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Trionfo della linea sostenuta
da Franco Abruzzo dal 1995

LIBERTÀ DI CUMULO:
l’Inpgi incassa
una nuova sconfitta
davanti al Tribunale
di Milano dopo quella
storica in Cassazione.

Soprattutto ora che l’Inpgi è una pubblica amministrazione della Repubblica, il CdA non dovrebbe ostinarsi in una “resistenza” che sfiora la LITE TEMERARIA qualora dovesse costringere altri giornalisti ad imboccare la via giudiziaria per difendere i propri diritti e i propri interessi. Nel dl 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) nuovi vincoli potenziali per l’Inpgi (art. 1, commi 7 e 8; art. 5, comma 2; art. 8, comma 3). In coda il testo del dl (in evidenza i 4 commi).

nota di Franco Abruzzo


Milano, 19 luglio 2012.  In coda a questo articolo sono raccontate le vecchie sconfitte giudiziarie dell’Inpgi (in Cassazione; in Corte d’Appello e Tribunale di Milano). Oggi una nuova batosta si è abbattuta sull’Istituto. Il Tribunale del lavoro di Milano (presidente Eleonora Porcelli) ha condannato l’Istituto a rifondere 49mila euro (con rivalutazione e interessi) al giornalista professionista pensionato Gianni Gambarotta e a versare 1800 euro a titolo di spese legali. Il giornalista è stato difeso dagli avvocati Ugo Minneci e  Sabina Mantovani. La sentenza sarà depositata entro 60 giorni. I 49mila euro si riferiscono alle trattenute effettuate dall’Inpgi sull’assegno mensile di Gambarotta tra l’aprile e l’ottobre 2011.


In attesa del deposito della motivazione gli avvocati Minneci e Mantovani  hanno  sottolineato “con soddisfazione” i seguenti aspetti:


- viene ribadito ancora una volta l'obbligo dell'INPGI di adeguarsi alla disciplina comune;


- anche sulla scia della pronuncia della Cassazione si può cominciare a parlare di un vero e proprio orientamento giurisprudenziale in materia;


- il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del dott. ssa Porcelli ha dimostrato di lavorare più che bene: in  due  udienze ha sentito le parti e ha emesso la sentenza;


- il consolidarsi dell'orientamento rende sempre più pretestuosa anche agli occhi del Giudice l'atteggiamento dell'INPGI: tanto che per la seconda volta l'ente è stato condannato a rifondere le spese di giudizio.


Oggi deve essere messo in luce che i giudici di merito, dopo le novità introdotte nel Cpc dalla legge 69/2009, sono tenuti ad adeguarsi alla consolidata  giurisprudenza espressa (“stare decisis”) dalla Cassazione. Perse le speranze di vincere davanti ai giudici di merito,  il nuovo CdA dell’Inpgi dovrebbe, anche in fretta, modificare l’articolo 15 del Regolamento  della Fondazione che è in contrasto con il dl 112/2008 e con due sentenze della Corte costituzionale sul punto. Senza contare il contrasto con l’articolo 3 della Costituzione circostanza rilevantissima sottolineata in più sentenze. Soprattutto ora che l’Inpgi è una pubblica amministrazione della Repubblica (In  www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8916), il  CdA non dovrebbe ostinarsi in una  “resistenza” che sfiora la LITE TEMERARIA qualora dovesse costringere altri giornalisti ad imboccare la via giudiziaria per difendere i propri diritti e i propri interessi. Le conseguenze, però, potrebbero rivelarsi devastanti sul piano personale per amministratori e sindaci. Ultima nota: l’8 novembre 2011 il CdA ha pubblicizzato, con un comunicato,  gli studi  attuariali secondo i quali l’Istituto è in grado di pagare le pensioni per i prossimi 50 anni. Ed allora il problema dov’è? Risponda la Fnsi che sta giocando in questa partita un ruolo perverso di opposizione ideologica rispetto alla volontà del Parlamento e della Corte costituzionale.


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


LIBERTÀ DI CUMULO


In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8234Cumulo/sentenza Cassazione


In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8961nuova sconfitta a Milano/Trib


in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8398analisi et effetti Cassazione


in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4364   - stare decisis


in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7507 – Giurisprudenza


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


Decreto legge  6 luglio 2012  n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) in  http://www.assotir.it/pagina.php?cat=40&id=2431


e in http://www.governo.it/backoffice/allegati/68648-7830.pdf


°°°


Art. 1 (commi 7 e 8): l’Inpgi (come pubblica amministrazione) tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A


comma 7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a  totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.


comma 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.


Art. 5 (comma 2):  


2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,


nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le societa' dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno


2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.


Art. 8 (comma 3):


3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle universita' e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.





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