REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice di Milano, dott.ssa Eleonora Porcelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. 5229 RG. 2012 promossa da
Giovanni Gambarotta, col proc. dom. avv. Sabina Mantovani e Ugo Minneci, via Fatebenefratelli n. 15, Milano - ricorrente
contro
INPGI, lstituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovannl.Amendola", col proc. dom. avv. Elisabetta Angelini, Paolo Boer e Francesco De Sio, piazzetta Pattari n. 2, Milano - convenuto
Oggetto: cumulo pensione/redditi di lavoro
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in Cancelleria in data 19-4-12, Giovanni Garnbarotta ha convenuto in giudizio l'lnpgi per sentir accertare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 15 del regolamento Inpgi, la diretta applicabilità dell'art. 19 del DL n. 112/08, nonché l'illegittimità delle trattenute effettuate dall'lnpgi, in applicazione dell'art. 15 del regolamento, nel corso del 2011, con conseguente condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo decurtalo di euro 49.247,24, oltre interessi legali e rivalutazione.
Premesso di essere giornalista professionista iscritto all'Albo dal 1971 e di fruire di un . trattamento pensionistico con decorrenza dal 1-1-07, il ricorrente ha esposto di aver iniziato a percepire, dall'aprile 2011, un reddito da lavoro autonomo e di averne data immediata comunicazione all'lnpgi, il quale gli aveva a sua volta comunicato, con lettera 20-4-11, che avrebbe provveduto a decurtare il trattamento pensionistico in ossequio all'art. 15 del proprio regolamento.
In punto di diritto il ricorrente ha sottolineato come il trattamento applicato dal convenuto ai propri iscritti sia deteriore rispetto a quello previsto dalla disciplina comune.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle
pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato
sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve innanzi tutto essere superata l'eccezione di improcedibilità', avanzata in via preliminare e pregiudiziale dal convenuto nelle sue difese: il convenuto deduce, infatti, il mancato previo esperimento della procedura in via amministrativa, così come prevista dall'art. 34 del Regolamento Inpgi e dall'art. 443 c.p.c..
Peraltro l'art. 443 c.p.c. fa riferimento ai "procedimenti prescritti dalle leggi speciali" e nel caso di specie non esiste alcuna norma di legge che imponga il ricorso ad un procedimento amministrativo, né può ritenersi sufficiente una previsione meramente regolamentare.
Passando a considerare il merito della controversia, il giudicante condivide la giurisprudenza di questo Tribunale (Tribunale di Milano 22-4-05), che è stata confermata dalla Corte d'Appello con sentenza 6-2-07 e da ultimo dalla Cassazione.
Nella sentenza n, 1Q98/2012, che si richiama integralmente, la S.C. ha infatti affermato “in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria facente capo all'INPS, in quanto l'INPGI gestisce, per espresso disposto dell'art. 76 dilla legge 23 dicembre 2000, n. 388, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall'INPS, mentre gli artt. 72, comma 2 della legge appena citata, e 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, poi seguiti dall'art. 19 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, parificano il trattamento pensionistico a. carico dell’AGO e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima: ne consegue che deve essere disapplicato l’art. 15 del Regolamento dell’Inpgi che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all'AGO".
Da ciò deriva che il ricorrente ha diritto alla restituzione dell'importo illegittimamente trattenutogli dall'Inpgi, pari ad euro 49.274,24, oltre interessi legali e rivalutazione.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
dichiara illegittime le trattenute effettuate dall'INPGI nel corso del 2011 e, di conseguenza,
condanna l'INPGI a corrispondere al ricorrente Il complessivo Importo di euro 49.274,24, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna l'INPGI a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1800,00;
fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 19-7-12
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Eleonora Porcelli
Deposito 8 settembre 2012
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LIBERTÀ DI CUMULO
In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8234 – Cassazione
In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8961 – Milano/Trib
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8398 – analisi Cassazione
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4364 - stare decisis
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7507 – Giurisprudenza
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