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Aggiornamento sulla giurisprudenza in tema di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica quale elemento essenziale dello Stato di diritto dopo la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione n. 27090 del 15 novembre 2017. Ciò induce, a maggior ragione, a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost., comma 2) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge.
di Pierluca Danzi
Sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica quale elemento essenziale dello Stato di diritto questo limite costituzionale imposto al legislatore la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere illegittima la norma che violi "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto" (Corte Cost. 10.2.1993 n. 39, 26.1.1994 n. 6, 28.2.1997 n. 50, 23.12.1997 n. 432 e 22.11.2000 n. 525). Ciò induce, a maggior ragione, a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost., comma 2) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre pro futuro, con riguardo a pensioni non ancora maturate, in quanto in tal caso l'iniziativa unilaterale, e non legislativa, colpirebbe più gravemente la sicurezza dei rapporti giuridici; vedere Cassazione ordinanza n. 7568/17 e al punto 25 l'ordinanza n. 6702/16.
Da ultimo la Corte Costituzionale si é pronunciata con sentenza n. 51/2016. - Sentenza n. 51 del 2016 della Corte Costituzionale richiamata dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione n. 27090 del 15 novembre 2017: Con sentenza n. 51 del 2016 la Corte Costituzionale si è così espressa: «Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica trova sì copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ma non già in termini assoluti e inderogabili. Per un verso, infatti, la posizione giuridica che dà luogo a un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio deve risultare adeguatamente consolidata, sia per essersi protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento. Per altro verso, interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente anche su posizioni consolidate, con l'unico limite della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti. Con la conseguenza che «non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», unica condizione essendo «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (vedere sentenze n. 64 del 2014 - richiamata dalla Cassazione a Sezioni Unite con ordinanze nn. 7756/16 e 11382/16 - e sentenze nn. 302 del 2010, 236, n. 206 del 2009 e n. 264 del 2005)» (ex plurimis, ordinanza n. 31 del 2011).
.La Cassazione con sentenze n. 7339/17, 6542/17, 17332/16 e 17131/16 ha confermato quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 17503 del 2014, e cioé che «secondo i principi enunciati a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr., ex plurimis, Corte Costituzionale n. 349/1985; 822/1988; 573/1990; 390/1995), le disposizioni modificative in senso sfavorevole della precedente disciplina dei rapporti di durata emanate dal legislatore ai fini pensionistici, non devono concretare un regolamento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti e frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che è elemento fondamentale dello Stato di diritto. Nella specie, tuttavia, la (comunque solo parziale) frustrazione delle aspettative pensionistiche dei destinatari della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (per quanto, ovviamente, già non avessero maturato il diritto alla pensione) non si connota da arbitrarietà ed irrazionalità, inserendosi al contrario in un complessivo quadro di trasformazione radicale dell'istituto, nei termini e per le ragioni già diffusamente esposti». Un tale intervento è stato anch'esso ritenuto conforme a Costituzione da Corte cost. 1 aprile 2014, n. 64, che ha escluso una sorta di principio generale di immodificabilità dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai concessionari di beni pubblici (Trib. Sup. Acque pubbl., 26 aprile 2016, n. 138), riaffermando, al contrario, la legittimità di interventi legislativi i quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione), alla sola - ma essenziale - condizione che tali disposizioni non trasmodino - come con tutta evidenza non trasmodano nella fattispecie - in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (Corte cost. nn. 264 del 2005, 236 e 206 del 2009).
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