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Privacy e Giornalismo.
Paolo Bonolis dovrà
essere risarcito per
un articolo pubblicato
su un noto settimanale
(Cassazione 16145/08)

Illecito diffondere
i dati sulla
salute dei vip

Censura della Cassazione alla Corte dì Appello di Milano: “Aderendo alla tesi propugnata dalla Corte territoriale, non si sarebbe in presenza di un «bilanciamento» tra i diritti fondamentali della persona ed il diritto dei cittadini all'informazione e la libertà di stampa, ma di un «seppellimento» del diritto alla riservatezza a totale vantaggio dell'altro. Inoltre, mentre non sarebbe penalmente perseguibile il giornalista che, nell'esercizio della sua attività, tratti il dato personale altrui allo scopo non di informare il pubblico, ma, ad esempio, allo scopo di danneggiare il terzo ovvero al fine di trarre profitto dalla diffusione del dato, un trattamento del tutto diverso sarebbe riservato al cittadino comune….Del resto il diritto alla riservatezza dei dati attinenti alla persona e, principalmente, alla salute, deve considerarsi espressione del più lato principio di tutela della «dignità umana» che si radica profondamente nel sorgere, nell'ambito culturale europeo, di una concezione dell'uomo che ravvisa in quest'ultimo un essere dotato di autonomia e di autodeterminazione”.


 


Provvedimento del Garante del 29/7/1998: «La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica».


 


Roma, 28 maggio 2008. La salute dei personaggi pubblici e dei loro familiari non può essere messa in piazza, per cui va punito chi diffonde sui mezzi di informazione dati idonei a rivelare lo stato di salute. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso proposto dal noto presentatore Paolo Bonolis e dalla moglie, che si erano sentiti lesi da un articolo pubblicato su un noto settimanale che faceva riferimento allo stato di salute dei familiari del conduttore. La Corte di Appello di Milano aveva assolto l’autore dell’articolo ed il direttore del settimanale in quanto a suo avviso il legislatore aveva operato un bilanciamento tra i diritti fondamentali della persona ed il diritto dei cittadini all’informazione e la libertà di stampa, per cui non poteva essere considerato reato diffondere notizie relative a personaggi pubblici. La Suprema Corte è stata però di diverso avviso e, dopo aver passato in rassegna le varie direttive europee in materia di trattamento illecito dei dati personali, che considerano quelli relativi alla salute come particolarmente sensibili in quanto la loro diffusione può ledere le libertà private o la vita del singolo, ha disposto un nuovo processo di appello in sede civile, citando la direttiva comunitaria n. 95/45, secondo la quale “il diritto alla riservatezza dei dati attinenti alla persona e principalmente alla salute deve considerarsi espressione del più lato principio di tutela della libertà umana che si radica profondamente nel sorgere, nell’ambito culturale europeo, di una concezione dell’uomo che ravvisa in quest’ultimo un essere dotato di autonomia e di autodeterminazione”. In tal modo Paolo Bonolis potrà ottenere in sede civile il giusto risarcimento per la violazione della privacy sua e della sua famiglia. (www.aziendalex.it)


 


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.16145/2008


 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


TERZA SEZIONE PENALE


Composta dagli Ill.mi sigg.ri:


Dott Altieri Enrico Presidente


1. dott. Grillo Carlo Consigliere


2. dott. Amoresano Silvio Consigliere


3. dott. Sensini Maria Silvia Consigliere


4. dott. Sarno Giulio Consigliere


Ha pronunciato la seguente


SENTENZA/ORDINANZA


Sul ricorso proposto da:


1) Bonolis. Paolo nato il 14/06/1961


2) B. S. n. il 20/02/1974


3) A. M. n. il 15/10/1939


4) O. P. n. il 23/08/1939


Avverso SENTENZA del 21/06/2007


 


CORTE APPELLO di Milano


 


Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso


Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal consigliere SENSINI MARIA SILVIA


Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Salsano Francesco cChe ha concluso per l'accoglimento primo motivo, annullamento con rinvio assorbito secondo motivo


 


Udito, per la parte civile, l'avv  Salvatore Pino del  Foro di Milano.


 


Udito il difensore Avv. Moro Visconti Alberto del foro di Milano.


 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. A. M. ed O. P. venivano tratti in giudizio per rispondere:


A) del reato di cui agli artt. 57, 110, 595 primo, secondo e terzo commac.p. e 13 della legge 8/2/1948 n. 47 [1], perché in concorso tra loro, la A. in qualità di giornalista autrice dell'articolo, l'O. in qualità di direttore responsabile del settimanale «Oggi», avallando il contenuto dei titoli e dell'articolo, o, comunque omettendo di esercitare il controllo sul contenuto dello stesso, pubblicando sul numero 4 del 22/1/2003 di «Oggi», sia in prima pagina che a pag. 30, dandovi ampio risalto, la notizia che B. S. aveva dato alla luce una bambina – avuta dal marito Bonolis.Paolo. – nata con una grave malformazione cardiaca congenita e presentando la stessa con toni ingiustificatamente sensazionalistici, insinuando maliziosamente nel lettore il dubbio che la causa della malformazione fosse riconducibile ad una omissione da parte dei genitori nel richiedere esami del feto prima della nascita, insinuando altresì il dubbio nel lettore che il presentatore televisivo Bonolis Paolo non avrebbe rinunciato alla conduzione di noti programmi televisivi nonostante la drammaticità della sua situazione personale…. Offendevano la reputazione dei predetti e B. S. in Bonolis.


Con l'aggravante di aver commesso il fatto per mezzo della stampa e nell'aver fatto riferimento a fatti determinanti;


B) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 35, II e III comma, Legge n. 675/1996, perché in concorso tra loro e con le modalità descritte al capo A) dell'imputazione, rivelando che B. S. , nata il 22/12/2002, era affetta da grave malformazione cardiaca, che era stata sottoposta ad intervento chirurgico e che si trovava ricoverata in reparto di terapia intensiva con serio pericolo quod vitam, nonostante la predetta non fosse una persona nota e, quindi, in violazione del codice deontologico giornalistico, essendo dal fatto derivato un nocumento, diffondevano dati personali sensibili attinenti alla salute di una persona senza che ricorressero i presupposti di cui agli artt. 22 e 25 della citata legge.


In Milano il 22/1/2003


 


2. Con sentenza in data 14/2/2005, il Tribunale di Milano mandava assolti gli imputati dal reato di diffamazione con la formula «perché il fatto non sussiste». Riteneva, per contro, sussistente il reato di cui all'art. 35 L. n. 675/1996 (trattamento illecito di dati personali) e, per l'effetto, riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, condannava A. M. alla pena di anni uno di libertà controllata, così sostituita la pena di mesi sei di reclusione, ed O. P. alla pena di mesi sei di reclusione. Concedeva alla A. i doppi benefici di legge ed, all'O. il beneficio della sospensione condizionale. Applicava ai prevenuti la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza sulla rivista «Gente». Condannava entrambi, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni in favore della parte civile B. S., rappresentata dai genitori Bonolis Paolo. e B. S. , danni liquidati in euro 20.000.


 


3. A seguito dell'appello proposto dal difensore dei due giornalisti , la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 21/6/2007, in riforma della pronuncia di primo grado, assolveva A. M. ed O. P. dalla residua imputazione loro ascritta «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».


 


In estrema sintesi, osserva la Corte territoriale che, in base alla formulazione originaria dell'art. 25 della legge n. 675/1996, per le attività giornalistiche, l'esonero dall'acquisizione del consenso dell'interessato e dall'autorizzazione del Garante, comunque necessari per i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, era, peraltro, subordinato a specifiche prescrizioni circa le modalità del trattamento, che doveva essere compiuto per il perseguimento delle finalità collegate alla professione, con l'osservanza dei limiti del diritto di cronaca ed in conformità del codice deontologico. L'inosservanza delle prescrizioni imponeva l'acquisizione del consenso dell'avente diritto e l'autorizzazione del Garante e la relativa omissione comportava le sanzioni penali previste dall'art. 35 comma secondo della legge. In buona sostanza – argomentava la Corte di merito –la rilevanza penale del trattamento dei dati personali da parte del giornalista era, in definitiva, nel sistema originario della normativa, affidato al codice della autoregolamentazione, pur con qualche dubbio di legittimità costituzionale in quanto il precetto penale restava, in tal modo, definito da una fonte c.d. di rango secondario, con violazione del principio di riserva di legge stabilito dall'art. 25 comma secondo della Costituzione.


 


Tale previsione – osservano i giudici dell'Appello – era stata radicalmente modificata dal Decreto Legislativo n. 171 del 13/5/1998, dal momento che la nuova formulazione dell'art. 25 stabilisce che in materia di dati sensibili e giudiziari, in ipotesi di trattamento giornalistico, l'esonero dal consenso dell'interessato e dall'autorizzazione del Garante, non sia più subordinato al rispetto del codice deontologico, il cui riferimento scompare del tutto dal comma 1 dell'art. 25. Invero, pur riaffermandosi l'obbligo del giornalista di rispettare «i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello della essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico», l'osservanza del citato obbligo non costituisce condizione per l'esonero previsto in favore del giornalista, tenuto soltanto, in modo assolutamente generico, a perseguire le «finalità» della sua professione. Tale valutazione, ad avviso della Corte territoriale, era confermata non solo dalla lettura comparata delle due diverse formulazioni del citato art. 25, ma altresì dalle ulteriori modifiche, apparentemente marginali, introdotte con il citato Decreto Legislativo n. 171/1998, che evidenziavano come l'obbligo per il giornalista di rispettare il codice deontologico ed i limiti del diritto di cronaca non rappresentasse più una condizione ai fini della rilevanza penale del trattamento dei dati. Ad esempio, all'art. 20 lett. d), l'espressione «nei limiti del diritto di cronaca», era stata sostituita da quella «restano fermi i limiti del diritto di cronaca» e le parole «nel rispetto del codice di deontologia» erano state sostituite da «si applica inoltre il».


 


Analoga impostazione – argomentava la Corte di merito – era stata eseguita dal Legislatore con il nuovo Codice della Privacy (di cui al D.Lgs. n. 196/2003), nel quale vengono dedicati gli articoli dal 136 al 139 al trattamento dei dati effettuato dai giornalisti. L'obbligo di rispettare il codice deontologico è esplicitamente ribadito dall'art. 12 del suddetto Decreto Legislativo: tuttavia in ipotesi di trattamento dei dati sensibili da parte del giornalista, oltre alla possibilità per il garante di adottare i provvedimenti delineati dall'art. 139, anche vietando il trattamento dei dati medesimi, non si applica la tutela penale prevista per il trattamento illecito dei dati ma, unicamente, una tutela in sede disciplinare, innanzi al consiglio dell'Ordine. La soluzione adottata – ad avviso della Corte territoriale – doveva ritenersi il risultato di un bilanciamento operato dal Legislatore tra i «diritti fondamentali della persona ed il diritto dei cittadini all'informazione e la libertà di stampa».


 


Pertanto, i due giornalisti venivano mandati assolti dall'imputazione loro ascritta con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».


 


4. Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione, ai soli effettivi civili, il Patrono delle Parti Civili B. P. e B. S., deducendo:


 


1) Inosservanza della legge penale in relazione alla ritenuta inapplicabilità della fattispecie prevista dall'art. 35 L. n. 675/1996 (oggi dall'art. 167 D.Lgs. n. 196/2003) alla categoria dei giornalisti. Erroneamente la Corte di Appello era pervenuta alla conclusione della inapplicabilità della fattispecie contestata alla suddetta categoria, muovendo dalle modifiche apportate all'impianto normativo, con particolare riferimento alla nuova formulazione dell'art. 25 L. n. 675/1996, come modificato dal D.Lgs. n. 171/1998. Tuttavia – osserva il difensore – se una differenza poteva riscontrarsi nel passaggio dalla prima alla seconda formulazione, essa concerneva l'allentamento dei vincoli imposti ai giornalisti, non certo la loro sottrazione alla responsabilità penale. Di certo, il legislatore ha inteso favorire l'attività giornalistica, assegnando ad essa garanzie supplementari; tuttavia , ritenere che il giornalista, nel caso di lesione dell'altrui riservatezza, non sia penalmente sanzionabile per scelta legislativa, è conclusione che appare configgere con la logica dell'ordinamento penale.


 


Per tale motivo, l'interpretazione offerta dalla corte territoriale doveva ritenersi erronea.


 


2) Illegittimità costituzionale dell'art. 35 Legge n. 675/1996 e dell'art. 167 D.Lgs. n. 196/2003 per violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza.


Aderendo alla tesi propugnata dalla Corte territoriale, non si sarebbe in presenza di un «bilanciamento» tra i diritti fondamentali della persona ed il diritto dei cittadini all'informazione e la libertà di stampa, ma di un «seppellimento» del diritto alla riservatezza a totale vantaggio dell'altro. Inoltre, mentre non sarebbe penalmente perseguibile il giornalista che, nell'esercizio della sua attività, tratti il dato personale altrui allo scopo non di informare il pubblico, ma, ad esempio, allo scopo di danneggiare il terzo ovvero al fine di trarre profitto dalla diffusione del dato, un trattamento del tutto diverso sarebbe riservato al cittadino comune.


In via subordinata, si chiedeva, pertanto, di sollevare questione di legittimità costituzionale nell'ipotesi di adesione del Collegio alla interpretazione fornita dalla corte di merito.


 


5. In data 28/2/2008 veniva presentata dal difensore di P. O. e di M. A. un'articolata memoria difensiva con la quale, in buona sostanza, si sottolineava l'esattezza dell'interpretazione fornita dalla corte di Appello di Milano, confermata anche dall'assenza di precedenti giurisprudenziali in materia di responsabilità penale del giornalista, connessa al trattamento dei dati personali.


 


MOTIVI DELLA DECISIONE


 


6. Il ricorso delle parti civili è fondato e va accolto.


Giova premettere che, a mentre dell'art. 606 lett. b) c.p.p., il controllo di legittimità nel sistema processuale penale non si esaurisce in una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma si estende anche alla falsa applicazione di norme di diritto, conseguente a tale erronea interpretazione.


Nel caso in oggetto, la corte di appello ha fatto discendere dalla nuova formulazione dell'art. 25 della legge n. 675/1996, come novellato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 171/1998, ed, in particolare dalla soppressione del riferimento al codice deontologico dei giornalisti all'interno della citata disposizione, un ribaltamento del portato originario della norma, pervenendo alla conclusione che la violazione da parte del professionista dei limiti dell'essenzialità dell'informazione e degli altri principi previsti dal codice deontologico sia punita esclusivamente a norma delle sanzioni disciplinari previste dal ridetto codice e che, in ogni caso, l'obbligo per il giornalista di rispettare il codice deontologico ed i limiti del diritto di cronaca non rappresenti più una condizione ai fini della rilevanza penale del trattamento dei dati (cfr. pag. 14 sentenza impugnata).


 


7. L'interpretazione data dalla Corte territoriale non è condivisibile.


7.1. Non è superfluo ricordare che la formulazione originaria dell'art. 25 L. n. 675/1996, a proposito del trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista, prevedeva «salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'art. 22 (concernente i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale , potessero essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante ndr.) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento non si applica il limite previsto per i dati di cui all'art. 24 (dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del c.p.p. n.d.r.). Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante».


 


I commi 2 e 3 facevano riferimento al codice di deontologia, adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei Giornalisti.


7.2 La nuova formulazione dell'art. 25 L. n. 675/1996, come novellato dall'art. 12 del D.lgs. n. 171 del 1998, recita «Le disposizioni relative al consenso dell'interessato ed all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'art. 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli artt. 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico…».


Conseguentemente, ad avviso dei Giudici dell'appello, «la nuova formulazione dell'art. 25 cit. stabilisce che, in materia di dati sensibili e giudiziari, in ipotesi di trattamento giornalistico… l'esonero dal consenso dell'interessato e dall'autorizzazione del Garante, non sia piu' subordinato al rispetto del codice deontologico, il cui riferimento scompare del tutto dal comma 1 dell'art. 25. Pur riaffermandosi l'obbligo del giornalista di rispettare i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, l'osservanza dell'obbligo citato non costituisce condizione per l'esonero previsto a favore del giornalista, il quale è solo, in modo assolutamente generico e tautologico, tenuto a perseguire le finalità della sua professione» (cfr. pag. 14 sent. impugnata).


 


7.3. La formulazione normativa dell'art. 25 novellato,richiamando i limiti del diritto di cronaca ed il principio dell'essenzialità dell'informazione (da interpretarsi inevitabilmente alla luce dell'art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica di cui al provvedimento del Garante del 29/7/1998, secondo cui «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica»), contiene una clausola generale, essendo compito del giudice di merito, una volta delimitato il perimetro normativo di rilievo, individuare le condotte sanzionabili, compito rispetto al quale non può ammettersi una sostituzione da parte del Giudice di legittimità nella riformulazione o ridefinizione di tali condotte. Peraltro, il fatto che – talvolta – la Corte di Cassazione enuclei delle fattispecie, considerandole come ipotesi sussimibili in una clausola generale, non significa che essa intenda derogare alla regola predetta, ma solo fornire al Giudice di merito indicazioni utili per future applicazioni.


 


La fonte necessaria cui attingere la regola di condotta è il codice deontologico fonte normativa, vincolante, la cui violazione è deducibile nel giudizio di legittimità.


 


Tali requisiti rendono fin da subito evidente che la sua «estromissione» dalla nuova formulazione dell'art. 25 L. n. 675/1996 non poteva orientare nel senso, assolutamente anomalo e dirompente, di quell' «immunità», sotto il profilo penale, del giornalista, chela Corte di merito ha inteso accreditargli in forza di un'errata attività ermeneutica, intesa a ricostruire la portata precettiva della norma. Invero, posto che le norme del codice deontologico professionale sono fonti normative, il mancato, esplicito richiamo ad esse non poteva condurre alle conclusioni cui la corte di merito è pervenuta.


 


8. La natura del codice deontologico


La giurisprudenza di questa Corte, dopo un primo, non recentissimo orientamento, secondo cui le disposizioni dei codici deontologici predisposti dagli ordini (o dai collegi) professionali, se non recepite direttamente dal Legislatore, non avevano natura normativa, essendo mere espressioni del potere, di rilevanza meramente interna, di autorganizzazione degli ordini (o dei collegi) (cfr. in tal senso anche Sezioni Unite civili 10/7/2003 n. 10842, con riferimento al codice deontologico degli Avvocati), ha registrato un radicale mutamento, culminato nella recentissima pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 26810 del 20/12/2007. Muovendo dalle premesse già tracciate da Cass. Civ. 23/3/2004 n. 5776 e Cass. Civ. 14/7/2004 n. 13078, si è definitivamente affermato che, nell'ambito della violazione di legge va compresa anche la violazione delle norme dei codici deontologici degli ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all'albo, che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare.


In particolare, la seconda delle due sentenze citate (la n. 13078/2004) ha sviluppato un ampio ed articolato esame critico del pregresso orientamento, che non riconosceva alle disposizioni dei codici di autoregolamentazione, approvati dagli ordini professionali, la natura di «norme di diritto» ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (e perciò, non interpretabili direttamente in sede di legittimità). Si è, per contro, affermato che le suddette disposizioni hanno valenza normativa ed integrativa delle clausole generali, le quali vanno interpretate anche facendo ricorso a fonti normative diverse, sia pure di rango infralegislativo, come le norme di etica professionale. Le Sezioni Unite Civili hanno già posto in rilievo sia la legittimità di tale integrazione, escludendo un contrasto con il principio di legalità in senso stretto enunciato dall'art. 25 comma 2 della Costituzione, sia il fatto che il ricorso a dati normativi esterni, pur sempre caratterizzati da giuridicità, risponde all'esigenza di evitare un'elencazione tassativa dei singoli divieti o dei singoli doveri, che potrebbe lasciare esenti da sanzione comportamenti non previsti, ma considerati riprovevoli dalla coscienza collettiva (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. N. 11732/1998; n.10922/1997; n.5225/1997).


 


8.1. Se, dunque, il codice deontologico rappresenta una fonte normativa qualificabile quale «norma di diritto», la cui interpretazione costituisce una «questio iuris» prospettabile in sede di legittimità, se, inoltre, al codice deontologico di autoregolamentazione si assegna una funzione vincolante non solo per il singolo professionista, ma per lo stesso ordine professionale, non può condividersi e ritenersi corretta l'interpretazione ermeneutica cui è approdata la Corte meneghina, ritenendo che la soppressione del riferimento a siffatto codice, nel testo modificato dell'art. 25, abbia determinato un radicale mutamento del portato originario della norma.


Invero, la fonte normativa è e rimane tale indipendentemente dal richiamo esplicito ad essa operato, dovendo essere conosciuta (o essendo, comunque, conoscibile) sia dal soggetto cui si rivolge, sia dal Giudice chiamato ad applicarla.


 


9. L'interpretazione corretta dell'art. 25 della legge n. 675/1996 è, dunque, quella sostenuta dai ricorrenti. Mentre, originariamente, il giornalista aveva sempre l'obbligo, «per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale», di ottenere il preventivo consenso dell'interessato (gli altri dati sensibili potevano essere trattati anche in mancanza di esso, purché la loro diffusione avvenisse nel rispetto del diritto di cronaca), con la novella n. 171 del 13/5/1998, il trattamento dei dati sessuali e di quelli inerenti lo stato di salute è stato sottoposto alla medesima regolamentazione in precedenza prevista per gli altri dati sensibili, con l'effetto di sollevare il giornalista – sempre e senza distinzioni – dall'obbligo di richiedere il preventivo consenso dell'interessato, ma condizionando pur sempre la liceità del trattamento al rispetto del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione e fermo restando che la condotta trattamentale fosse posta in essere per l'esclusivo perseguimento delle finalità giornalistiche.


Anche le modifiche apportate dall'art. 12 D.Lgs n. 171/1998 all'art. 20, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996, laddove le parole «e nel rispetto del», sono sostituite dall'espressione «si applica inoltre (il codice deontologico)», non convalidano l'esegesi compiuta dalla Corte territoriale, in quanto la presenza dell'avverbio «inoltre» orienta, al contrario, verso una lettura della norma che mantiene assolutamente distinte le responsabilità disciplinari da quelle penali, derivanti dal mancato rispetto dei limiti del diritto di cronaca, avuto, in particolare, riguardo, a quello dell'essenzialità dell'informazione con riferimento a fatti di interesse pubblico.


 


10. La conformità della normativa nazionale al diritto comunitario


L'interpretazione della disciplina avente ad oggetto il trattamento dei dati personali concernenti la salute è imposta anche da disposizioni e principio del diritto comunitario primario e secondario. Il Giudice nazionale ha l'obbligo di verificare anche d'ufficio – indipendentemente dal fatto che la parte le abbia invocate – se le norme di diritto interno siano o meno compatibili con il diritto comunitario e tale verifica non può essere condizionata alla deduzione di uno specifico motivo, a condizione che l'applicazione del diritto comunitario alla fattispecie sia ancora oggetto di discussione (cfr. sentenze della Corte di giustizia Peterbroeck – causa C-312/93 e Van Schijndel – cause riunite C-430 e 431/93; Cass. Sez. Un. Civili, sentenza n. 26948 del 2006, ric. Ministero Economia e Finanze e Agenzia delle Entrate contro «Panem srl»). Il principio di effettiva applicazione del diritto comunitario trova la sua base testuale nell'art. 10 del trattato CE, secondo il quale «Gli stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato…».


Pertanto, alla stregua dei principi che governano il rapporto tra norme comunitarie e norme interne, deve essere ribadita la prevalenza delle prime sulle seconde, sia precedenti che successive ed anche se queste siano di rango costituzionale (cfr. ex multis, Corte di Giustizia, causa C-11/70, sent. 17/12/1970; cause C-97-99/87, sent. 17/12/1989); la non applicabilità della norma interna in conflitto con quella comunitaria (cfr. Simmenthal, causa 106/77, sent. 9/3/1978); ancora piu' direttamente, il principio dell'interpretazione conforme del diritto interno al diritto comunitario (Marleasing causa C-106/89, sent. 13/11/1990).


 


10.1. – Secondo la costante giurisprudenza della corte di Giustizia europea (cfr. ex multis, sent. 13/11/1990, causa C-106/89, Marleasing cit. – Racc. pag. I-4135, punto 8; 16/12/1993, causa C-334/92, Wagner Miret – Racc. pag. I-6911, punto 20; 14/7/1994, causa C-91/92, Faccini Dori, punto 26), nell'applicare la norma interna, il Giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo delle direttive comunitarie, per conseguire il risultato da queste perseguito e conformarsi, pertanto, all'art. 189, terzo comma, del trattato. Proprio in tale ottica, la legge n. 13/2007, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea, ha previsto all'art. 3, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, una delega al Governo per la disciplina sanzionatorio di violazioni di disposizioni comunitarie.


L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema del Trattato, in quanto permette al Giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme comunitarie quando risolve la controversia ad esso sottoposta (cfr., in questo senso, sentenza 15/5/2003, causa C-160/01 , Mau, Racc. pag. I-4971, punto 34).


La sentenza della Corte (Grande Sezione) 5/10/2004, pronunciata nell'ambito dei procedimenti riuniti da C-397/01 a C-403/01, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeitsgericht Lorrach (Germania) con decisioni del 26/9/2001, nelle cause Pfeiffer ed altri, ha ulteriormente ribadito, secondo una ormai invalsa giurisprudenza comunitaria che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai Giudici nazionali nei confronti dello Stato (c.d. effetto «verticale»), sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva, sia che l'abbia recepita in modo non corretto (cfr. sentenze 19/11/1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich, Racc. pag. I-5357, punto 11, e 11/7/2002, causa C-62/00, Marks & Spencer, Racc. Pag. I-6325, punto 25). Per contro, dalla direttiva non trasposta o non esattamente trasposta non possono nascere obblighi a carico dei soggetti dell'ordinamento nazionale.


A questo riguardo, la Corte europea ha dichiarato in modo costante che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (cfr. in particolare, sent. 26/2/1986, causa C-152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48; 14/7/1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 20, e 7/1/2004, causa C-201/02, Wells, Racc. pag. I-723, punto 56).


 


10.2 – La corte di Giustizia ha altresì precisato che una direttiva nel contesto specifico di una situazione in cui essa venga invocata nei confronti di un soggetto dalle Autorità di uno Stato membro nell'ambito di un procedimento penale, non può avere come effetto, di per sé ed indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro, adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle suddette disposizioni (c.d. direttive in malam partem) (cfr. sent. 7/1/2004, causa C-60/02, Racc. pag. I-651, punto 61; sent. 3/5/2005, cause riunite C-387/01, C-391/02 d C-403/02, Berlusconi ed altri; cfr. anche sent. 8/10/1987, causa C-80/86, Kopinghuis Nijmegen, punto 13, e 7/1/2004, causa C-60/02, punto 61).


 


11 – La direttiva 95/46CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.


 


11.1 – Non v'è dubbio che la direttiva – base 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche, con particolare riguardo al trattamento dei dati personali, sia una direttiva self executing e come tale abbia immediata applicazione nell'ambito del diritto interno.


 


L'art. 1 (oggetto della direttiva) prevede che «Gli stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e della fondamentali delle persone e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali».


 


L'art. 8, incluso nella Sezione III,concernente i trattamenti riguardanti categorie particolari di dati, prevede « 1. Gli stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute ed alla vita sessuale.


 


2. Il paragrafo 1 non si applica qualora:


 


a) la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento…. …. Oppure


 


b) il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro …. Oppure


 


c) il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui la persona interessata è nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso oppure


 


d) il trattamento sia effettuato, con garanzie adeguate da una fondazione, un'associazione o qualsiasi altro organismo che non persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell'ambito del suo scopo lecito…. Oppure


 


e) il trattamento riguardi casi resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sia necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria».


 


11.2. Ciò che si ricava dalla lettura della direttiva è: 1) l'esigenza di una tutela rigida ed incondizionata nell'ambito del trattamento di dati che, per loro natura, essendo particolarmente sensibili possono ledere le libertà fondamentali o la vita privata del singolo, con la conseguenza che, in linea generale, tali dati non dovrebbero essere oggetto di trattamento, salvo esplicito consenso della persona interessata; 2) in ogni caso, le deroghe a questo divieto devono essere espressamente previste, possono avvenire nei casi di necessità specifiche e sempre che «gli interessi o i diritti e le libertà della persona interessata (alla divulgazione dei dati , n.d.r.), non abbiano la prevalenza » (cfr. punto 30).


 


Il principio dell'interpretazione conforme del diritto nazionale, sancito dal diritto comunitario, impone, pertanto, una lettura «rigida» della seconda parte dell'art. 25 L. n. 675/1996, come novellato dal D.Lgs n. 171/1998, nel senso che, ai fini della non rilevanza penale del trattamento dei dati, non è affatto sufficiente, come ritenuto dalla Corte territoriale, che il giornalista persegua le «finalità» della sua professione, essendo per contro, parametri inderogabili, nel trattamento dei dati sensibili, anche il rispetto del diritto di cronaca, e segnatamente, quello della essenzialità dell'informazione.


 


Non si pone dunque, nella presente fattispecie, un problema di applicazione di una direttiva in malam partem, come, prima facie, potrebbe sembrare, in quanto la corretta applicazione della normativa nazionale è conforme al dettato comunitario ed il principio che si ricava dall'ormai costante giurisprudenza della Corte lussemburghese è talmente chiaro ed uniforme da non imporre al Giudice nazionale, anche di ultima istanza, un rinvio pregiudiziale di interpretazione, ai sensi dell'art. 234, Trattato CE.


 


Invero, le norme del codice deontologico dei giornalisti, correttamente interpretate, non sono in contrasto con la direttiva comunitaria. Basti in questa sede richiamare, a titolo esemplificativo, il portato dell'art. 7 comma 3, secondo cui «il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca: qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi ed i limiti stabiliti dalla «carta di Treviso», dell'art. 5 «nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti» e dell'art 6 commi 1 e 2 «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.


 


La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica».


 


11.3- In conformità ai principi espressi nella direttiva n. 95/46/CE, dai quali emerge l'innegabile favor accordato alla tutela dei dati personali, in quanto espressione del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario, la Corte di Giustizia è giunta ad affermare che anche la divulgazione (ovviamente senza il consenso degli interessati) dei dati concernenti i redditi di dipendenti di enti pubblici deve essere interpretata alla luce dei diritti fondamentali del soggetto, trattandosi di diritti inerenti alla vita privata, che fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali la corte garantisce la corretta osservanza (cfr. sentenza 20/5/2003, relativa alla divulgazione di dati sui redditi di dipendenti di enti sottoposti al controllo del rechnungshof (Corte dei Conti) – Cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01). Ovviamente (par. 52 sent. Cit.), nell'ambito del controllo di proporzionalità, maggiormente rigorosa dovrà essere la protezione dei dati che attengono all'intimità della persona, alla salute, alla vita familiare o alla sessualità rispetto a quelli che attengono al reddito ed alle imposte che «sebbene abbiano anch'essi un carattere personale, riguardano in misura minore l'identità della persona e sono, pertanto meno sensibili».


 


La Corte di Giustizia ha altresì aggiunto (cfr. sent. Cit. del 20/5/2003) che le disposizioni della Direttiva 95/46, poiché disciplinano il trattamento dei dati personali che possono arrecare pregiudizio alle libertà fondamentali e, in particolare, al diritto alla vita privata, devono essere necessariamente interpretate alla luce dei diritti fondamentali, che secondo una costante giurisprudenza, fanno parte integrante dei diritti dei quali la Corte garantisce l'osservanza (cfr. sent. 6/3/2001, causa C-274/99 P. Connolly/commissione, Racc. pag. 1-1611, punto37).


umana come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario e come parametro e p


11.4 – Del resto il diritto alla riservatezza dei dati attinenti alla persona e, principalmente, alla salute, deve considerarsi espressione del più lato principio di tutela della «dignità umana» che si radica profondamente nel sorgere, nell'ambito culturale europeo, di una concezione dell'uomo che ravvisa in quest'ultimo un essere dotato di autonomia e di autodeterminazione. Per quanto concerne la dignità umana nel diritto comunitario, va osservato che di essa non si riscontra alcuna espressa menzione scritta nel diritto primario vigente (cfr. causa C-36/02, Omega Spielhallen contro Oberburgermeisterin Bundesstadt Bonn, conclusioni dell'Avvocato Generale del 18/3/2004 punto 87). Tuttavia in alcuni atti giuridici di diritto derivato – come nei «considerando» del regolamento (CEE) n. 1612/68 e nell'art. 12 della direttiva 89/552/CEE si fa riferimento alla dignità umana e, in relazione a ciò, essa è confluita altresì nella giurisprudenza. Soprattutto, nella sentenza 9/10/2001, causa C-377/98 (par. 61), la Corte ha avuto modo di precisare il valore della dignità umana e la tutela a questa accordata nell'ambito del diritto comunitario. Ha riconosciuto il rispetto della dignità presupposto della legittimità degli atti giuridici comunitari. In buona sostanza, la Corte ha posto a base del suddetto concetto, un significato altrettanto ampio di quello espresso nell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, articolo il quale recita «la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».


 


11.5 – L'approdo ermeneutica della corte di Appello di Milano, che di fatto ha «sottratto» l'intera categoria dei giornalisti ad una norma incriminatrice di portata generale, non appare neppure costituzionalmente corretto alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 2006 (emessa nei giudizi di legittimità dell'art. 1 della legge 2/3/2004 n. 61 , dell'art. 90 del D.P.R. n. 570/1960 e dell'art. 100, secondo e terzo comma, D.P.R. 30/3/1957 n. 361). Pur avendo tale sentenza affrontato direttamente un tema diverso da quello in oggetto, vale a dire la problematica delle pronunce che rimuovono una normativa sopravvenuta e restituiscono vigenza a disposizioni aventi, sul piano penale, effetti meno favorevoli per la parte privata, il giudice della leggi, premessa la centralità del principio fissato dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione, ha, però, ribadito (in linea con la giurisprudenza formatasi a partire dalla sentenza n. 148 del 1983) che «… lo scrutinio di costituzionalità anche in malam partem delle c.d. norme penali di favore… si connette all'ineludibile esigenza di evitare la creazione di «zone franche» dell'ordinamento… sottratte al controllo di costituzionalità». «Il principio di legalità impedisce alla Corte di configurare nuove norme penali, ma non le preclude decisione ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque piu' generale, accordando loro un trattamento piu' benevolo».


Piu' precisamente, la Corte Costituzionale, nella sentenza citata, ha chiarito, in modo non equivoco, che le norme penali di favore non sono quelle che «delimitano» l'area di intervento di una norma incriminatrice ed in tal modo «concorrono alla definizione della fattispecie di reato», «bensì quelle che sottraggono una certa classe di soggetti o di condotte all'ambito di applicazione di altra norma, maggiormente comprensiva».


 


11. La nuova disciplina della privacy


Secondo la nuova disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 675,il trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell'interessato, dal quale derivi nocumento per la persona offesa, già punito ai sensi dell'art. 35, comma terzo, della legge n. 675/1996, è tutt'ora punibile con la stessa pena ai sensi dell'art. 167, comma secondo, del D.Lgs. n. 196/2003. Tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo, sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di «comunicazione» e «diffusione» dei dati sensibili sono ora ricomprese nella piu' ampia dizione di «trattamento» ed il nocumento per la persona offesa, che si configurava nella previdente fattispecie come circostanza aggravante, rappresenta nella disposizione attualmente in vigore una condizione obiettiva di punibilità (cfr. Cass. Sez. 3, 26/3/2004 n. 28680, Modena).


L'attuale impostazione normativa ha dedicato al trattamento dei dati effettuato dai giornalisti e dai soggetti a questo fine equiparati gli artt. 136, 137, 138 e 139 , che tuttavia, come già avveniva per le disposizioni dedicate al trattamento dei dati sensibili sotto il vigore della precedente disciplina non autorizzano una lettura delle quattro disposizioni di riferimento avulsa dal contesto normativo in cui sono collocate.


In particolare l'art. 137 recita «1. Ai trattamenti indicati nell'art. 136 (trattamenti effettuati nell'esercizio della professione di giornalista ed altre manifestazioni del pensiero, n.d.r.) non si applicano le disposizioni del presente codice relative:


a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'art. 26;


b) alle garanzie previste dall'art. 27 per i dati giudiziari;


c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel titolo VII della parte I.


2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.


 


3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'art. 136, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 (il quale prevede che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato n.d.r.) ed, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico».


La nuova formulazione conferma, dunque, che in tanto il giornalista potrà andare esente dal consenso dell'interessato, in quanto il trattamento, oltre che essere effettuato per il perseguimento delle finalità giornalistiche, rispetti i limiti del diritto di cronaca e quello della essenzialità dell'informazione.


Va, comunque osservato che il secondo comma del ridetto art. 137 richiama il precedente art. 26, solo limitatamente al consenso dell'interessato, dal quale il giornalista può prescindere allorché rispetti i limiti di cui si è detto. Tuttavia,il quinto comma del citato art. 26 (Garanzie per i dati sensibili) recita «i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi».


 


Né l'art. 26, né l'art. 137 contengono una qualche deroga in favore dell'attività giornalistica in relazione a siffatto precetto, che ribadisce in via generale, la non disponibilità di siffatti trattamenti. La successiva disposizione di cui all'art. 139 («il garante promuove ai sensi dell'art. 12 l'adozione da parte del Consiglio dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'art. 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale») secondo quanto emerge dallo stesso documento 11/6/2004, intervenuto tra Garante e Giornalisti a distanza di sei anni dall'entrata in vigore del codice deontologico sul trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, non può essere interpretata come una droga generalizzata alla diffusione di dati tali, in contrasto con la previsione del quinto comma dell'art. 26, ma piuttosto come il suggerimento di particolari cautele da adottare (ad esempio omissione di generalità, omessa divulgazione di elementi che consentano comunque una identificazione del soggetto anche solo nella cerchia ristretta di familiari e conoscenti, uso di nomi di fantasia, etc.) allorché l'informazione abbia per oggetto dati particolarmente sensibili, sempre – ed imprescindibilmente – che l'informazione stessa presenti il requisito della essenzialità, sia indispensabile per la peculiarità del fatto, per il particolare ruolo svolto dal soggetto interessato e/o per la sua incidenza sulla vita di relazione (per citare l'esempio riportato nel documento, può essere rilevante – ed in tale senso derogare alla previsione generale – l'informazione relativa alla malattia che ha colpito un uomo politico, ove ciò sia necessario al fine di informare la collettività sulla possibilità che ha lo stesso soggetto di continuare a svolgere il proprio incarico).


 


13 – Conclusivamente, l'interpretazione fornita dalla corte di Appello di Milano non appare correttamente sviluppata né alla luce della normativa in vigore al momento della diffusione del dato relativo alla salute della minore B. S., sul cui nocumento si richiamano le diffuse argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, né avuto riguardo a quella introdotta dal successivo D.Lgs. n. 196/2003.


 


14 – In accoglimento del ricorso proposto dalle parti civili, la sentenza impugnata va annullata, ex art. 622 c.p.p., con rinvio alla Corte di appello di Milano – Sezione civile.


 


Il Giudice del rinvio procederà ad un nuovo esame della fattispecie in oggetto, uniformandosi ai seguenti principi di diritto:


 


1) Il codice deontologico dei Giornalisti (Provvedimento del Garante del 29/7/1998) è un atto di natura normativa ed è, pertanto, vincolante ed applicabile all'attività giornalistica per verificarne la correttezza del trattamento dei dati personali ed, in particolare, di quelli relativi alla salute ed alla sfera sessuale, indipendentemente da un richiamo contenuto in norme di legge.


Conseguentemente , la sua corretta interpretazione ed applicazione da parte del Giudice di merito sono soggette al potere di controllo del Giudice di legittimità;


 


2) L'interpretazione di fonti normative di diritto nazionale, quale il codice deontologico dei Giornalisti, deve essere effettuata in modo il più possibile conforme al diritto comunitario primario e secondario. I giudici nazionali hanno l'obbligo di verificare la compatibilità delle norme interne con il diritto comunitario, indipendentemente dal fatto che la parte le abbia invocate;


 


3) Dal sistema della Direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, avente contenuto incondizionato e sufficientemente preciso, nonché dalla costante giurisprudenza comunitaria si ricava una tutela rigida ed incomprensibile dei dati personali concernenti la salute. Pertanto, le norme del codice deontologico giornalistico e, segnatamente, gli articoli 5, 6, 7 del suddetto codice, in relazione all'art. 25 della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 12 comma 3 D.Lgs. n. 171/1998, devono essere interpretate nel senso che non è consentito un trattamento di tali dati se non nelle forme e nei limiti previsti dalla Direttiva.


 


15 – L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti con la seconda censura.


 


P.Q.M.


 


La corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Milano, sezione Civile.


 


Roma 5/3/2008


 


Il Presidente


 


Il Cons. est.


 


DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17 APRILE 2008


 





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