a. Cosa dicono la legge n. 69/1963 e il Dpr 115/1965
Legge 3.2.63 n. 69 istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti:
«Art. 32 (Prova di idoneità professionale). — L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.
L'esame dovrà sostenersi a Roma, innanzi a una commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri due membri saranno nominati dal presidente della corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della commissione di esame.
Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.».
Regolamento per l'esecuzione della legge professionale (D.P.R. 115/1965 e successive modificazioni)
Articolo 44. Prova di idoneità professionale.
1. La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge consiste:
a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi (1);
b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;
c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita.
Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi (2).
2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare è richiesta la conoscenza delle seguenti materie:
a) elementi di storia del giornalismo;
b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;
c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;
d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto di autore;
e) etica professionale;
f) i media del sistema economico italiano.
3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendiati in un breve sommario, debbono esser comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.
4. A conclusione della prova orale il presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l'eleaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti (3).
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(1) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
(2) Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
(3) Articolo prima modificato dall'art. 11, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138) e dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250) e poi così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).
Articolo 44-bis. Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer).
1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonché a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura.
2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16 (4).
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(4) Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
Art. 45 (Sessioni e commissioni).
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che si svolgono rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.
2. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al presidente della corte di appello di Roma la nomina, a norma dell'art. 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno venti giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attività presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'art. 34 della legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività.
3. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.
4. Ogni consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilità a far parte delle commissioni d'esame e lo trasmette, entro e non oltre il 1° febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.
5. I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formulate dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonché direttamente dai consiglieri nazionali.
6. Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.
7. La commissione non può esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unità. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.
8. Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, è presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarità della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.
9. Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione può essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.
10. Nel caso di costituzione di sottocommissione, il presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati.
11. La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice.
12. Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicati a tutti i consigli regionali o interregionali.
13. Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate.».
Articolo 46. Ammissione alla prova di idoneità professionale.
1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere isciritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo comma, della legge.
2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.
3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di prentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.
3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione (5).
4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del presente regolamento.
5. Alla domanda va altresì allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.
6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.
7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.
8. Ai candidati inclusi nell'elenco è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.
9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta (6).
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(5) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
(6) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).
Art. 47 (Identificazione dei candidati).
1. I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova d'esame presentando un documento di identificazione.
Articolo 48. Svolgimento della prova scritta.
1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.
2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.
3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame.
4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.
5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.
6. I candidati, ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta, devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memorie, ad eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui all'articolo 44-bis (7).
6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma 1 (8).
6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali (9).
6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità previste dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tempo trascorso dall'inizio della prova (10).
7. È escluso dalla prova chi contravvenga a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell'esame.
8. L'esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente (11).
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(7) Comma così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
(8) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
(9) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
(10) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
(11) Così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384, (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).
49. Termine della prova e consegna dei lavori.
1. Il candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome cognome e residenza.
2. In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando «concludi» del menu «file», estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.
3. Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione. Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai sensi dell'articolo 48, commi 7 e 8.
4. Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione.
5. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con cera lacca e firmati all'esterno da due componenti della commissione e dal segretario (12).
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(12) Articolo così sostituito dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
Art. 50 (Valutazione dei lavori).
1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel più breve tempo e comunque non più tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine, può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
2. Verificata la integrità dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonché su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.
3. Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui è dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima è riservata alla valutazione e al voto personale del commissario e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale.
4. Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.
5. La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. E' pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere.
6. Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.».
Art. 51 (Ammissione alla prova orale).—
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente art. 50.
2. A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla data di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova.
3. La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale.».
Art. 52 (Svolgimento della prova orale. Giudizio finale). —
1. La prova orale è pubblica.
2. Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale. Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.
3. Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva finale e la dichiarazione di idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.
4. Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.
5. Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione.».
Art. 53 (Elenco dei candidati dichiarati idonei. Verbale). —
1. L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, il quale provvede nei dieci giorni successivi a darne comunicazione agli interessati.
2. Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.
3. Il candidato dichiarato non idoneo ha facoltà di ripresentarsi a sostenere la prova nelle successive sessioni di esame, nel corso del triennio previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge.
Art. 54 (Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche ed agli altri Stati della CEE).
1. I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle regioni e province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.
2. Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.
3. In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei giornalisti, con funzioni di interprete.».
N O T E
Nota all'art. 2:
— L'articolo 34 della legge 69/1963 così recita:
«Art. 34. (Pratica giornalistica).— La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente articolo 31.
Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.».
Nota all'art. 3:
— Il primo comma dell'art. 29 della legge n. 69/1963 prevede che: «Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32.».
— Per il nuovo testo dell'art. 45 del D.P.R. n. 115/1965 si veda il precedente art. 2
— Per il testo dell'intero art. 34 della citata legge n. 69/1963 si veda in nota all'art. 2
— L'art. 43 del D.P.R. N. 115/1965, come modificato dall'art. 10 del D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212, è così formulato:
«Art. 43. (Dichiarazione di compiuta pratica). — La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in una indicazione motivata dell'attività svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del praticante.
Ove la pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività.
Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritarda l'adempimento di tale obbligo, il consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. E' fatta, comunque, salva — ove ne ricorrano gli estremi — l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge».
Nota all'art. 8:
— L'art. 33 della medesima legge è il seguente:
«Art. 33. (Registro dei praticanti). — Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art. 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una commissione, composta da cinque membri, di cui quattro da nominarsi da ciascun consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno dieci anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il consiglio regionale o interregionale.
Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.»
b. IL PROGRAMMA ESAMI ORALI
Materie di esame
1) Elementi di storia del giornalismo
a) il candidato dovrà dimostrare di conoscere a grandi linee la evoluzione della informazione pubblicistica attraverso i tempi in ordine alle condizioni sociali, culturali, politiche ed economiche dei complessi umani in cui si manifestò ed operò e di cui fu interprete; secondariamente, rispetto ai mezzi di cui dispone ed al loro sviluppo tecnologico, specialmente nell'ultimo secolo;
b) in particolare dovrà dimostrare di conoscere: la nascita in Italia del grande giornale moderno di informazione;
l'evoluzione di contenuto e tecnica della stampa quotidiana e periodica nel secondo dopoguerra e cenni storici sul giornalismo radiofonico e televisivo in Italia.
2) Elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica
Gruppi ideologici, di interessi e di pressione ‑ concetti di massificazione e personalizzazione
3) Tecnica e pratica giornalistica
a) Elementi fondamentali.
1) Il giornale stampato, quotidiano e periodico, il giornale radio, il telegiornale, televideo, teletex, il giornale via fax;
2) il quotidiano del mattino e il quotidiano del pomeriggio, il quotidiano cosiddetto indipendente e il quotidiano di partito, il quotidiano economico e quello sportivo;
3) le strutture redazionali;
4) le fonti di informazione: i cronisti, i corrispondenti, gli inviati, l'agenzia, gli uffici stampa;
5) l'agenzia di stampa: natura, funzioni e strutture;
6) la cronaca: cronaca bianca, cronaca nera, cronaca giudiziaria; cronaca parlamentare; le pagine culturali e degli spettacoli, le pagine economiche ecc.;
7) il giornale come prodotto industriale ‑ struttura della azienda ‑ la pubblicità, la diffusione, il marketing. Il sistema dei media in Italia e nel mondo.
b) Elementi tecnici fondamentali
1) La notizia: cos'è la notizia, sua scelta e valutazione;
2) il linguaggio giornalistico ‑ come si scrive una notizia, come la si “passa“, come si passa,un flash di agenzia;
3) l'intervista e la sua tecnica;
4 l'inchiesta;
5) la conferenza stampa;
6) nomenclatura del gergo giornalistico: fondo, spalla, taglio, pastone, ecc.
7) la fotografia: come si squadra una fotografia, la fotografia nel quotidiano e la fotografia nel periodico illustrato;
8) la ripresa e il montaggio tv ‑ la registrazione e il montaggio radio ‑ la diretta radio e tv;
9) il titolo e la sua meccanica;
10) l’impaginazione: il menabò, i tipi di impaginazione.
11) Elementi di storia della tecnologia grafica. Le macchine di stampa. Il processo di lavorazione in un quotidiano e in un periodico. Le fotocompositrici, l'offset, i computers, i sistemi editoriali, i satelliti artificiali.
c) Esercitazione di pratica giornalistica
1) Lettura critica di un giornale ‑ lettura comparativa di più giornali;
2) valutare una notizia e “passarla“;
3) titolare una notizia;
4) impostare un menabò;
5) effettuare un' intervista nell'ambito delle possibilità consentite in sede d'esame;
6) tradurre estemporaneamente da un giornale in lingua estera (a scelta del candidato).
4) Norme giuridiche attinenti al giornalismo
1) Elementi di diritto pubblico
a) La Costituzione della Repubblica italiana; i diritti e i doveri dei cittadini ‑ i diritti di libertà dei gruppi intermedi: partiti politici, sindacati, confessioni religiose, famiglia, scuola;
b) le funzioni fondamentali dello Stato: iter di formazione delle leggi ‑funzioni legislative affidate al Governo ‑ la funzione legislativa delle regioni ‑ la potestà regolamentare del Governo e degli Enti territoriali ‑ i rapporti tra il cittadino e l'amministrazione ‑ la funzione giudiziaria: l'amministrazione della giustizia in nome del popolo;
c) gli organi costituzionali: il Parlamento ‑ il Presidente della Repubblica ‑ il Governo ‑ la Corte Costituzionale;
d) gli organi di rilevanza costituzionale: il Consiglio superiore della Magistratura ‑ il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro ‑ il Consiglio di Stato ‑ la Corte dei Conti;
e) gli enti autonomi territoriali, la Regione ‑ la Provincia – il Comune ‑ il controllo dello Stato;
f) le principali organizzazioni internazionali politiche, culturali, economiche e difensive.
2) L'ordinamento giuridico della professione di giornalista
a) l'ordinamento professionale dei giornalisti
b) l'esercizio della professione di giornalista ‑ il giudizio disciplinare e le relative sanzioni ‑l'azione giudiziaria
c) l'albo professionale dei giornalisti;
d) organizzazione sindacale e previdenziale dei giornalisti; la Casagit
3) Norme amministrative e penali concernenti la stampa
a) 1'art.21 della Costituzione ‑ il sequestro ‑ obblighi e responsabilità del proprietario e del direttore responsabile ‑ la responsabilità del direttore a titolo di colpa;
b) la legge sull'editoria e l'Ufficio del Garante;
c) la radiotelediffusione ‑ la Rai‑Tv ‑ la legge Mammì;
d) i reati di stampa e a mezzo della stampa ‑ il diritto di rettifica ‑ la diffamazione ‑ la prova liberatoria ‑il giurì d'onore ‑ la procedura dei giudizi – le pubblicazioni oscene ‑ la responsabilità civile ‑ le notizie atte a turbare la tranquillità pubblica ‑ l'insider trading;
e) nozioni generali sul processo penale: il sistema processuale penale in Italia ‑ il giudizio ordinario ‑ i giudici speciali diritto di cronaca e segreto istruttorio.
4) Elementi sulla legislazione relativa al diritto di autore
Le convenzioni internazionali ‑ la protezione del diritto di autore in Italia ‑ disposizioni sul diritto d'autore in materia di riviste e di giornali ‑ il diritto all'immagine ‑ il contratto di edizione.
5) Etica professionale
Diritti e doveri del giornalista ‑ il rispetto della verità ‑ la libertà di opinione, di informazione, di critica ed il rispetto della persona ‑ il segreto professionale ‑ rapporti con i colleghi, gli editori e le fonti di informazione. I protocolli e le carte dei doveri.
c. CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LA VOTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
La Commissione, presa visione del regolamento delle prove, dopo ampia discussione, delibera di adottare i seguenti criteri per quanto riguarda la correzione degli elaborati:
a) giudizio di inidoneità nel caso di elaborati i quali presentino gravi insufficienze sintattiche o grammaticali;
b) valutazione globale, delle tre prove, in modo che dal giudizio finale sui compiti emerga una. valutazione complessiva del candidato; soprattutto dal punto di vista professionale giornalistico;
c) possibilità di compensazione tra le tre prove, al fine di raggiungere ove possibile un giudizio complessivo di sufficienza;
d) valutazione finale collegiale da parte dell'intera Commissione degli elaborati che presentino margini di incertezza;
e) affidamento al Presidente della Commissione del compito, peraltro rientrante nei suoi poteri istituzionali, di assicurare la uniformità dei giudizi tra Commissione generale e Sottocomissione;
f) la correzione degli elaborati inizierà con il compito (articolo) da 45 righe dattiloscritte; seguirà la prova di sintesi e, per ultimo, la prova dei questionari.
Conclusivamente l'esame degli elaborati deve avvenire con riferimento esclusivo ai seguenti elementi di giudizio
a) FORMA
b) CHIAREZZA, VIGORE, OBIETTIVITA'
c) STRUTTURA E PROPORZIONE FRA LE PARTI
d) CONTENUTO
e) STILE
NUOVI PARAMETRI IN SESSANTESIMI
ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO CON RIFERIMENTO AI VALORI NUMERICI
INSUFFICIENTE ------------
SUFFICIENTE 36 ‑ 40.99
DISCRETO 41 ‑ 45.99
BUONO 46 ‑ 52.99
DISTINTO 53 ‑ 56.99
OTTIMO 57 ‑ 58.99
ECCELLENTE. 59 ‑ 60