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Sentenza 59/1995 della Corte costituzionale, datata ma sempre di grande attualità. “Gli atti del fascicolo per il dibattimento (comprese le registrazioni telefoniche) possono essere pubblicati anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado”. La Consulta ha fatto vincere il diritto di cronaca. IN CODA la sentenza.
La Corte costituzionale ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, terzo comma, del Codice di procedura penale nella parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado: “Non si può, evidentemente, sostenere che la pubblicabilità di un atto viene esclusa per evitare che, attraverso mezzi di informazione, giunga a conoscenza del giudice nel cui fascicolo processuale l'atto è inserito. Come in dottrina è stato osservato, se si considera che nel fascicolo per il dibattimento sono inseriti anche gli atti di prova non rinviabili, ed assunti nella fase predibattimentale ex art. 467 del codice di procedura penale, si arriva all'assurdo di un divieto di pubblicazione diretto ad evitare che il giudice conosca atti da lui stesso compiuti”. La questione di legittimità è stata sollevata dal Gip di Siracusa il quale scrive che, nel caso sottoposto al suo esame, il Pm, a chiusura delle indagini preliminari, ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di alcuni giornalisti indiziati del reato previsto dall'art. 684 del Cp (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) in quanto ritiene che gli stessi abbiano legittimamente esercitato il diritto-dovere di cronaca. Ma, ad avviso del Gip, poiché l'avvenuta pubblicazione a mezzo stampa di alcuni passi di registrazioni telefoniche integra un'ipotesi di "pubblicazione parziale" (vietata dall'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, quando avvenga, come nel caso di specie, prima della sentenza di primo grado), è preliminare ad ogni statuizione di merito - ed assume per ciò stesso rilevanza - la verifica della legittimità costituzionale della norma, essendo evidente l'inconfigurabilità a carico degli indiziati del reato previsto dall'art. 684 del Cp qualora il fatto loro ascritto non possa essere vietato dalla legge ordinaria. E la Consulta ha fatto vincere il diritto di cronaca, scrivendo: “In conclusione: in raffronto a quanto contemplato nella direttiva n. 71 della legge di delega, il legislatore delegato ha certamente introdotto al terzo comma dell'art. 114 un ulteriore divieto (riferito al fascicolo per il dibattimento), rispetto a quello relativo al fascicolo del pubblico ministero. L'analiticità con cui il delegante ha inteso precisare i casi di divieto di pubblicazione degli atti - evidentemente indicativa del rifiuto di introdurne ulteriori, in rispetto del principio sancito dall'art. 21 della Costituzione - impedisce che in sede di attuazione il legislatore delegato possa pervenire a tale risultato, tanto poi ove si consideri che le motivazioni addotte per giustificarlo (corretta formazione del convincimento del giudice) non possono ragionevolmente riferirsi alla pubblicazione di quanto contenuto nel fascicolo per il dibattimento, concernente, per definizione, gli atti che il giudice deve conoscere. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado”.
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Terzo comma dell'articolo 114 cpp: "3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni". La pronuncia della Corte Cost., la sent. 24 febbraio 1995, n. 59, dichiarando l'illegittimità di tale comma limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli", ha accorciato la durata del divieto. (LA SENTENZA E' pubblicata in http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0059S-95.htm ).
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