NORMATIVA. Compensi dei professionisti, il decoro vìola la concorrenza. Deciderà la Corte Ue del Lussemburgo.
Antitrust: il prezzo va determinato solo dall’accordo tra le parti e il Tar Lazio è d’accordo. Geologi: importante tutelare la dignità. Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia europea, che dovrà chiarire l’argomento in modo definitivo.
di Paola Mammarella per www.edilportale.com 26/3/2012
Il riferimento al decoro professionale per la determinazione del compenso del professionista può pregiudicare la concorrenza? Lo chiarirà la Corte di Giustizia Europea, alla quale il Consiglio di Stato si è rivolto per un parere definitivo sul Codice deontologico dei geologi che, a detta dell’Antitrust, contiene elementi restrittivi rispetto a quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
L’Antitrust rileva aspetti distorsivi della concorrenza. Secondo l’Agcm, autorità garante della concorrenza e del mercato, il codice deontologico del Consiglio Nazionale dei geologi, facendo riferimento al decoro per la determinazione del compenso nelle professioni intellettuali, violerebbe i principi della concorrenza perchè potrebbe indurre i professionisti a non assumere condotte autonome nella determinazione del prezzo per i loro servizi. L’autorità ha dedotto le stesse considerazioni anche per il riferimento che il codice deontologico fa alle tariffe professionali, abolite da normativa e prassi, in base alle quali il compenso deve essere il frutto del libero accordo tra le parti.
Geologi: il codice tutela la dignità del professionista. Di parere opposto, rispetto all'Antitrust, il Consiglio nazionale del geologi, a detta del quale nelle professioni intellettuali i principi della concorrenza devono coordinarsi con la dignità del professionista. Allo stesso modo, continuano i geologi, il Consiglio nazionale non svolgerebbe le attività tipiche delle associazioni tra imprese, ma regolerebbe solo le proprie funzioni. Il codice deontologico, concludono, non sarebbe quindi orientato a ottenere effetti discorsivi della concorrenza. Su queste basi il Consiglio nazionale dei geologi ha impugnato la delibera dell'Antitrust innanzi al Tar Lazio.
La pronuncia del Tar Lazio, Secondo i giudici del Tar Lazio, che hanno respinto il ricorso del Consiglio nazionale dei geologi contro la delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la disciplina dell’antitrust si applica a tutti i settori, quindi anche alle professioni intellettuali, che sono sempre più liberalizzate. A detta del Tar, chi esercita una professione intellettuale può essere qualificato come impresa. Allo stesso modo, ci sarebbe quindi equivalenza tra gli ordini professionali e le associazioni di imprese. I giudici amministrativi del Lazio hanno infine ricordato come, ai sensi della giurisprudenza comunitaria, ai liberi professionisti è riconosciuta la natura di impresa e agli ordini professionali quella di associazione tra imprese.
Decisione definitiva affidata ai giudici europei. Il Consiglio Nazionale dei geologi, fermo sulle proprie posizioni ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la pronuncia del Tar Lazio. Il CdS ha però rimesso la questione alla Corte di Giustizia europea, che dovrà chiarire l’argomento in modo definitivo. (In http://www.edilportale.com/news/2012/03/normativa/compensi-professionisti-il-decoro-v%C3%ACola-la-concorrenza_26610_15.html)
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