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  Diritto di cronaca
Stampa

N. 4/2007 di “Diritto Comunitario
e Internazionale” (supplemento
bimestrale di “GUIDA AL DIRITTO”)

DIFFAMAZIONE.
Nella giurisprudenza
(secondo Costituzione)
il diritto di cronaca
cede il passo alla
dignità della persona

“E’ dovere primario ed insopprimibile del giornalista, anche se collegato ad organi di stampa di partiti politici, esercitare con assoluta correttezza il diritto di cronaca, nel senso di riportare le notizie in maniera assolutamente fedele, spogliandosi, in tale fase, della propensione verso determinate ideologie, di qualunque natura siano; al giornalista è consentito soltanto nella fase in cui proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, d'esprimere le proprie convinzioni personali, in forma anche polemica ed aspra, purché non venga offesa la reputazione altrui”.

Ricerca di Franco Abruzzo

I principi della Corte di Cassazione. Questa ricerca prende le mosse da due massime giurisprudenziali:


1.                  “In tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo (Corte costituzionale 184/1986, 479/87), in particolare nell'articolo 2 (oltre che nell'articolo 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. Nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto”. (Cass. civ. Sez.III 10-05-2001, n. 6507; Cancani c. Paglierini; FONTI Diritto e Giustizia, 2001, f. 22, 15 nota di Rossetti).


2.                  “Oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione è l'interesse dello Stato (della Repubblica, dopo le modifiche al Titolo V della Costituzione, ndr) all'integrità morale della persona: il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dall'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro. Intendendo la previsione legislativa punire l'attacco all'altrui personalità morale, è fondamentale accertare quando l'interesse alla protezione del bene giuridico debba prevalere sulla libertà individuale di espressione del pensiero”. (Cass. pen. Sez. V 28-02-1995, n. 3247; Lambertini-Padovani e altri: FONTI Cass. Pen., 1995, 2535 nota di Iacoviello; Giust. Pen., 1995, II, 551)


Da queste due sentenze emerge nitidamente un grande principio:  il diritto di cronaca e di critica arretra di fronte alla tutela della dignità della persona, che a sua volta è un diritto inviolabile dell’uomo e  in  quanto tale tutelato dall’articolo 2 della Costituzione. Le offese (attraverso i giornali) all’identità, alla reputazione, all’onore, all’immagine e alla riservatezza di una persona sono sanzionati penalmente con il terzo comma dell’articolo 595 Cp (diffamazione a mezzo stampa) e con l’articolo 13 (diffamazione a mezzo stampa con l’attribuzione di un fatto determinato) della legge n. 47/1948 sulla stampa. In base all’articolo 13 della legge sulla stampa, “nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire cinquecentomila”, mentre in base all’articolo 595 (diffamazione) del  Cp, “se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione”.


La deontologia dei giornalisti - Secondo la Corte costituzionale (che sul punto si è pronunciata con chiarezza con la sentenza n. 86/1974) l’onore (comprensivo del decoro e della reputazione) è tra i beni protetti e garantiti dalla carta fondamentale, “in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana”.


Gli articoli  2 e 48 della legge professionale n. 69/1963  impegnano il giornalista a essere e ad apparire corretto. I principi, ricavati dagli articoli 2 e 48,  “formano” la deontologia professionale vivente dei giornalisti:


1)  la libertà di informazione e di critica (valori che fanno definire il giornalismo informazione critica) come diritto insopprimibile dei giornalisti. La Corte costituzionale ha sottolineato, con la sentenza n. 1/1981,  “il rilievo costituzionale della libertà di cronaca (comprensiva della acquisizione delle notizie) e della libertà di informazione quale risvolto passivo della manifestazione del pensiero, nonché il ruolo svolto dalla stampa come strumento essenziale di quelle libertà”.


2)  la tutela della dignità della persona umana e  il rispetto della verità sostanziale dei fatti principi da intendere come limiti alle libertà di informazione e di critica.


3) l'esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà;


4)  il dovere di rettificare le notizie inesatte (La rettifica è, per il giornalista, un dovere  e un obbligo giuridico: “Il  diritto  alla  rettifica  delle  notizie  pubblicate  costituisce fondamentale  diritto  della persona a tutelare la propria immagine e dignità  Pertanto  la rettifica va pubblicata conformemente a quanto richiesto,  senza  che  né  il  direttore  del giornale né il giudice abbiano  facoltà  di  modificarne  il testo, o anche di sindacarne il contenuto sotto il profilo della veridicità” (Trib. S. Maria Capua V., 22 gennaio 1999; Parti in causa Corriere Caserta c. Credito it.; Riviste Foro Napol., 1999, 37); “L'istituto della rettifica disciplinato dall'art. 42, legge 416/1981 riconosce a chi soggettivamente si ritenga leso da un'informazione non rispondente a realtà il diritto di ottenere la pubblicazione della , garantendo così una dialettica nell'ambito del sistema d'informazione; è pertanto superfluo il vaglio dell'esattezza della notizia originaria” (Pret. Milano 26-05-1986; Soc. Biscardo c. Soc. ed. Il Corriere della Sera; FONTI Dir. Informazione e Informatica, 1986, 940 nota di ZENO ZENCOVICH). L’articolo 4 del Codice sulla privacy del 3 agosto 1998 arricchisce il quadro di doveri del giornalista, che è chiamato a rettificare errori ed inesattezze “senza ritardo”);


5)  il dovere di riparare gli eventuali errori;


6) il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse;


7) il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori;


8) il mantenimento del decoro e della dignità professionali;


9) il rispetto della propria reputazione;


10)  il rispetto della dignità dell'Ordine professionale;


11)  il dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi;


12)             il dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori.


 


Il potere disciplinare dei Consigli degli Ordini - Il potere disciplinare sugli iscritti spetta ai Consigli degli Ordini. I Consigli sono giudici amministrativi disciplinari. Due massime giurisprudenziali fissano i doveri dei giornalisti:


L’obbligo di comportarsi in modo conforme alla dignità professionale. “In assenza di tipizzazione dei comportamenti illeciti sul piano disciplinare, la rilevanza deontologica dei comportamenti del giornalista va teleologicamente valutata in rapporto all'obbligo di comportarsi in modo conforme al decoro ed alla dignità professionale e tale da non compromettere la propria reputazione o la dignità dell'Ordine sancito dall'art. 48 1. n. 69 del 1963 nonché al dovere di lealtà e buona fede ed all'obbligo di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa ed i lettori sanciti dall'art. 2 della legge medesima” (App. Milano, 18 luglio 1996; Foro It., 1997, I, 919).


Lealtà e buona fede del giornalista - “Oltre all'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, il giornalista, nel suo comportamento oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa” (App. Milano, 18 luglio 1996; Riviste: Foro Padano, 1996, I, 330, n. Brovelli;  Foro It., 1997, I, 938)


Interessante è questa massima, che richiama i doveri del cronista così come delineati dalla legge professionale. In sostanza  la buona fede  deve essere esclusa quando il giornalista abbia agito con negligenza:


“Nel campo degli illeciti a mezzo stampa, la buona fede del giornalista, necessaria ad integrare l'esimente della verità putativa, richiede non solo la verosimiglianza della notizia, oggettivamente falsa, ma anche il controllo della fonte di provenienza e della sua attendibilità; accertamento - quest'ultimo - che il giornalista, agli effetti dell'esimente in questione, non deve mai omettere, neppure per il convincimento, proprio o della pubblica opinione, della verità della notizia o per l'esigenza della speditezza dell'informazione. La buona fede del giornalista deve essere, tuttavia, esclusa allorquando, nel controllo della notizia (doveroso anche ai sensi del comma 1 dell'art. 2 l. 3 febbraio 1963 n. 69, sul relativo ordinamento professionale, che impone al giornalista l'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale dei fatti, nonché i doveri di lealtà e buona fede), egli abbia agito con negligenza (ovvero imperizia o imprudenza). L'indagine a ciò relativa comporta accertamenti di fatto e, pertanto, è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici”. (Cass. civ. Sez.III 20-08-1997, n. 7747; Gibilisco c. Soc. Terme di Crodo; FONTI Mass. Giur. It., 1997).


 


Il rispetto della verità sostanziale dei fatti  - Anche il rispetto della verità sostanziale dei fatti è un caposaldo della deontologia dei giornalisti come emerge da queste due massime:


“Affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta: pertinenza) e la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta: continenza). La condizione della verità della notizia comporta, come inevitabile corollario, l'obbligo del giornalista, non solo di controllare l'attendibilità della fonte (non sussistendo fonti informative privilegiate), ma anche di accertare e di rispettare la verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia (non scalfita peraltro da inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o ad aggravarne la valenza diffamatoria); con la conseguenza che, solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente osservato, potrà essere utilmente invocata l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, restando peraltro escluso che, ove le suddette condizioni non ricorrano, l'equilibrio generale dell'articolo giornalistico escluda la natura diffamatoria dei fatti riferiti, potendo eventualmente comportare una minore gravità della diffamazione ed incidere quindi sulla liquidazione del danno”. (Cass. civ. Sez. III 04-07-1997, n. 6041; Soc. Il Messaggero c. Vitalone; FONTI Mass. Giur. It., 1997).


 


“Il diritto di cronaca tutelato dal vigente ordinamento esige la rigorosa osservanza di precisi limiti che hanno fondamento nell'ordinamento stesso e nell'etica deontologica professionale. Il giornalista non può disinvoltamente e indiscriminatamente trasmettere la notizia a lui pervenuta senza verificare - attraverso l'esame  e il controllo delle fonti di informazione - la loro rispondenza al vero; né ripararsi dietro l'esigenza di una rapida divulgazione della notizia, perché se non è in grado - a ragione della ristrettezza dei tempi - di compiere ogni accertamento atto a fugare ogni dubbio o incertezza in ordine alla verità sostanziale del fatto deve semplicemente astenersi dal divulgare la notizia, e non può trasmetterla al pubblico con il rischio di una sua eventuale non rispondenza al vero”. (Cassazione penale, sez. V, 9 novembre 2004,  n. 48095)


 


La tutela della personalità altrui -  Il principio della tutela della personalità altrui è racchiuso in queste massime: “Non è precluso dall'art. 21 cost. il provvedimento d'urgenza a carattere inibitorio, inteso a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio, che potrebbe derivare da una pubblicazione non ancora edita ai diritti altrui, soprattutto quando si tratta della tutela di diritti della personalità” (Pret. Roma 03-07-1987; Marzotto c. Soc. Rizzoli periodici; FONTI Foro It., 1988, I, 3464).


 


Il diritto insopprimibile dei giornalisti - L’articolo 2 della legge professionale riconosce che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”. Il tribunale di Roma da questo principio ha tratto il corollario che “è dovere insopprimibile del giornalista, anche se collegato ad organi di stampa di partiti politici, esercitare con assoluta correttezza il diritto di cronaca”:


E’ dovere primario ed insopprimibile del giornalista, anche se collegato ad organi di stampa di partiti politici, esercitare con assoluta correttezza il diritto di cronaca, nel senso di riportare le notizie in maniera assolutamente fedele, spogliandosi, in tale fase, della propensione verso determinate ideologie, di qualunque natura siano; al giornalista è consentito soltanto nella fase in cui proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, d'esprimere le proprie convinzioni personali, in forma anche polemica ed aspra, purché non venga offesa la reputazione altrui (nella specie: è stato ritenuto diffamatorio un articolo nel quale il giornalista riferiva opinioni critiche e lesive della reputazione relative all'atteggiamento del partito radicale nel dibattito sul referendum abrogativo della l. n. 194 del 1978). (Trib. Roma 27-02-1982; Sica; FONTI Giur. It., 1983, II, 140)


 


Le carte di autoregolamentazione - Le prescrizioni contenute nelle carte di autoregolamentazione (Carta di Treviso e Carta dei doveri del giornalista) devono essere ritenute idonee a costituire un'esemplificazione del contenuto "in bianco" delle norme regolamentari di cui agli art. 2 e 48 l. n. 69 del 1963. (Trib. Milano 12-07-2001; FONTI Giur. milanese, 2002, 33).


 


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