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PRELIEVO SULLE PENSIONI INPGI. ORE DECISIVE. IL TAR LAZIO il 20 febbraio ha deliberato, ora deve scrivere motivando. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni (10-15 giorni?). Il provvedimento dell'Istituto, che ha imposto il contributo di solidarietà per 3 anni, poggia su una norma (art. 3, comma 12, della legge 335/1995) inapplicabile espressamente agli enti sostitutivi dell'Inps qual è l'Inpgi. L'Avvocatura generale dello Stato è di quest'avviso. L'Inpgi, in caso di sconfitta, ricorrerà al Consiglio di Stato.

DI PIERLUCA DANZI

Roma, 22 aprile 2018. I giornalisti pensionati dovranno attendere ancora pochi giorni per conoscere se il loro Istituto di previdenza ha il potere o meno di imporre, per via amministrativa, un prelievo sugli assegni. Il provvedimento in vigore dal 1° gennaio 2017 ha una durata di tre anni. Il  Tar Lazio (sezione interna terza/bis), al termine dell'udienza del 20 febbraio, si è riservato di  depositare la sentenza, che chiuderà il primo round  della controversia innescata da due  ricorsi (De Stefano + 2 e Sorgi + 10) contro il  contributo di solidarietà sulle rendite superiori ai 38mila euro. I due ricorsi prendono di mira due provvedimenti specifici: il primo varato il 28.9.2016 con la delibera n. 63 dal Cda dell'Istituto (in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=22971) e il secondo approvato il 20.2.2017 dal Ministero del Lavoro con Nota n. 1945 (in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23150). La delibera istituisce il prelievo, mentre la Nota rende esecutiva la delibera stessa. 



I giornalisti in quiescenza, - difesi dagli avvocati Alfonso Amoroso e Carlo Guglielmi,  Vincenzo Greco e Umberto Ilardo -, hanno chiesto al Tribunale amministrativo l'annullamento dei due provvedimenti in conflitto con l'articolo 23 della Costituzione che per l'imposizione di prestazioni patrimoniali richiede l'ok del Parlamento come è avvenuto per i prelievi del 2011 (Tremonti) e del 2014 (Letta). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173/2016 (punto 10), ha statuito che il prelievo è una prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge.



L'Inpgi giustifica la sua pretesa appellandosi a due leggi (509/1994 e 335/1995), ma la Cassazione e la Consulta hanno ripetutamente bocciato questa impostazione. "E' contrario ai principio di ragionevolezza l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate"  (Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 12338 del 15/06/2016). La giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere illegittima la norma che violi "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto" (Corte Cost. 10.2.1993 n. 39, 26.1.1994 n. 6,28.2.1997 n. 50, 23.12.1997 n. 432, 22.11.2000 n. 525).



Fra il 2015 e il 2016 per ben 3 volte la Cassazione ha bocciato quello stesso "contributo di solidarietà" che la maggioranza del CdA INPGI ha voluto  reintrodurre dal 2017 sulle pensioni dei giornalisti in corso di pagamento invocando l'articolo 3 (comma 12) della legge 335/1995, che non si applica agli enti sostitutivi dell'Inps (qual è l'Inpgi). Anche l'Avvocatura dello Stato è di questo avviso. Un ente previdenziale privatizzato non può tagliare i vitalizi, perché ciò spetta eventualmente solo al Parlamento. Per deliberare la riduzione dell'importo della rendita, l'INPGI ha sostenuto proprio le stesse tesi che la Suprema Corte aveva già respinto per ben tre volte consecutive nel giro di  21 mesi. In tutti e tre i casi i supremi giudici hanno definitivamente confermato altrettanti verdetti emessi dalle Corti d'appello di Torino (2) e Venezia e dai tribunali di Torino, Belluno e Verbania. In totale, 9 sentenze e 9 sconfitte per  due enti previdenziali (Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei dottori commercialisti e Cassa Nazionale di Previdenza dei ragionieri e periti commerciali).  Tra il 2016 e il 2017, la Cassazione è tornata sull'argomento bocciando le pretese delle Casse. La più recente delle sentenze è del 15 novembre 2017, quando la  sesta sezione civile della Suprema Corte  con l'ordinanza n. 27150 ha pronunciato un No definitivo. La trattenuta  (operata dalla Cassa dei dottori commercialisti) è stata dichiarata  nuovamente illegittima.  "L'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335 non consente agli enti previdenziali privatizzati  di  ridurre l'ammontare delle prestazioni attraverso l'imposizione di contributi di solidarietà" (IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=24052). Se il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio dovesse rimanere difficile in presenza di una persistente crisi strutturale dell'editoria,  Governo e  Parlamento potrebbero decidere di collocare l'Inpgi  nell'Inps come hanno fatto con Inpdai, Inpdap ed Enpals, armonizzando il sistema pensionistico dei giornalisti a quello dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria) di cui lo stesso Inpgi è dal 1951 ente sostitutivo.



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20.2.2017 - INPGI/Pensioni (e contributi di solidarietà) tra Parlamento, Ministeri vigilanti (Economia e Lavoro), Corte costituzionale, Cassazione, sezioni Lavoro dei Tribunali e Corte dei Conti. Giurisprudenza minima ragionata dal 2002 in poi. RICERCA DI FRANCO ABRUZZO/portavoce del Mil - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23191



 19.2.2018 - PARERE SUL RINVIO DELLA CASSAZIONE (VI SEZIONE) ALLA PUBBLICA UDIENZA  DELA SEZIONE LAVORO DELLE CAUSE IN TEMA DI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' (prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge  ex art 23  Cost. tale definita dalla sentenza 173/2016, punto 10, della CONSULTA). LA RISERVA DI LEGGE DI CUI ALL'ART. 23 COST. NON CONSENTE ALL'INPGI DI INTRODURRE IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE NORME REGOLAMENTARI, QUALI SONO QUELLE DELLE CASSE PRIVATIZZATE. - di ANNA CAMPILII, avvocata previdenzialista in Parma  - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=24505



 


 





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