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Stampa

Storica sentenza della
Cassazione: i blog non
sono stampa clandestina
e non sono un prodotto
editoriale. Assolto Carlo
Ruta: il fatto non sussiste

Da oggi 10 maggio 2012 i blog (ed i giornalisti) sul web saranno un pò più liberi. Non hanno l’obbligo di registrarsi presso il tribunale come testata giornalistica a meno che non ricevano finanziamenti pubblici (è la tesi sostenuta da sempre da Franco Abruzzo).

di Fulvio Sarzana di S. Ippolito

Roma, 10 maggio 2012. “La Corte di Cassazione annulla senza rinvio perchè il fatto non sussiste”. Alle ore 19 e 30 le Parole del Presidente della terza sezione della Cassazione risuonano nell’aula oramai vuota del Palazzaccio. Il Supremo Collegio emette cosi una sentenza molto attesa e pone cosi fine a cinque anni di dispute dottrinarie e !infuocati” dibattiti sulla natura dei blog giornalisitici  e sulla loro clandestitinità in caso di non registrazione presso l’apposito registro delle testate editoriali del Tribunale, assolvendo lo storico e giornalista siciliano Carlo Ruta accusato di diffamazione a mezzo stampa e stampa clandestina .


Dunque i blog ( anche giornalistici )  non rientrano nei prodotti editoriali della legge sull’editoria, non devono essere registrati e non sono stampa clandestina.


La III Sezione della Corte di Cassazione presieduta da Saverio Felice Mannino, con la relazione del magistrato Santi Gazzara e la presenza del sostituto procuratore generale Policastro, ha deciso oggi in udienza pubblica sullo scottante caso degli obblighi di registrazione come testata telematica dei blog e sulla natura di stampa clandestina dei blog non registrati.


La vicenda ha tratto origine dal caso di Carlo Ruta, giornalista  e saggista siciliano, condannato nel 2008 dal tribunale di Modica per il reato di stampa clandestina, pronuncia confermata poi nel 2011 dalla Corte di appello di Catania.


Il giornalista curava saltuariamente  un blog denominato, Accade in Sicilia, che forniva un informazione sui fenomeni mafiosi presenti sul territorio siciliano  che, a un certo punto era divenuto oggetto di una querela per diffamazione da parte di un Magistrato sentitosi offeso da alcuni scritti presenti sul blog.


Il tribunale di Modica aveva ritenuto in primo grado che  il blog del saggista fosse  una vera e proprio testata giornalistica, e che, pertanto, da un lato dovesse considerarsi “prodotto editoriale” secondo quanto previsto dalla legge nl. 62/2001, dall’altro, proprio in quanto “stampa periodica, dovesse essere registrato presso il Tribunale competente,


La Corte d’appello di Catania aveva,  come si è detto, confermato il tutto. All’udienza in Cassazione, svoltasi intorno alle 12 e 30 di oggi nell’Aula della terza sezione, il Sostituto procuratore generale aveva concluso per la responsabilità del Ruta, dichiarando fra l’altro “la Corte d’appello ha ben deciso”  evidenziando come in realtà la normativa sulla stampa fosse un paracadute per  i blogger che si fossero trovati a subire un sequestro in quanto la legge sulla stampa, come è noto, proteggerebbe le pubblicazioni con un regime di sequestrabilità costituzionalmente previsto.


La natura “giornalistica” del blog di Ruta valeva a differenziare, secondo la pubblica accusa, lo stesso blog dai forum e dalle chat, che la stessa terza sezione della Cassazione, con il medesimo relatore del caso odierno, aveva invece nel 2008 escluso dal campo di applicazione del prodotto editoriale.


La difesa dello storico, rappresentata dall’Avv Arnone,  ha invece evidenziato l’illogicità dell’equiparazione (e della conseguente responsabilità per stampa clandestina di chi non registra il proprio blog) fra testate giornalistiche e blog che, di fatto obbligherebbe migliaia di blogger a registrarsi presso la cancelleria del tribunale competente.


Durante l’arringa il  difensore di Ruta  ha anche svelato di aver ricevuto una comunicazione dall’On. Giuseppe Giulietti, relatore della norma sull’editoria del 2001, che gli avrebbe confermato che i blog non rientrano, né intendevano essere inclusi, nella nozione di prodotto editoriale, e che ciò risultava evidente dalla lettura della relazione preparatoria alla legge sull’editoria, ricevendo peraltro, come risposta dal presidente del Collegio, l’invito ad attenersi al concetto giuridico di “prodotto” editoriale risultante dalla norma, l’unico elemento in grado di essere valutato, secondo il Presidente, dal Collegio.


Il dubbio è rimasto sino alle ore 19 e 30 di oggi.


Da oggi i blog (ed i giornalisti) sul web saranno un pò più liberi.


on http://www.fulviosarzana.it/blog/storica-sentenza-della-cassazione-i-blog-non-sono-stampa-clandestina-e-non-sono-un-prodotto-editoriale-assolto-carlo-ruta-perche-il-fatto-non-sussiste/


 


INTERNET. Caso Ruta. Sentenza storica.  CASSAZIONE: i BLOG NON SONO STAMPA CLANDESTINA. Non hanno l’obbligo di registrarsi presso il tribunale come testata giornalistica a meno che non ricevano finanziamenti pubblici


Roma, 11 maggio 2012. I blog non sono assoggettabili alla legge sulla stampa del 1948, in particolare non hanno l'obbligo di registrarsi presso il tribunale come testata giornalistica, a meno che non ricevano finanziamenti pubblici. Lo ha stabilito la III sezione della Corte di Cassazione (presidente Saverio Felice Mannino) con la sentenza storica che ha assolto con formula piena («il fatto non sussiste”) il blogger siciliano Carlo Ruta, che era stato condannato in primo e in secondo grado per il reato di stampa clandestina. “È la fine di un incubo iniziato sette anni fa” ha commentato Ruta. La sua vicenda nasce infatti da una contrapposizione fra Ruta, che è storico e saggista, e l'allora procuratore della Repubblica di Ragusa Agostino Fera. Ruta ha criticato il modo in cui Fera, 40 anni fa, condusse le indagini su due omicidi compiuti a Ragusa a distanza di pochi mesi: l'assassinio dell'ingegnere Angelo Tumino, recentemente archiviato, e l'assassinio del giornalista Giovanni Spampinato. Fera ha trascinato Ruta in Tribunale e lo ha fatto condannare per diffamazione. Inoltre anni fa ha chiesto e ottenuto l'oscuramento del blog in cui Ruta scriveva i suoi commenti. Dalle richieste del procuratore offeso è nata anche la contestazione del reato di stampa clandestina. Poichè il blog è periodicamente aggiornato, era la tesi accusatoria, il blog è un giornale soggetto alla legge sulla stampa. Tesi accolta nel 2008 dal giudice Patricia di Marco del Tribunale di Modica e il 2 maggio 2011 dalla Corte d'Appello di Catania, che hanno condannato Ruta a 150 euro di multa. La condanna di Ruta aveva creato una sollevazione di protesta dal mondo dei blogger, che ora possono tirare un respiro di sollievo. Aveva inoltre rivelato un vuoto legislativo in materia. “Questa sentenza è importante - ha commentato il difensore di Ruta, Giuseppe Arnone - perchè fa giurisprudenza, traccia la strada in un settore ancora non regolamentato. Nella mia arringa ho sottolineato che imporre un giornalista come direttore responsabile ad ogni blog significherebbe sterminare i blog: pochi potrebbero sopportarne il costo. È vero che una legge del 2001 prevede che i notiziari web siano registrati come testata, ma questo obbligo riguarda solo quei notiziari web che chiedono finanziamenti pubblici e che pertanto devono avere una consistenza strutturale. I giudici della Cassazione hanno mostrato buon senso e apertura ai valori della libertà di pensiero e di espressione”. (ANSA).


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 La  questione della registrazione delle testate giornalistiche esaminata anche sotto il profilo storico. La terza legge sull’editoria (n. 62/2001) “letta” alla luce della delibera n. 236/2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dell’articolo 31 (punto a) della legge n. 39/2002; dell’articolo 7 (comma 3) del Dlgs n. 70/2003; dell’allegato N (“lavoro nei giornali elettronici”) del Contratto nazionale di lavoro giornalistico 2001-2005 e della legge professionale dei giornalisti n. 69/1963


 



Testate on-line, la registrazione


presso i tribunali  obbligatoria


quando l’editore chiede


finanziamenti pubblici,


prevede di conseguire ricavi,


rispetta una regolare periodicità


e impiega giornalisti.


Nel Roc soltanto gli editori.


I blog non hanno l’obbligo


di registrarsi presso i tribunali


“a meno che non ricevano


finanziamenti pubblici”.


(così la Cassazione  civile).


 


Si può sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da registrare nei tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e strutturate come “giornale”  (sia esso di carta, radiofonico, televisivo, oppure utilizzante ”ogni altro mezzo di diffusione” che  oggi è  internet). Una sentenza milanese va in questa direzione:Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge  62/2001. Tale definizione incide  e amplia quella contenuta  nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile(Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al  Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).


analisi di Franco Abruzzo - in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5507


INDICE


1. Premessa storica. L’Italia dalla Monarchia alla Repubblica: dal “permesso” di stampare alla libertà di registrare le testate presso i tribunali.


2. La lettura incrociata di nuove e vecchie norme.


3. Nel Roc gli editori che prevedono ricavi dalla loro attività e finanziamenti statali.


4. Due tipi di prodotto editoriale (senza o con periodicità regolare).


5. I vincoli della legge  n. 47/1948 sulla stampa. Il direttore responsabile e la registrazione della testata. 


6. La legge 223/1990 ( o "legge Mammì") modello per i giornali della rete.


7. L’informazione “spontanea”.


8. La questione dell’articolo 21 della Costituzione risolto con la sentenza n. 2/1971 della  Corte costituzionale.


9. La legge professionale dei giornalisti  e la registrazione delle testate giornalistiche. Il ruolo del direttore responsabile


10. Conclusioni sulla registrazione delle testate ondine. Nessuna pubblicazione telematica si può “sottrarre ad una disciplina che è stata  riconosciuta  costituzionalmente  valida  per  ogni  tipo  di giornale” (sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale).


11. Cassazione civile: i blog non sono stampa clandestina e non hanno l’obbligo di registrarsi presso i tribunali come testate giornalistiche a meno che non ricevano finanziamenti pubblici. Per il tribunale di Aosta i bloggers rispondono del reato di diffamazione.


Appendice (norme di riferimento).


Giurisprudenza


……………………………….


 


 


 


 


 



 





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