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DIFFAMAZIONE A MEZZO stampa o via internet. Giurisprudenza alla luce anche della riforma 2011 delle professioni intellettuali.
Ricerca di FRANCO ABRUZZO (consigliere e già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia dal maggio 1989 al giugno 2007)
INDICE 1. Premessa. Il rispetto della dignità della persona umana fondamento della nostra Costituzione. Il concetto (giuridico) di giornalismo. “L’accesso alle professioni è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica del professionista” (art. 3, punto a) del V comma, del dl 138/2011 convertito con la legge 148/2011). 2. I padri costituenti e i limiti del diritto di cronaca nella legge sulla stampa del 1948. 3. Diritto di cronaca, diritto dei cittadini all’informazione e Corte costituzionale. L’interesse generale all’informazione “implica pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee”. 4. La professione giornalistica, come quella degli avvocati e dei medici, è nella Costituzione. Il secondo comma dell’articolo 21 della Costituzione afferma che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 5. Il “decalogo” della Cassazione sui limiti del diritto di cronaca: “Perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all’onore, devono ricorrere tre condizioni: 1)utilità sociale dell’informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta”. 6. Il diritto di cronaca (e di critica) ancorato a “notizie vere”. La cronaca giudiziaria e il limite del rispetto del principio della presunzione di non colpevolezza (o di innocenza). 7. Diffamazione e responsabilità civile di editore, direttore e articolista. 8. Diffamazione via internet. La Cassazione ribalta le regole: competente il tribunale in cui risiede il presunto danneggiato.
Testo in allegato
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1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
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