cfr. sentenza 373/00, 27 febbraio 2003, Adolf Truley). Alla stregua di siffatto orientamento deve ritenersi sussistente un rapporto di stretta dipendenza della Cassa nei confronti del potere pubblico”.


Si legge ancora nella sentenza: “In sede di privatizzazione delle Casse di previdenza e assistenza delle diverse categorie professionali, il legislatore ha, infatti, espressamente disciplinato l’ingerenza statale sulla gestione delle contribuzione obbligatoria, avendo previsto, all’articolo 2 del Dlgs n. 509/1994, primo comma, una autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti “nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dal presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta”.  Come specificato nell’articolo 2, tali limiti sono così stabiliti:


a)- La gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio…;


b)- In casi di disavanzo economico-finanziario rilevato dai rendiconti annuali e confermato dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri di cui all’art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione;


c)- Sino al ristabilimento dell’equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni;


d)- Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell’associazione o della fondazione, Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri di cui all’art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi dalla sua nomina avvia e conclude la procedura per rileggere gli amministratori dell’ente stesso.


Il successivo articolo 3 disciplina la vigilanza dello Stato e le forme in cui essa deve esercitarsi. A tal fine è previsto che nei collegi sindacali deve essere assicurata la presenza di rappresentanti della Amministrazioni statali interessate; che il Ministro del Lavoro e delle Previdenza Sociale, di concerto con quello del Tesoro, deve approvare tutti gli atti più importanti della cassa (lo statuto, i regolamenti e le relative modifiche, nonché le delibere in materia di contributi e prestazioni); che la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l’efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento”. 


“Dal suesposto quadro normativo emerge l’esistenza di un controllo pubblico di particolare intensità, tale da corrispondere al requisito della “influenza pubblica” richiesta in sede comunitaria ai fini della qualificazione dell’organismo di diritto pubblico”. Bisogna aggiungere che dall’estate 2011, l’Inpgi è sottoposto anche al controllo della Covip. Resta sul tappeto una domanda: dire che le Casse sono enti pubblici significa che le stesse fanno parte della pubblica amministrazione come asserisce l’Istat sulla base anche della legislazione comunitaria?


In passato la presenza nell’elenco Istat ha comportato non pochi problemi agli enti previdenziali privatizzati, perché si sono trovati chiamati in causa, da una serie di norme volte a ridurre le spese della pubblica amministrazione. Da ultimo dal Dl 78/2010 (misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Il problema nasce dal fatto che il legislatore assume la classificazione fatta dall'Istituto italiano di statistica come termine di riferimento per il controllo della spesa pubblica, e in questo modo l'autonomia gestionale e finanziaria degli enti previdenziali privati viene fortemente compromessa. (vedi articolo di Federica Micardi su “Il Sole 24 Ore” del 13 gennaio 2012 in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8194)


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Il  testo del dl 16/2012 è in


http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/moduli.maggioli.it/016.pdf


 


 


 


 


 


 





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