Roma, 6 aprile 2009. Nel settore del giornalismo sportivo è maturata l’esigenza di una definizione specifica di norme di comportamento. In particolare per le possibili conseguenze che l’informazione sugli avvenimenti sportivi, specie se caratterizzata da enfasi o drammatizzazioni, può concorrere a provocare.
Dopo l’attiva partecipazione dell’Ordine nazionale all’ elaborazione del decreto ministeriale “media e sport” che disciplina le trasmissioni audiotelevisive di commento sportivo, arriva il decalogo per i giornalisti sportivi.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine, nella seduta del 30 marzo, ha discusso e approvato il decalogo elaborato dal Gruppo di lavoro “Informazione e sport” coordinato da Dario De Liberato dopo il vaglio delle Commissioni Giuridica, e Culturale e dell’Esecutivo dell’Ordine.
Le norme del decalogo discendono dalla Carta dei doveri e sono in perfetta armonia con essa. Tra i vari punti da segnalare: i giornalisti sportivi sono obbligati a “tenere una condotta irreprensibile” durante lo svolgimento di avvenimenti sportivi; devono rispettare la dignità delle persone, dei soggetti e degli Enti interessati nei commenti legati ad avvenimenti.
I giornalisti sportivi devono prestare particolare attenzione “evitando di favorire tutti gli atteggiamenti che possono provocare incidenti, atti di violenza, o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi”.
Al punto 9 del decalogo una sottolineatura oltremodo importante : “ Il giornalista sportivo conduttore di programma deve dissociarsi immediatamente in diretta da atteggiamenti minacciosi, scorretti, litigiosi che provengono da ospiti, colleghi, protagonisti interessati all’avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o sms.”
Forte il richiamo al rispetto dell’art.7 del Codice deontologico dell’Ordine che riguarda la tutela dei minori.
Nel corso della presentazione e del dibattito sul decalogo in Consiglio Nazionale, sono stati affrontati anche i temi che riguardano strettamente i “diritti” dei giornalisti sportivi. È stato ribadito il diritto del giornalista ad avere l’accesso alle fonti di informazione che non possono essere sottoposte a indebite restrizioni incompatibili con il diritto di cronaca.
“Oggi ribadiamo con il nostro decalogo – ha detto Dario De Liberato concludendo il suo intervento – i doveri dei giornalisti sportivi, ma nello stesso tempo chiediamo il rispetto dei diritti: essere messi nelle condizioni di poter informare”.
DECALOGO DEL GIORNALISMO SPORTIVO
(approvato dal CNOG all’unanimità il 30.3.2009)
Premessa: nel settore del giornalismo sportivo è maturata l’esigenza di una definizione specifica di norme di comportamento. In particolare per le possibili conseguenze che l’informazione sugli avvenimenti sportivi, specie se caratterizzata da enfasi o drammatizzazioni, può concorrere a provocare.
In piena conformità con la Carta dei Doveri, che contiene i fondamentali riferimenti deontologici della professione, si è ritenuto di esplicitare in modo sintetico alcune norme dedicate espressamente al giornalismo sportivo.
Esse concorrono anche a certificare diritti e doveri della categoria nel confronto che i giornalisti hanno quotidianamente con società e organizzazioni sportive e con le autorità.
DECALOGO DI AUTODISCIPLINA DEI GIORNALISTI SPORTIVI
1 – Il giornalista sportivo riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone
2- Il giornalista sportivo non realizza articoli o servizi che possano procurare profitti personali; rifiuta e non sollecita per sé o per altri trattamenti di favore.
3- Il giornalista sportivo rifiuta rimborsi spese, viaggi vacanze o elargizioni varie da enti, società, dirigenti ; non fa pubblicità, nemmeno nel caso in cui i proventi siano devoluti in beneficenza
4- Il giornalista sportivo tiene una condotta irreprensibile durante lo svolgimento di avvenimenti che segue professionalmente.
5- Il giornalista sportivo rispetta la dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati nei commenti legati ad avvenimenti agonistici.
6- Il giornalista sportivo evita di favorire tutti gli atteggiamenti che possono provocare incidenti, atti
di violenza, o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.
7- Il giornalista sportivo non usa espressioni forti o minacciose, sia orali che scritte, e assicura una corretta informazione su eventuali reati che siano commessi in occasione di avvenimenti agonistici.
8- Il giornalista sportivo rispetta il diritto della persona alla non discriminazione per razza, nazionalità, religione, sesso, opinioni politiche, appartenenza a società sportive e a discipline sportive.
9- Il giornalista sportivo conduttore di programma si dissocia immediatamente, in diretta, da atteggiamenti minacciosi, scorretti, litigiosi che provengano da ospiti, colleghi, protagonisti interessati all’avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o sms.
10-Il giornalista sportivo rispetta la Carta di Treviso sulla “tutela dei minori”; per la particolarità del
settore pone particolare attenzione all’art.7 di detta Carta (tutela della dignità del minore malato,
disabile o ferito).