Traendo spunto da alcuni recenti commenti apparsi su alcuni siti di informazione relativi alla problematica degli uffici stampa costituiti presso le pubbliche amministrazioni, ritengo opportuno fornire un contributo che faccia chiarezza in materia e che sgombri il campo da possibili interpretazioni del tutto fuorvianti in merito al corretto assetto normativo che attualmente disciplina i profili previdenziali di queste fattispecie, prescindendo da ogni valutazione di natura sindacale o riferita all'ordinamento della professione.
Come è noto, in attuazione di quanto previsto dalla legge 150/2000, le pubbliche amministrazioni si sono progressivamente dotate di strutture dedicate alla comunicazione, all'informazione e ai rapporti con la stampa, avvalendosi di giornalisti professionisti regolarmente iscritti all'Albo i quali sono in ogni caso obbligatoriamente assicurati presso la gestione sostituiva dell'AGO, ovvero presso la Gestione separata dell'Istituto, in funzione della diversa tipologia di rapporto lavorativo posto in essere.
Ai fini dell'individuazione del corretto regime previdenziale da applicare alle varie situazioni infatti, sono del tutto irrilevanti le scelte effettuate da ciascuna amministrazione in merito alle modalità con cui soddisfare le proprie esigenze di comunicazione e informazione, attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo latu sensu(ricomprendendo in tale categoria sia i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che le consulenze e gli incarichi libero professionali compensati a fronte dell'emissione di fattura IVA). Ciò che rileva, invece, ai fini del regolare assolvimento degli obblighi previdenziali nei confronti dell'lNPGl, non è tanto la forma astratta dei rapporti di lavoro posti in essere quanto - piuttosto - l'effettiva corrispondenza tra le modalità concrete di utilizzo delle prestazioni lavorative dei giornalisti addetti alle attività di informazione e la relativa tipologia contrattuale in base alla quale è stato formalizzato il rapporto tra le parti.
Qualora, infatti, venga accertato che un giornalista, formalmente qualificato come "consulente" sulla base di un incarico libero professionale, svolga la propria attività con le caratteristiche, ad esempio, di un lavoratore dipendente, è evidente che l'INPGI procede a rilevare tale anomalia, invitando l'amministrazione a regolarizzare la posizione previdenziale dell'interessato. Infine, è anche ammessa l'eventualità che l'amministrazione decida di esternalizzare l'attività di ufficio stampa, avvalendosi di società esterne, purché – anche in questo caso - siano rispettati i requisiti formali e sostanziali previsti dal1’ordinamento per tali situazioni.
Ciò posto, nell'evidenziare che ogni diversa interpretazione è priva di fondamento sia logico che giuridico. mi preme sottolineare che - con particolare riferimento alla vicenda dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto e alle presunte "censure" che sarebbero state mosse dall'lNPGI in merito all'ipotesi che la stessa potesse fare ricorso allo strumento dell'assegnazione diretta di incarichi professionali a giornalisti per la realizzazione della propria attività di ufficio stampa - non mi risulta che siano mai state fornite dall'Istituto indicazioni contrarie ai principi esposti.
Andrea Camporese/presidente Inpgi
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Dichiarazione di Gino Falleri presidente del Gus (Giornalisti uffici stampa): “Se quanto ha affermato il presidente della Provincia di Grosseto, Leonardo Marras, risponde a verità, e non si ha alcun dubbio fino a prova contraria, costituirebbe un fatto eccezionale, fuori logica. Non più incarichi a singoli giornalisti come addetti stampa, ma a società. Una linea operativa che sarebbe stata suggerita dall’Inpgi. Singolare”.
di Gino Falleri-presidente Gus
Se quanto ha affermato il presidente della Provincia di Grosseto, Leonardo Marras, risponde a verità, e non si ha alcun dubbio fino a prova contraria, costituirebbe un fatto eccezionale, fuori logica. Non più incarichi a singoli giornalisti come addetti stampa, ma a società. Una linea operativa che sarebbe stata suggerita dall’Inpgi. Singolare. L’Inpgi ha solo il compito di applicare la legge e il legislatore non mi sembra che gli abbia conferito poteri interpretativi, come peraltro non consente ai non dottori in giurisprudenza di amministrare giustizia o di andare in cattedra all’università per insegnare diritto civile o penale. L’interpretazione delle leggi è compito del Parlamento, autentica, e dei giudici. I ministeri hanno la facoltà di diramare circolari applicative.
Se fosse il contrario, ovvero se enti pubblici o microcosmi pubblici cui sono state delegate funzioni dal legislatore possono liberamente interpretare le leggi, ad libitum, saremmo in una situazione quanto mai difficile e in itinere potrebbe essere un nuovo colpo all’ufficio stampa. Se non altro perché non si capisce come possano conciliarsi le definizioni sinora fornite sul giornalismo con la reale attività svolta dagli uffici stampa. Non sono altro che una fonte, che fanno soprattutto informazione di servizio. Non mediano.
La loro autorevolezza è data dalle professionalità che vi operano. La legge 150/2000, che consente e non obbliga ad istituire l’ufficio stampa se non si ravvisano interessi collettivi, ad undici anni dalla sua approvazione ha dato ben poco. Siamo ancora in attesa del profilo dell’addetto stampa e della sua regolamentazione. Ha solo permesso con un atto unilaterale di far accedere all’elenco pubblicisti gli addetti senza titolo professionale.
Ciò premesso sono da ricordare due cose. La prima riguarda il parere formulato nel settembre 2003 dal ministero del Lavoro, in base al quale i funzionari pubblici muniti di iscrizione all’albo dei Giornalisti, elenco pubblicisti, addetti all’ufficio stampa sono stati per disposizione ministeriale iscritti alla gestione previdenziale dell’Inpgi facendo riferimento ad una legge finanziaria. Manca purtroppo la legge sul trascinamento con tutti i problemi connessi.
La seconda si riferisce all’interpretazione da dare all’articolo 7 del d.lgs 165/2001 riformato dal decreto Tremonti 112/2008. Mi vede in disaccordo con il presidente Franco Abruzzo, che ha l’innegabile merito, volenti o nolenti, di essere stato il primo a dare contenuti giuridici in maniera sistematica al giornalismo e i suoi scritti vengono citati con frequenza nei saggi giuridici sull’informazione. La sua interpretazione applicativa intra moenia, sempre a mio modesto avviso, è volta a privilegiare i giornalisti professionisti, ma non è così.
Il legislatore, quando ha riformulato il citato articolo 7 nell’articolo 46 del decreto Tremonti, ha usato il sostantivo professionisti in senso letterale. Se avesse voluto riferirsi solo e soltanto ai giornalisti professionisti lo avrebbe detto. Il brocardo sentenzia ubi lex voluit dixit, ubi colui tacuit. E’ anche vero che sovente il legislatore è lacunoso e tardivo, ma è sempre il legislatore. Anche gli iscritti nell’elenco pubblicisti sono dei professionisti e la loro antica configurazione è stata modificata dai consigli dell’ordine dei Giornalisti.
A parte quanto precede, che sono confronti interpretativi e dialettici su cui poi media il giudice, c’è da aggiungere che il sempre richiamato articolo 3 della Costituzione – tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge - non sempre viene tenuto in considerazione dalle pubbliche amministrazioni. Al loro interno non si trovano quasi mai le giuste professionalità e di conseguenza bisogna guardare fuori. Poi ci sono i concorsi dalle denominazioni più svariate e non sembra che l’ordine ed il sindacato abbiano la forza per incidere o per far riscrivere l’articolo 9 della legge 150/2000.
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Bando ufficio stampa.
Marras: "Provincia
di Grosseto trasparente".
"Seguiti gl’indirizzi dettati dall’Inpgi". Così risponde il Presidente della Provincia all'interrogazione firmata dal consigliere De Carolis Ginanneschi che aveva chiesto perchè affidare il servizio ad una società invece che a singoli giornalisti, come di solito succede. “la Provincia non può dare incarichi professionali individuali a persone fisiche, perché secondo l’Inpgi è illegittima proprio la strada dell’incarico personale”. Camporese chiarisca: è vero quello che gli viene attribuito? In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8552
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UFFICI STAMPA NELLA P.A.:
dopo il “decreto Tremonti” 112/2008
cittadinanza piena soltanto per i
giornalisti professionisti assunti
“con contratti di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e
continuativa”. Per i professionisti
iscritti agli Albi “si prescinde dal
requisito della comprovata
specializzazione universitaria,
ferma restando la necessità di
accertare la maturata esperienza nel settore”.
L'UTILIZZO DEI COLLABORATORI COME LAVORATORI SUBORDINATI E’ CAUSA DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA PER IL DIRIGENTE CHE HA STIPULATO I CONTRATTI. Nel mirino uffici stampa e redazioni della Pubblica amministrazione (di cui gli Ordini professionali fanno parte).
di Franco Abruzzo
Testo in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=2488
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