Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

PALERMO. Querela dell’Unità contro il “Capitano Ultimo” e il giornalista Enrico Fedocci di “Studio aperto”: il Gip Daniela Cardamone archivia su richiesta anche del Pm. Il “Capitano ultimo”, dopo una campagna di stampa, aveva rilasciato una dichiarazione in difesa del generale Mario Mori suo comandante nell’operazione che portò alla cattura di Salvatore Riina. Pubblichiamo integralmente il testo della sentenza.

Proc. n. 7259/09  R.G.N.R - TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione del Giudice per le indagini preliminari


DECRETO DI ARCHIVIAZIONE  - artt. 408 e ss, cpp., 12S d.lvo n.  271/89


Il Giudice dott. Daniela Cardamone,


letti gli atti del procedimento iscritto per il reato di cui all' art. 11O. S9S c.p.  nei confronti di De Caprio


Sergio (“Capitano Ultimo”, ndr). nato a Montevarchi (AR) il 21.2. 1961 e di Fedocci Enrico, nato a Fidenza (PR) il 4.9.1970;


letta la richiesta di arehiviazione depositata. dal P.M. in data 27/11/2012;


letto l'atto di opposizione alla suddetta richiesta depositato dalla parte offesa Nicola Biondo in data 15.2.2013;


a scioglimento della riserva formulata all'udienza camerate del 21.5.2013;


OSSERVA


Il presente procedimento scaturisce dalla querela. per diffamazione sporta da Nicola Biondo in data 22.4.2009 nei confronti di Enrico Fedocci, giornalista del telegiornale "Studio Aperto" dell'emittente televisiva Italia 1, e di Sergio De Caprio, colonnello dell' Arma dei Carabinieri.


Nella querela il Biondo esponeva che in data 24 gennaio 2009 il quotidiano l'Unità aveva pubblicato un articolo a sua firma dal titolo "Quelle omissioni con i boss mafiosi" nel quale, come si evince dal testo dell'articolo (in atti), le denunciate "omissioni" erano riferite alle modalità con cui il De Caprio, a capo di una squadra del ROS dei Carabinieri, all'epoca diretti dal generale Mario Mori, condusse l'operazione che il IS gennaio 1993 portò alla cattura di Salvatore Riina. Nel medesimo periodo, il denunciante aveva firmato altri articoli per il quotidiano l'Unità, aventi ad oggetto le vicende giudiziarie concernenti il processo che vede imputati il generale Mori ed il colonnello Obinu per la mancata cattura di Bemardo Provenzano.


In data 24 gennaio 2009, il telegiornale "Studio Aperto" realizzava un servizio su quanto da egli scritto, nel quale il giornalista Enrico Fedoccì dava lettura di un comunicato del colonnello Sergio De Caprio avente un contenuto diffamatorio nei suoi confronti. in quanto la sua azione veniva accostata all'associazione criminale "cosa nostra".


Nell'ambito delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica, veniva acquisita la registrazione della puntata del 24 gennaio 2009 del telegiornale "Studio Aperto" e trascritto integralmente il servizio giornalistico del Fedocci, trasmesso nell'edizione delle ore 18.30 di suddetto TG. nel quale quest'ultimo rendeva noto il testo della replica del colonnello De Caprio, poco prima dettatogli per telefono dallo stesso (si veda sul punto la nota a firma dell'avvocato Pisi di Mediaset all. n. 63 in atti), all'articoìo pubblicato sul quotidiano l'Unità dalla persona offesa. Questo è il contenuto de15evizio giornalistico:


"Questo è l'articolo pubblicato oggi dal quotidiano l'Unità e questa è la replica che il Capitano Ultimo, a difesa del suo Generale, ha voluto affidare a noi di Studio Aperto; ci vuole rispetto e senso di responsabilità, ha detto l'Ufficiale dei carabinieri, leggiamo: "Leggo gli articoli dell'Unità contro il generale Mario Mori,  uno dei pochissimi uomini delle istituzioni ad essersi veramente impegnato nella lotta aila mafia e mi chiedo se, dietro le varie firme, ci sia davvero solo una Lobby di poter« oppure sia l'ennesimo colpo di coda, l'ennesima infiltrazione riuscita di Riina Salvatore e dei suoi alleati. La lotta alla mafia è un patrimonio del popolo italiano così come i combattenti che I'hanno realizzata e la realizzano. Ci vuole rispetto e ci vuole senso di responsabilità. l piccoli interessi di bottega e di audience e di tiratura, servono solo alla mafia ed alle Lobby".


Sulla base dei fatti come sin qui descritti, con riferimento alla posizione del Da Caprio, occorre valutare se la condotta dell'indagato sia punibile a titolo di diffamazione aggravata oppure se la stessa vada più. correttamente ritenuta una legittima estrinsecazione del diritto di critica quale tipica estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione e dell'articolo 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo c, quindi, scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p,


Sul punto appare opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità suI diritto di critica e, in particolare, sul requisito della "continenza" quale limite all'operatività della scriminante in oggetto.


In proposito, è stato chiarito che il limite della “continenza" nel diritto di critica richiede che le espressioni utilizzate non trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato ma non può


postulare l’inoffensività della condotta in quanto l'invocazione di una scriminante presuppone, per sua stessa natura, l'avvenuta commissione del fatto-reato cui essa si riferisce e, quindi, nel caso di diffamazione, l'avvenuta manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui.


In tale contesto. la scriminante del diritto di critica opera qualora tale offensività possa trovare giustificazione nel diritto di critica, quale tipica espressione del diritto di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito e cardine di ogni ordinamento giuridico democratico, a condizione che, appunto, 1'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione della sfera personale del soggetto passivo ma rimanga contenuta nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto, fermo restando che, entro tali limiti. la critica. Siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da asprezza (Cass. Sez. 5, sentenza n. 3047 del 13.12.2010).


Nel  caso di specie, deve in primo luogo osservarsi che le dichiarazioni del Da Caprio, oggettivamente lesive della reputazione altrui, costituiscono la replica agli articoli pubblicati sul quotidiano l'Unità con riferimento all'attività condotta dallo stesso sotto la direzione del generale Mori.


Si osserva, inoltre, che le espressioni utilizzate risultano contenute nell'ambito della tematica attinente al fatto dal  quale la critica o meglio la replica, ha tratto spunto e che si tratta  di valutazioni puramente soggettive dell'agente, espresse in forma dubitativa ("mi chiedo se'') e dove l'accostamento delle "varie firme" alle "lobby di potere" oppure alla "ennesima infiltrazione riuscita di Riina Salvatore e dei suoi alleati" è effettuata in termini generici ed astratti e senza effettuare uno specifico riferimento ad un soggetto in particolare.


Per quanto riguarda la posizione del Fedocci, deve sottolinearsi che lo stesso riferiva pedissequamente i contenuti del comunicato del De Caprio nel corso della trasmissione televisiva, facendosi da tramite oggettivo del suo diritto di replica, e, in questi termini, può ritenersi operante nei suoi confronti la scriminante del diritto di cronaca, non potendosi dubitare in merito all'interesse pubblico rivestito dalla vicenda nella quale si inserisce lo specifico fatto oggetto del presente procedimento (Cass. SSUU. sent, N. 31140 del 2001, Rv. 219651).


Devono quindi ritenersi fondate le argomentazioni sviluppate dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione da intendersi integralmente richiamate in questa sede.


Va conseguentemente accolta la richiesta di archiviazione del procedimento, non essendo emersi elementi idonei al sostenimento dell'accusa in giudizio, e disporsi la restituzione degli atti al PM richiedente.


P.Q.M.


Visti gli artt. 408 ss.. c.p.p.;


dispone J'archiviazione del presente procedimento e per l'effetto ordina restituirsi gli atti al Pubblico


Ministero in sede.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali.


Palermo, 13.6.2013


Il Giudice per le indagini preliminari


Daniela Cardamone


 


Deposito in cancelleria 14.6.2013





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com