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GIORNALI AVVERTITI.
CASSAZIONE CIVILE:
“Aggiornare sempre le notizie
giudiziarie presenti negli
archivi web a salvaguardia
del diritto del cittadino utente
di ricevere una completa
e corretta informazione.
Non è da escludere financo
la cancellazione della notizia”.

IN CODA il testo della sentenza e gli articoli di Giovanni Negri e Luca Tremolada per Il Sole 24 Ore 6/4/2012

Roma, 5 aprile 2012. Le notizie pubblicate - in particolare quelle di cronaca giudiziaria - sugli archivi di testate giornalistiche consultabili sul web, attraverso motori di ricerca, devono essere sempre aggiornate, per rispettare il trattamento dei dati personali del soggetto coinvolto, e per salvaguardare il diritto dell’utente di avere una corretta informazione. Lo sottolinea la terza sezione civile della Cassazione accogliendo il ricorso di un uomo, ex esponente del Psi, arrestato nel ‘93 per corruzione, la cui vicenda giudiziaria si era poi conclusa con un proscioglimento. Il ricorrente rilevava che nell’archivio storico del Corriere della Sera, consultabile attraverso il sito on-line del quotidiano, era possibile ancora leggere articoli inerenti il suo arresto, ma nessuna notizia era invece dedicata all’esito favorevole della vicenda giudiziaria cosa che, a suo parere, lo rendeva “vittima di una vera e propria gogna mediatica”. L’uomo, quindi, chiedeva alla Cassazione di annullare la sentenza con cui il tribunale di Milano, nell’aprile del 2010, aveva respinto la sua opposizione nei confronti del provvedimento del Garante della privacy che aveva rigettato la sua istanza di “blocco dei dati personali” che lo riguardavano contenuti nell’articolo in questione.


La Suprema Corte, con la sentenza 5525, depositata oggi, ha annullato con rinvio la decisione del tribunale milanese, sostenendo che “nell’ipotesi di trasferimento di notizia gia’ di cronaca nel proprio archivio storico, il titolare dell’organo di informazione che, avvalendosi di un motore di ricerca, memorizza la medesima anche nella rete internet, e’ tenuto a osservare i criteri di proporzionalita’, necessita’, pertinenza e non eccedenza dell’informazione, avuto riguardo alla finalita’ che ne consente il lecito trattamento, nonche’ a garantire la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia” e questo “a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identita’ personale o morale nella sua proiezione sociale, nonche’ a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione”. Infatti, al riguardo, sottolineano i giudici, non e’ “sufficiente la mera generica possibilita’ di rinvenire all’interno del ‘mare di internet’ ulteriori notizie concernenti il caso” ma si richiede “la predisposizione di un sistema idoneo a segnalare la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato”. Il tribunale di Milano, quindi, dovra’ riesaminare il caso sulla base di questo principio di diritto.


La Cassazione sottolinea anche che la “necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali a criteri di proporzionalita’, necessita’, pertinenza e non eccedenza allo scopo” trova riscontro “nella compartecipazione dell’interessato, nell’utilizzazione dei propri dati personali, a quest’ultimo spettando il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonche’ di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorche’ pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione a tutela della proiezione dinamica dei propri dati personali e del rispetto della propria attuale identita’ personale o morale”. Anche nel caso di “memorizzazione nella rete internet, mero depositi di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e cioe’ dei titolari dei siti costituenti la fonte dell’informazione - si legge ancora nella sentenza - deve riconoscersi al soggetto cui pertengono i dati personali oggetto di trattamento ivi contenuti il diritto all’oblio, e cioe’ al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e ‘fortiori’ se di cronaca, puo’ tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi e se del caso, avuto riguardo alla finalita’ della conservazione nell’archivio e all’interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione”. (AGI)


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per gli archivi internet: la Cassazione civile impone di aggiornare le "vecchie" notizie



di Giovanni Negri per Il Sole 24 Ore 6/4/2012



La Cassazione rafforza il diritto all'oblio sul web. Con la sentenza n. 5525 della Terza sezione civile, la Corte ha messo un obbligo di difficile gestione a carico delle aziende editoriali. Se infatti una notizia di cronaca è collocata nell'archivio storico della testata e resa disponibile tramite l'intervento dei motori di ricerca, allora il «titolare dell'organo di informazione» deve provvedere a curarne anche la messa a disposizione della contestualizzazione e aggiornamento. Non regge infatti, sottolinea la sentenza, a scudo della società editoriale, l'argomento per cui nel grande "mare di internet" è possibile comunque trovare ulteriori notizie sul caso specifico.


Che significa? Che la società editoriale dovrà provvedere alla «predisposizione di un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o nel margine) la sussistenza di un seguito o di uno sviluppo della notizia e quale esso sia stato (...), consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento».


A suo modo classico il caso che è approdato alla Cassazione: il coinvolgimento in un provvedimento giudiziario, erano gli anni di Tangentopoli, di un oscuro assessore di un comune dell'hinterland milanese: l'uomo era stato prima arrestato ma in seguito prosciolto dalle accuse di corruzione. Peccato che la notizia del suo arresto, il 22 aprile 1993, sia tuttora riportata nell'archivio storico del Corriere della Sera anche in versione informatica digitando sull'indirizzo www.corriere.it. Così l'uomo si era rivolto prima al Garante della privacy cui aveva chiesto il blocco dei dati personali che lo riguardavano, contenuti nell'articolo "incriminato", e poi al tribunale di Milano. Sia l'uno sia l'altro gli avevano dato torto.


Chiamata in causa, la Cassazione gli ha però dato ragione, cancellando la sentenza del tribunale milanese rinviandogli la decisione che dovrà essere presa alla luce dei nuovi principi di diritto fissati. Qui osserva la Corte non esiste un profilo di diffamazione o lesione alla reputazione: la notizia, a quell'altezza di tempo, è vera e pertanto non ha senso discutere su una rettifica. Come pure non ha senso confinare l'articolo in area non indicizzabile dai motori di ricerca: esiste ancora una rilevanza pubblica della notizia, visto che l'uomo viene definito come un possibile candidato a una delle prossime tornate elettorali o comunque papabile per un incarico non elettivo.


La notizia, come detto vera, ma a una determinata altezza di tempo, ha bisogno però di essere aggiornata, in questo caso con la conclusione del procedimento giudiziario che condusse all'arresto. «Così come la rettifica – sottolinea la sentenza – è finalizzata a restaurare l'ordine del sistema informativo alterato dalla notizia non vera (che non produce nessuna nuova informazione), del pari l'integrazione e l'aggiornamento sono invero volti a ripristinare l'ordine del sistema alterato dalla notizia (storicamente o altrimenti) parziale». L'aggiornamento si deve concentrare allora sull'inserimento di notizie successive o nuove rispetto a quelle esistenti al momento iniziale del trattamento ed è indirizzato a ripristinare la completezza della notizia. All'aggiornamento deve provvedere il titolare dell'archivio e non il motore di ricerca perché quest'ultimo è, nella lettura della Corte, un semplice intermediario telematico «che offre un sistema automatico di reperimento di dati e informazioni attraverso parole chiave». L'archivio storico, specie quello di una grande testata nazionale come il Corriere della Sera, risponde invece in pieno all'esigenza di attribuzione della fonte dell'informazione a un soggetto, della relativa affidabilità, della qualità e della correttezza dell'informazione».




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IL SOLE 24 ORE  6/4/2012


L'applicazione. La questione del controllo


Ormai le news viaggiano attraverso troppi canali


LE SPESE - Possibili in teoria verifiche su tutti i media che oggi rilanciano un evento ma con software potenti e dal costo troppo elevato


di Luca Tremolada


MILANO. Rendere invisibili ai motori di ricerca gli archivi dei giornali potrebbe non servire a difendere il diritto all'oblio. La sentenza della Cassazione sul caso di Tiziano Mariani riaccende un faro su uno dei nodi connessi al diritto all'oblio più intricati dal punto di vista tecnologico. È possibile modificare l'algoritmo dei motori di ricerca per non rendere più indicizzabili notizie o immagini o video di una persona relativi a un determinato fatto? La risposta è sì: l'azienda che possiede il motore di ricerca può mettere mano all'algoritmo per rendere meno visibile e rilevante una notizia. Il che non significa cancellarla dai server di pubblicazione. Questo sarebbe impossibile a meno di non riuscire a entrare nei singoli computer e cancellare ogni singola pagina web o apporre dei filtri al web come avviene nei Paesi autoritari. Renderla meno rilevante può significare toglierla ad esempio dai primi dieci risultati che produce il motore di ricerca. Ne sa qualche cosa l'ex signora Gaucci, attuale compagna di Gianfranco Fini, Elisabetta Tuliani che aveva chiesto attraverso i suoi legali di non rendere più indicizzabili attraverso i motori di ricerca, notizie e immagini che la ritraevano in compagnia dell'ex patron del Perugia. Il Garante per la Protezione dei dati personali gli aveva dato ragione ma in rete si trova tranquillamente il video. Se poi l'oggetto del contendere è una notizia su un database online di un giornale, il problema diventa ancora più complicato. Perché a rilanciare la notizia non ci sono solo i motori di ricerca, ma anche i social network. Miliardi di tweet, di messaggini vengono scambiati ogni giorno, molti dei quali rilanciano link ai siti dei giornali. Stesso discorso su Facebook, per non contare il copia e incolla sui molti blog. Controllare tutti attraverso software iper-potenti è teoricamente possibile ma praticamente inutile e soprattutto troppo costoso. La stesso commissario europeo Viviane Reding che ha scritto la riforma della privacy e del trattamento dei dati personali (ora al Parlamento Europeo) si è detta dubbiosa nel caso dell'applicazione del diritto all'oblio nel caso dei database dei giornali. Stessa perplessità ha espresso il garante per la privacy Francesco Pizzetti il quale ha suggerito di rendere invisibili le notizie incriminate senza cancellarle dagli archivi. Raggiornare gli archivi web in modo da contenere «lo sviluppo di una notizia» specie se è «intervenuta la relativa definizione in via giudiziaria» richiede un motore semantico e algoritmi in grado di operare in tempo reale. Le tecnologie ci sarebbero ma non sono ancora mature. Un'idea più chiara ce l'ha da sempre Vint Cerft, uno dei padri di internet: «Diritto all'oblio? Volete andare alla ricerca di contenuti da rimuovere sui computer della gente solo perché volete che il mondo si dimentichi di qualcosa. Non penso che sia praticabile». La dichiarazione non è stata dimenticata. Ed è accessibile su internet


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