
|
 |
|
24.5.2018 - Federazione nazionale della Stampa italiana e Unione stampa periodica italiana (Uspi) hanno siglato oggi a Roma, nella sede della Fnsi, il contratto nazionale che regolerà per il prossimo biennio i rapporti di lavoro dei giornalisti impiegati nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale, anche online. Tra le novità, il riconoscimento come lavoro giornalistico di una serie di figure professionali che si sono sviluppate nelle piattaforme digitali e multimediali. Stipendi mensili da 1300 a 1600 euro lordi. - TESTO DEL CONTRATTO IN CODA con il commento di Asr.
24.5.2018. Federazione nazionale della Stampa italiana e Unione stampa periodica italiana (Uspi) hanno siglato oggi a Roma, nella sede della Fnsi, il contratto nazionale che regolerà per il prossimo biennio i rapporti di lavoro dei giornalisti impiegati nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale, anche online. Il contratto regola i rapporti di lavoro giornalistico svolti 'nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale, nonché nelle testate a diffusione nazionale no profit, pubblicate anche online, quando non siano collegate con aziende editrici di quotidiani o con gruppi editoriali che rientrano nel campo di applicazione del contratto Fieg-Fnsi'. L'applicazione sarà possibile anche nelle aziende esclusivamente digitali che pubblichino notizie a prevalente interesse locale, con esclusione degli 'over the top' e a patto che non siano controllate o collegate con aziende editrici o gruppi editoriali nazionali e agenzie di stampa, che rientrano nel campo di applicazione del contratto Fieg-Fnsi.Il nuovo contratto, che recepisce le indicazioni e i suggerimenti maturati nel corso di un articolato e partecipato dibattito che ha impegnato segreteria, giunta esecutiva e Associazione regionali di Stampa, introduce regole, diritti e tutele per colleghi che fino ad oggi non hanno potuto godere di alcuna forma di garanzia.Tra le novità, il riconoscimento come lavoro giornalistico di una serie di figure professionali che si sono sviluppate nelle piattaforme digitali e multimediali. FNSI e USPI hanno, infatti, concordato che “rientrano tra le mansioni affidabili al redattore web anche quelle del redattore digitale (web editor), che si occupa della buona leggibilità e facilita l’indicizzazione degli articoli sui motori di ricerca; del videomaker e del web imagine editor, che realizza e trasforma immagini (sia foto che video) adattandole alla pubblicazione su internet; del social media e community manager, che veicola i contenuti del giornale attraverso il canale dei differenti social network; dello sviluppatore digitale (web deloveper) che ricerca e sviluppa le soluzioni per incrementare performance e usabilità del sito; del web designer che si occupa del layout e stile grafico dei prodotti editoriali digitali”.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
24 maggio 2018 - Testo completo del Contratto di lavoro giornalistico FNSI- USPI
Ecco come l'USPI illustra l'accordo in http://notiziario.uspi.it/uspi-e-fnsi-firmano-il-contratto-di-lavoro-giornalistico-ecco-perche-era-indispensabile/
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Asr su contratto Uspi/Fnsi: il terzo contratto di categoria una buona pagina sindacale. - 25.5.2018 - Care colleghe e cari colleghi,l'attività del sindacato trova la sua espressione più piena nella firma del contratto di lavoro. Sembra una ovvietà. Lo è fino a un certo punto. Il mondo del giornalismo è cambiato. I salti tecnologici e produttivi non riguardano solo le aziende, i loro bilanci, i loro fatturati, le loro dimensioni ma anche i lavoratori nel settore. Il punto di riferimento per tutti è sempre stato il contratto Fieg-Fnsi. Lì dentro si è concentrato un modello di relazioni sindacali, si è declinata la rappresentanza dei comitati di redazione, si sono strappate buone paghe e diritti che hanno garantito l'intera categoria. E' un contratto fotografato intorno alla struttura produttiva delle redazioni di carta degli anni ottanta che non tiene conto nella sua impostazione prima della radio e della tv privata e oggi del digitale. Insomma resta il contratto principale ma sconta il peso degli anni. Naturalmente la materia della produzione, il digitale, il proliferare di siti di settore, locali, ultraspecializzati non si ferma di fronte a un contratto di lavoro, a quel contratto di lavoro. Banalmente perché i datori di lavoro sono diversi dai grandi editori della Fieg.Era ed è compito di un buon sindacato sedersi ad un tavolo con queste aziende organizzate dall'Uspi, cercando di ottenere il risultato migliore. Per Stampa Romana il risultato migliore era avere un livello di diritti in linea con quanto sancito dagli altri due contratti di lavoro (FiegFnsi e Aeranti Corallo), paghe che non scatenassero effetti dumping, corretti ambiti di applicazione. Lo sforzo realizzato dalla trasformazione dell'accordo contrattuale con Uspi sulla stampa periodica locale nel contratto firmato ieri ci sembra abbia prodotto un risultato convincente. Era necessario fissare paletti e ambiti di applicazione tali da non erodere il contratto fnsi-fieg e li abbiamo realizzati.Era necessario avere minimi contrattuali per le quattro figure organizzative con orario di lavoro annesso in linea almeno con Aeranti Corallo e li abbiamo centrati.Era necessario inserire gli istituti di categoria e anche questo percorso sembra delineato. Era necessario finalmente affrontare il tema della trasformazione dell'identità del giornalista e per la prima volta in un testo contrattuale troviamo nuove figure contrattuali figlie anche dell'elaborazione e della pratica costante di Stampa Romana sul tema. Trovare finalmente un riconoscimento di figure professionali come il videomaker o il social media manager significa leggere il reale per quello che è. Arriviamo tardi ma finalmente arriviamo a comprendere quello che si è mosso e sviluppato anche nel giornalismo italiano. Un segnale anche per il rinnovo di Fieg-Fnsi.Altri motivi di soddisfazione vanno ascritti al lavoro della Commissione contratto della Romana e del Direttivo che ha recepito quelle proposte. Nel testo finale troviamo il recupero della norma sul rapporto e la distinzione tra informazione e pubblicità, sulla rappresentanza sindacale, sull'obbligatorietà dei pareri di fiduciari e cdr per mutamenti di mansioni che possono dar luogo a risoluzione del rapporto di lavoro. Riconosciamo alla Fnsi, pur nella voglia di chiudere rapidamente, di avere ascoltato e accolto le integrazioni delle Associazioni di stampa, a cominciare dalla Lombarda (per l'ambito prevalentemente locale di applicazione del contratto) e dalla Romana.Certamente non mancano le incognite a cominciare dal quadro dimensionale di queste aziende. E' probabile che buona parte del nuovo che può nascere, che ci auguriamo che nasca, finisca sotto questo ombrello normativo e in quel mondo lì nuotano pesci piccolissimi ma anche bei delfini per i quali questo contratto non è la misura corretta. Per questo dobbiamo attentamente controllare l'andamento di questo contratto, verificarne alla scadenza biennale i numeri per avere un quadro chiaro di riferimento e di applicazione. Ma appunto il lavoro è stato fatto ed è un buon lavoro per il sindacato dei giornalisti. - Segreteria Associazione Stampa Romana
|
 |

|
Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018 |
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni):
1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
--------------------------------- |
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003
Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com |
|