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Giornalisti, non rivela fonte: pubblicista a processo dopo articolo sul Fatto.it - L'articolo conteneva alcune informazioni sulle indagini a carico dell'ex senatore del Pd Nino Papania, cancellato dalle liste delle politiche 2013 perché considerato impresentabile dai garanti dem. Secondo il giudice il cronista non può appellarsi al segreto professionale. (Franco Abruzzo: "Il pubblicista Marco Bova come cittadino europea ha il segreto sulle fonti tutelato dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e dalle sentenze sul punto della Corte di Strasburgo").

di Giuseppe Pipitone/ilfattoquotidiano

TESTO IN http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/14/giornalisti-non-rivela-fonte-pubblicista-a-processo-dopo-articolo-sul-fatto-it/2830371/


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CASSAZIONE CIVILE: sempre più  vincolantiper il giudice  nazionale le decisioni della Corte    europea dei diritti dell’uomo


di Biancamaria Consales per www.diritto.it  (5/10/2011)


(LEGGI TUTTO in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7303)


Il giudice nazionale deve tener conto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini della decisione, anche in corso di causa, con effetti immediati e assimilabili al giudicato. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19985 del 30 settembre 2011, ha respinto il ricorso presentato da un uomo che aveva chiesto i danni per essere stato diffamato su un noto quotidiano. La Suprema Corte, partendo dall’immediata rilevanza nel nostro ordinamento delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha affermato che anche la giurisprudenza deve essere applicata con effetto immediato. Pertanto, il giudice italiano non può ignorare, nella controversia che è chiamato a decidere, l’interpretazione che delle norme pattizie viene data dalla Corte di Strasburgo, con la conseguenza che, nella realizzazione dell’equo processo ed allo scopo di assicurare la parità effettiva delle armi in senso sostanziale o processuale (art. 111, comma 1, Cost.) il giudice interno, affinché la sua statuizione risulti aderente alle norme della Convenzione, deve tener conto anche dell’elaborazione del diritto vivente quale proveniente proprio dalla Corte di Strasburgo, che della Convenzione è il più autorevole interprete. In merito, poi, agli effetti, nell’ambito interno, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, la Suprema Corte rileva che le sentenze della Corte di Strasburgo, pur avendo natura dichiarativa, una volta divenute definitive, consentono di attribuire, a chi si è visto violare un diritto protetto dalla Convenzione, una somma a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali o una somma come equa soddisfazione. Inoltre, in quanto definitive, tali sentenze sono precettive alla pari delle norme materiali convenzionali, la cui applicazione non può discostarsi dall’interpretazione che della norma stessa ha dato il giudice europeo.


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TESTO INTERO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7339


STRASBURGO – SENTENZE. La Convenzione e la Corte europea dei diritti dell’uomo ampliano il diritto di cronaca (“dare e ricevere notizie”) e proteggono il segreto  professionale dei giornalisti.No alle perquisizioni in redazione! Il giudice nazionale deve tener conto  delle sentenze della Corte europea  dei diritti dell'uomo ai fini della  decisione, anche in corso di causa, con effetti immediati e assimilabili al giudicato: è quanto stabilitodalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19985 del 30/9/2011. (In coda la raccomandazione  R7/2000 sul segreto professionale dei giornalisti approvata dal Consiglio d’Europa).


 Il Consiglio d’Europa, nella raccomandazione R(2000)7 sulla tutela delle fonti dei giornalisti, ha scritto testualmente: «L'articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, s'impone a tutti gli Stati contraenti». Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: ”I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo” (in Fisco, 2001, 4684). Questo assunto è condiviso pienamente dalla Corte costituzionale: le sentenze di Strasburgo hanno un peso ineludibile nel sistema giudiziario italiano. Si legge nella sentenza 39/2008 della Consulta: “Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi…Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo)”. Dal 1° dicembre 2009 la Carta dei diritti fondamentali della Ue e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) fanno parte della Costituzione europea (Trattato di Lisbona) e sono direttamente applicabili dai giudici e dalle autorità amministrative italiani.


di FRANCO ABRUZZO (dal 1989 al 2007 presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia)


 


 


 


 


 


 


 





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