Garante privacy: notizie su adozioni solo con ok genitori
Roma, 18 dicembre 2006. Non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è stato adottato: lo vietano la normativa sulla privacy, il codice deontologico dei giornalisti e la legge sulle adozioni. Questo il richiamo ai mezzi di informazione con cui il Garante per la privacy ha concluso l'esame della segnalazione di una persona che lamentava la pubblicazione della notizia relativa all'adozione, da parte sua, di un bambino. Il Garante - spiega una nota - ha ribadito che le informazioni sullo stato di adozione sono oggetto di una speciale protezione. Per tutelare la personalità dell'adottato e la sua famiglia, infatti, la legge stabilisce che siano i genitori adottivi a decidere i modi e i tempi per informare il minore della sua condizione e individua limiti rigorosi, anche penali, riguardo alla diffusione di questa informazione. L'Autorità ha anche ribadito la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la regola dell'essenzialità dell'informazione. Il codice deontologico afferma infatti che il diritto dei minori alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca. Inoltre il Codice della privacy prevede che in caso di pubblicazione di sentenze o altri provvedimenti su riviste giuridiche siano omesse le generalità o altre informazioni che rendano identificabili i minori. (ANSA).
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