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Al Senato. Libertà di stampa - Il 90 per cento delle cause contro i giornalisti è pretestuoso. Liti temerarie, un risarcimento danni contro chi querela per intimidire. (IN CODA IL DIBATTITO AL SENATO).

Ilaria Proietti/Il Fatto Quotidiano

17 maggio 2019 - Si fa presto a dire libertà di stampa. Perché il fenomeno delle liti temerarie ossia le richieste di risarcimento danni pretestuose nei confronti dei giornalisti è ormai a livelli di emergenza. Eppure da vent'anni a questa parte sono andati tutti a vuoto i tentativi di limitare il rischio bavaglio.


Ora ci si riprova al Senato dove entro giugno potrebbe essere approvato un disegno di legge semplice semplice: chi si sente diffamato ben potrà continuare a chiedere giustizia . Ma chi invece essendo in malafede attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa, sarà costretto a pagare almeno la metà della somma che ha richiesto. "Si ha come l'impressione che chi faccia ingenti richieste di risarcimento danni sia più interessato a dissuadere i giornalisti dal fare il loro mestiere che a tutelare il proprio onore.


Mi pare corretto dunque che quando quelle pretese si dimostrino infondate, chi se ne fa promotore se ne assuma il rischio" spiega il senatore M5S Primo di Nicola primo firmatario del disegno di legge, che ha già il nulla osta degli altri gruppi politici e il consenso degli organi di rappresentanza di giornalisti ed editori. "Le richieste arbitrarie di risarcimento dei danni hanno un impatto enorme sulla vita dei giornalisti e delle testate con cui collaborano: tali minacce inficiano la libertà di stampa attraverso un' arma impropria brandita a rischio zero" spiega ancora il senatore M5S a cui fa eco Giuseppe Mennella di Ossigeno per l' informazione. Che si sofferma anche sui processi penali: "Ogni anno circa 6000 giornalisti finiscono su questa graticola: in oltre il 90% dei casi queste iniziative finiscono nel cestino a riprova del fatto che si trattava di iniziative infondate, anche perché in un numero straordinario di casi è la stessa accusa a chiedere l' archiviazione. Proprio per questo riteniamo sia urgente intervenire anche sul codice di procedura penale. Inserendo, come suggeriscono giuristi del calibro di Caterina Malavenda, la formula di assoluzione 'perché il fatto non costituisce reato': in quel caso il giornalista potrà chiedere oltre il pagamento delle spese pure il risarcimento del danno".



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Proposte di legge Caliendo e Di Nicola su diffamazione e liti temerarie. CNOG e FNSI in audizione al Senato


Diffamazione, commissione Giustizia Senato valuta separazione liti temerarie e corsia agevolata


di Nadja Bartolucci


10/05/2019 | 10:58


In tema di diffamazione a mezzo stampa, su cui è al lavoro la commissione Giustizia del Senato, si profila una separazione del tema della liti temerarie e la prosecuzione dell’esame su una corsia separata e dai tempi accelerati. E’ quanto è emerso al termine delle audizioni che si sono svolte oggi e che hanno visto partecipare il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, il presidente e il segretario generale Fnsi, Giuseppe Giulietti e Vittorio Di Trapani), il direttore generale Fieg, Fabrizio Carlotti e il presidente e il segretario generale di Ossigeno per l’informazione, Alberto Spampinato e Giuseppe Mennella.


“Valuteremo seriamente questa possibilità, suggerita e caldeggiata da tutti gli auditi, anche per evitare quanto successo nelle passate legislature. Ovvero che la complessità dei temi affrontati determini una situazione di impasse” ha dichiarato la relatrice del provvedimento, Alessandra Riccardi (M5S). “Naturalmente questa eventualità sarà valutata dalla commissione nelle sue prossime riunioni. Terremo conto delle istanze emerse dalle audizioni. C’è anche da osservare che sul tema delle liti temerarie nella passata legislatura si era registrato l’accordo di tutti i gruppi” ha aggiunto l’esponente pentastellata.


Si starebbe tornando quindi all’impostazione originaria, con l’esame del ddl a prima firma del senatore M5S, Primo Di Nicola specificatamente sulle querele temerarie, a cui si era aggiunto l’esame del ddl a prima firma Caliendo che riproponeva l’intero complesso delle norme sulla diffamazione a mezzo stampa già affrontato (senza portarlo a compimento) nella passata legislatura. “La mia è una legge semplice e breve: vogliamo evitare che come in passato ci si areni in Parlamento a causa dell’appesantimento del contenuto e del dibattito” ha dichiarato Di Nicola.


“Considero questa tornata di audizioni molto importante: il Parlamento ha onorato il tema della libertà di stampa – ha sottolineato dal canto suo il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Verna -. C’è bisogno di dare un immediato segnale sulla libertà dei giornalisti: le iniziative temerarie sono una minaccia grave alla libertà di stampa e al diritto dei cittadini ad essere correttamente informati. Secondo noi i due ddl, quello a prima firma Di Nicola e l’altro a firma Caliendo devono proseguire il loro iter separatamente. Prima dare il via libera alle liti temerarie con il risarcimento civile quantificato, e poi proseguire con l’altro provvedimento, che contiene una quantità di valori importanti e che vanno sostenuti e approfonditi con tempi più ampi. Penso che procedere per singoli punti è utile, per evitare di affrontare una massa di norme che, messe insieme, creano facilmente un blocco”. Verna ha poi rimarcato l’importanza di dare rapidamente attuazione anche alla norma che prevede l’estinzione del reato di diffamazione a seguito di rettifica.


“Per quanto riguarda Ossigeno abbiamo chiesto la rapida approvazione del ddl sulle liti temerarie e una analoga celerità per il ddl, anch’esso a prima firma del senatore Di Nicola, che rende pieno il segreto professionale dei giornalisti (il provvedimento è stato depositato, ma non ancora calendarizzato, ndr) – ha dichiarato Peppino Mennella -. Abbiamo poi chiesto che la rettifica tempestiva venga considerata dalla legge causa di non perseguibilità. Ossigeno ritiene fondamentale la riforma dell’art.427 del codice di procedura penale, in modo che l’autore di querele infondate temerarie presentate solo per bloccare l’informazione, venga chiamato a risarcire il querelato dichiarato non colpevole perchè il fatto non costituisce reato. Più in generale Ossigeno chiede che si esca dalla logica delle leggi nazionali sui giornalisti (codice penale del 1930 e legge sulla stampa del 1948) e che ci si adegui ai principi della Corte europea dei diritti umani e della Convenzione”.


Sulla stessa linea sostanzialmente anche la posizione di Fieg. Per il direttore generale Fabrizio Carotti le norme su diffamazione e liti temerarie “vanno fortemente sostenute, auspichiamo un loro celere accoglimento”. In particolare ritiene che la proposta sulle liti temerarie “affronti in modo appropriato la questione”. Sul provvedimento Caliendo chiede invece di estendere l’ambito di applicazione della legge alle testate on line non solo a quelle registrate; di riformulare l’istituto della rettifica, non permettendo alcuna possibilità di commento e risposta da parte del mezzo di informazione, ma anche la possibilità di non pubblicare rettifiche fondatamente false (con relative responsabilità particolari). Prevedere inoltre condizioni per la non punibilità per diffamazione in seguito a rettifica. Fieg chiede quindi la riduzione della prescrizione da 2 a 1 anno dalla pubblicazione dello scritto per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, e in caso di diffamazione on line che la competenza del giudice sia quella del luogo di registrazione della testata o dove ha sede la redazione giornalistica o editoriale e non quella di residenza della persona offesa come ora previsto dalla norma. Gli editori hanno quindi ribadito le richieste formulate da tempo dalla Fieg, come l’eliminazione della pena detentiva in materia di diffamazione e limiti precisi alla responsabilità penale del direttore responsabile e al risarcimento del danno non patrimoniale.


La delegazione Fnsi composta dal presidente Giuseppe Giulietti, dal segretario generale aggiunto Vittorio Di Trapani e dall’avvocato Ottavia Antoniazzi, ha auspicato la rapida approvazione delle norme di contrasto alle liti temerarie ed evidenziato l’urgenza di intervenire sui temi della cancellazione della pena del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa e della responsabilità dei giornalisti di testate fallite. “Si è finalmente aperto il confronto fra giornalisti e Parlamento sulle questioni della diffamazione e delle querele bavaglio. Ringraziamo i senatori per l’attenzione e la sensibilità dimostrati e confidiamo che, dopo vent’anni di occasioni perdute, si possa ora giungere in tempi rapidi a dare risposte concrete in difesa della libertà di stampa e del diritto dei cittadini ad essere informati”, rileva la Fnsi. Anche in sede di audizione il sindacato dei giornalisti ha ribadito, inoltre, la necessità di scongiurare la mannaia dei tagli ai contributi di sostegno all’editoria e la chiusura imminente di Radio Radicale.


“Oggi in commissione Giustizia al Senato si sono tenute le audizioni sul disegno di legge a mia prima firma contro le querele temerarie. E’ una norma di civiltà, che colpisce chi agisce in giudizio in modo pretestuoso, pensata soprattutto per tutelare l’indispensabile e intoccabile libertà di stampa. I giornalisti devono poter raccontare, indagare e denunciare senza lavorare sotto la costante minaccia di querele fatte a scopo intimidatorio”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore Primo Di Nicola, vice presidente del gruppo Movimento 5 Stelle. “E’ una legge semplice e breve: vogliamo evitare che come in passato si areni in Parlamento a causa dell’appesantimento del contenuto e del dibattito – spiega Di Nicola -. Per fare un lavoro serio e partecipato oggi abbiamo ascoltato i suggerimenti dei soggetti direttamente interessati: i rappresentanti dei giornalisti, degli editori e ‘Ossigeno per l’informazione’, l’osservatorio che si batte contro le intimidazioni e le minacce mosse contro i giornalisti italiani. Il Movimento 5 Stelle considera da sempre la libertà dell’informazione un pilastro del buon funzionamento della democrazia, con questa legge facciamo qualcosa di molto concreto”.


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VERNA IN SENATO, AVANTI SU RIFORMA DIFFAMAZIONE MA PROCEDERE SEPARATAMENTE SU DDL DI NICOLA E CALIENDO


“Occorre un segnale dal Parlamento al più presto sulle iniziative giudiziali temerarie che costituiscono una vera emergenza che affievolisce la libertà di stampa e il diritto del cittadino ad essere correttamente informato.” Così, nel corso dell’audizione alla Commissione Giustizia del Senato il presidente del Consiglio Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna ha fortemente appoggiato i principi contenuti nei disegni di legge di cui sono primi firmatari i senatori Caliendo e Di Nicola, chiedendo di non unificarli,  ma di esaminarli disgiuntamente per evitare ulteriori ritardi di norme che vanno al più presto approvate.


“Appare semplice in particolare – prosegue Verna –  esaminare l’unico articolo su cui è imperniato il ddl Di Nicola in base al quale se in sede civile vengono richiesti 10.000 euro col solo scopo di fermare il racconto del giornalista il giudice che lo accerta condanna il ricorrente pretestuoso a pagare la metà, nell’esempio 5000 euro al convenuto. Sarebbe una norma di civiltà per il diritto di sapere e la democrazia.  Tra le intuizioni del ddl Caliendo, invece, è particolarmeNte interessante  la rettifica che estingue il reato. L’audizione di oggi è una bella mattinata per la libertà di stampa, ma ora senza indugi si vada avanti”


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Diffamazione e liti temerarie, la FNSI in audizione al Senato


Una delegazione della Federazione nazionale della Stampa italiana ha partecipato questa mattina ad una audizione informale nella sede dell'Ufficio di Presidenza della commissione Giustizia del Senato nell'ambito dell'esame dei due disegni di legge in materia di diffamazione e liti temerarie primi firmatari, rispettivamente, Giacomo Caliendo e Primo Di Nicola.


La delegazione, composta dal presidente Giuseppe Giulietti, dal segretario generale aggiunto Vittorio Di Trapani e dall'avvocato Ottavia Antoniazzi, ha auspicato la rapida approvazione delle norme di contrasto alle liti temerarie ed evidenziato l'urgenza di intervenire sui temi della cancellazione della pena del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa e della responsabilità dei giornalisti di testate fallite.


«Si è finalmente aperto il confronto fra giornalisti e Parlamento sulle questioni della diffamazione e delle querele bavaglio. Ringraziamo i senatori per l'attenzione e la sensibilità dimostrati e confidiamo che, dopo vent'anni di occasioni perdute, si possa ora giungere in tempi rapidi a dare risposte concrete in difesa della libertà di stampa e del diritto dei cittadini ad essere informati», rileva la FNSI.


Anche in sede di audizione il sindacato dei giornalisti ha ribadito, inoltre, la necessità di scongiurare la mannaia dei tagli ai contributi di sostegno all'editoria e la chiusura imminente di Radio Radicale.


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IN SEDE REDIGENTE  


(835) DI NICOLA ed altri.  -  Disposizioni in materia di lite temeraria  


(812) CALIENDO.  -  Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato


(Seguito della discussione del disegno di legge n. 835, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 812 e rinvio)


  Prosegue la discussione del disegno di legge n. 835, sospesa nella seduta del 30 gennaio.


 Il relatore LOMUTI (M5S) illustra il disegno di legge n. 812 che muove dal proposito di riformare la normativa vigente in materia di diffamazione e di lite temeraria. L'intervento legislativo in parola, ripropone il testo esaminato nella scorsa Legislatura, ovvero il disegno di legge 1119-B, il cui iter non è giunto a conclusione.


Tale progetto normativo, di contenuto notevolmente più ampio rispetto al disegno di legge n. 835, recante disposizioni in materia di lite temeraria, si compone di 7 articoli.


L'articolo 1, dispone diversi interventi di modifica alla legge sulla stampa, la numero 47 del 1948. In primis, viene estesa l'applicazione delle disposizioni di tale normativa anche alle testate giornalistiche on line registrate e radiotelevisive. Inoltre, viene riformulato l'istituto della rettifica al fine di garantire alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, distinguendo a seconda si tratti di quotidiani, periodici, testate giornalistiche on line, trasmissioni radiofoniche o televisive e stampa non periodica. Il disegno di legge prevede differenti modalità di procedere alla rettifica: su iniziativa del direttore e nei casi di inerzia di quest'ultimo, dell'autore dell'offesa. Viene prevista la comunicazione al prefetto, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione, ai fini dell'erogazione della sanzione amministrativa. E' posto un limite alla pubblicazione di rettifiche nel caso in cui abbiano un contenuto suscettibile di incriminazione penale, ovvero siano documentalmente false. Il disegno di legge rimodella le pene previste per le condotte diffamatorie contenute nella legge n. 47 del 1948, prevedendo per la condotta base una multa da 5.000 a 10.000 euro e, nei casi di attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, la multa da euro 10.000 a 50.000. Le stesse pene si applicano ai direttori o responsabili del quotidiano. Alla condanna segue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione dalla professione per un periodo da 1 a 6 mesi. E' prevista, inoltre, una causa di non punibilità per le ipotesi in cui, anche spontaneamente, siano state pubblicate dichiarazioni o rettifiche, ovvero nei casi in cui l'autore dell'offesa abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa ed essa si sia rifiutata.


L'articolo 2, prevede modifiche al codice penale. Si interviene, infatti, sull'articolo 57 novellando le disposizioni relative ai reati commessi col mezzo della stampa periodica. Si ribadisce la responsabilità, per colpa, del direttore o vicedirettore per la violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Viene anche esteso l'ambito di applicazione del reato oltre ai periodici anche alle testate giornalistiche radiofoniche o televisive e on line. Il secondo comma riscrive i primi tre commi del delitto di diffamazione -  non toccando il quarto relativo all'aggravante prevista nel caso di offesa ad un corpo politico amministrativo o giudiziario - prevedendone la depenalizzazione ma allo stesso tempo inasprendone la multa.


L'articolo 3, disciplina il così detto diritto all'oblio, ovvero il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.


L'articolo 4, interviene sull'articolo 200 del codice di procedura penale relativo al segreto professionale, includendovi anche il riferimento al giornalista pubblicista.


L'articolo 5, modifica l'articolo 427 del codice di procedura penale. Viene previsto che nei casi in cui il giudice valuti la temerarietà della querela, a seguito di pronunciamento di una sentenza di assoluzione in formula piena, possa condannare il querelante, oltre al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, anche al pagamento di una somma determinata in via equitativa.


L'articolo 6, modifica l'articolo 96 del codice di procedura civile, nell'ambito della lite temeraria in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, sostanzialmente riproponendo in maniera parziale quanto contenuto nel disegno di legge n. 835.


Infine, l'articolo 7, modifica l'articolo 2751-bis del codice civile, in materia di crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane, inserendo tra i crediti che hanno privilegio generale sui mobili, quelli vantati nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore dal direttore responsabile o dall'autore della pubblicazione che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta.


 Il presidente OSTELLARI, stante la parziale sovrapposizione del disegno di legge n. 812 con il disegno di legge n. 835 in materia di lite temeraria, sottopone alla Commissione l'opportunità di procedere ad una discussione congiunta.


 La Commissione conviene.


 La Commissione conviene altresì di svolgere un ciclo di audizioni.


 Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.


 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1098907&part=doc_dc 


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DISEGNO DI LEGGE n. 835


d'iniziativa dei senatori DI NICOLA, AIROLA, ANGRISANI, CASTELLONE, DI GIROLAMO, GALLICCHIO, LANNUTTI, LANZI, LOMUTI, LUCIDI, PIARULLI, PIRRO, PUGLIA, ROMANO, VANIN, PARAGONE, AUDDINO e ORTIS


COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2018


Disposizioni in materia di lite temeraria


http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1078704/index.html  


Onorevoli Senatori. – L'articolo 96 del codice di procedura civile, in materia di responsabilità aggravata, prevede che, qualora la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice – su istanza dell'altra parte – la condanni, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che viene liquidato, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerti l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza.


L'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha aggiunto un comma in cui si prevede che, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. La condotta sanzionata in questi casi è quella tipica dell'abuso, per mala fede o colpa, del diritto d'azione e presuppone naturalmente l'infondatezza della pretesa. Si è così introdotta nell'ordinamento, seppur in misura parziale, una forma analoga all'istituto del cosiddetto «danno punitivo». In data 28 ottobre 2014, nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge n. 1119-B - recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione con il mezzo della stampa - è stato affrontato, per mutuare le parole utilizzate dalla relatrice sul provvedimento, il tema dell'uso a scopo intimidatorio della giustizia nel contesto delle diffamazioni a mezzo stampa, qualificandolo come un tema al quale la politica doveva fornire una seppur parziale risposta. Attraverso la riformulazione di uno tra i diversi emendamenti presentati in materia, nel caso di specie presentato dal senatore Casson, veniva approvata dall'Assemblea del Senato della Repubblica una modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile consistente nel prevedere che, nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del medesimo codice, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa. Nel corso del dibattito, lo stesso presentatore sottolineava come, una volta avviatisi sulla strada del doveroso riconoscimento della gravità delle querele temerarie, sarebbe stato opportuno non porre eccessivi limiti a una richiesta legittima da parte di chi subisce un sopruso così pesante, come la temerarietà di una querela tale da incidere pesantemente sull'attività del giornalista, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione. Il testo approvato dal Senato ha dunque introdotto una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attiva un giudizio a fini risarcitori per diffamazione prevedendo che, su domanda del convenuto, il giudice – rigettando la domanda di risarcimento – possa condannare l'attore, oltre che al rimborso delle spese ed al risarcimento a favore del convenuto stesso, al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa. Nel prosieguo dell’iter, la Camera dei deputati individuava ulteriori parametri cui doveva attenersi il giudice nel pronunciarsi equitativamente, stabilendo il limite nella metà dell'oggetto della domanda risarcitoria, ampliandone l'ambito applicativo anche alle testate giornalistiche online.


Sebbene il disegno di legge in questione non abbia poi concluso il suo percorso con l'approvazione definitiva nel corso della legislatura – si trattava di un testo che, rivedendo le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, eliminava per queste la pena della reclusione – il Parlamento si è comunque espresso sulla necessità che il giudice, nella determinazione della somma equitativamente determinata a carico della parte soccombente, dovesse tener conto dell'entità della domanda risarcitoria. Il presente disegno di legge, riprendendo i citati lavori delle Camere nella XVII legislatura con una parziale riformulazione contenuta in un articolo unico, è volto ad integrare il codice di procedura civile. Ne consegue che, nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma determinata in via equitativa. L'innovazione che il disegno di legge apporta rispetto alla formulazione approvata dalla Camera consiste sostanzialmente nel fissare un parametro preciso per il giudice, risultante nella liquidazione di una somma non inferiore alla metà dell'oggetto della domanda risarcitoria, al fine di scoraggiare eventuali domande risarcitorie non solo infondate ma anche palesemente esorbitanti, di natura intimidatoria nei confronti del giornalista. Data la rilevanza del tema e sulla scorta dei lavori parlamentari acquisiti negli ultimi anni, se ne auspica un celere e positivo esame.


 


DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.




  1. All'articolo 96 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:




«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria».


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DISEGNO DI LEGGE n. 812


d'iniziativa del senatore CALIENDO


COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2018


Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato.


http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1078787/index.html 


 


Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è diretto a riformare la legge sulla stampa, il codice penale e il codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione.


L'articolato proposto tiene conto del dibattito svoltosi e delle proposte di norme elaborate nelle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nel corso delle ultime quattro legislature e, in particolare, del testo che, nella XVII legislatura, il Senato della Repubblica ha approvato in seconda lettura. Infatti, il testo è stato approvato due volte dalla Camera dei deputati e una volta dal Senato della Repubblica, ovviamente ogni volta con modifiche, anche se non tutte di fondamentale rilievo.


Una legge di riforma delle norme suindicate in materia di diffamazione deve contemperare due esigenze: da un lato assicurare sempre un'effettiva tutela della persona offesa dalla notizia diffamatoria e dall'altro che la disciplina prevista per il giornalista non interferisca con la libertà di stampa e di critica e con il diritto di cronaca.


L'articolo 1 introduce modifiche alla legge n. 47 del 1948 recante «Disposizioni sulla stampa». In particolare un'importante novità introdotta è rappresentata dall'estensione dell'applicazione delle disposizioni di tale normativa anche alle testate giornalistiche online registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti pubblicati, trasmessi o messi in rete nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive. Dopo tale norma generale è prevista la riscrittura dell'articolo 8 dell'indicata legge che concerne la rettifica.


Si tratta di una disciplina che dovrebbe favorire l'immediata riparazione del torto subito garantendo alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, senza attendere i tempi lunghi di un processo.


La rettifica deve essere pubblicata gratuitamente, senza commento, senza risposta, senza titolo e con il chiaro riferimento all'articolo reputato diffamatorio.


Sono previsti i casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non debbano essere pubblicate e ciò accade quando le stesse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false.


È previsto che il direttore o il responsabile abbiano l'obbligo di informare l'autore dell'articolo o del servizio dell'avvenuta richiesta di rettifica. In tale modo, della procedura di rettifica (e delle sue conseguenze, come la condizione di non punibilità) può avvalersi l'autore dell'offesa anche nei casi di inerzia dello stesso direttore.


Sono altresì previste le modalità per effettuare la rettifica per le testate giornalistiche online, nonché la disciplina della rettifica per la stampa non periodica.


Quale norma di chiusura del sistema di tutela è previsto il caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la diffusione sul sito internet e, in tali circostanze, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.


Nel corso dell'esame del testo nella passata legislatura presso la Commissione giustizia del Senato sono state elaborate due norme, che vengono riprodotte nel presente disegno di legge, riguardanti rispettivamente, la richiesta di rettifica che deve essere accolta in ogni caso dal giudice quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e la previsione della comunicazione al prefetto ai fini dell'erogazione della sanzione amministrativa, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si è ritenuto altresì di inserire un ulteriore periodo volto a collegare l'irrogazione di tali sanzioni con la comunicazione all'ordine professionale per l'adozione di determinazioni di competenza.


Come già anticipato, è prevista una specifica causa di non punibilità secondo la quale l'autore dell'offesa non risulta punibile quando abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.


Con l'articolo 2 sono previste modifiche al codice penale che costituiscono la seconda parte qualificante del disegno di legge. In particolare si prevede una modifica dell'articolo 57 del codice penale, che riguarda i reati commessi con il mezzo della stampa, con la diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione. È comunque specificata la responsabilità a titolo di colpa di cui risponde il direttore o il vice direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica di varia natura, per i delitti commessi con tali mezzi di diffusione qualora l'atto illecito sia conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.


Quanto ai reati di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale, rispettivamente di ingiuria e di diffamazione, è stata sempre proposta, a partire dalla XIV legislatura l'abolizione della pena detentiva non solo per la scarsa deterrenza, ma anche per un'applicazione giurisprudenziale che ingenerava la sensazione di irrogazione della pena connotata da rilevante discrezionalità.


Si propone l'eliminazione della pena detentiva e, nel contempo, l'aumento dell'importo della multa per il solo reato di diffamazione, essendo stato depenalizzato il reato di ingiuria con il decreto legislativo n. 7 del 2016 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67).


Un'ulteriore rilevante novità è contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge, che reca ulteriori misure a tutela del soggetto diffamato o leso nell'onore o nella reputazione. Si tratta di disposizioni che per la prima volta regolano il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge. Si tratta dei primi passi per l'affermazione anche nel nostro Paese del «diritto all'oblio» già applicato in molti Paesi. È comunque disciplinata la facoltà di richiesta al giudice dell'ordine di rimozione o del divieto di diffusione, nonché la facoltà che tali mezzi di tutela possano essere esercitati dagli eredi o dal convivente, in caso di morte dell'interessato.


L'articolo 4 modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale relativo al segreto professionale, includendovi il riferimento al giornalista pubblicista.


Con l'articolo 5 viene proposta la norma formulata ed approvata dal Senato nella XVII legislatura che disciplina la lite temeraria, tentando di incanalare il giudizio del giudice nella ricorrenza di determinati presupposti.


L'articolo 6 modifica l'articolo 96 del codice di procedura civile sulla responsabilità aggravata, introducendo la sanzione nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radio televisione, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno.


L'articolo 7 modifica l'articolo 2751-bis del codice civile, in materia di crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane, inserendo tra i crediti che hanno privilegio generale sui mobili, quelli vantati nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore dal direttore responsabile o dall'autore della pubblicazione che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta.


In definitiva l'intero disegno di legge tende a realizzare quel bilanciamento suindicato: da un alto l'intervento non deve incidere sulla libertà della stampa e sulla libertà della critica, dall'altro è necessario garantire alla persona offesa nella propria dignità la tutela del proprio diritto, senza che vi sia la preoccupazione (se il diritto è veramente leso) di trovarsi esposta per la semplice ragione di rivolgersi al giudice, a sopportare le conseguenze di una lite temeraria, che deve riguardare solo chi si rivolge al giudice con la reale intenzione di intimorire il giornalista, e non può riguardare una domanda corretta e corrispondente all'intimo sentire del denunciante anche se la domanda, per difetto di prova o altro, viene respinta.


 


DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)




  1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:




  2. a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:




«Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle testate giornalistiche online registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».




  1. b) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:




1) il primo comma è sostituito dal seguente:


«Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: “Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella testata giornalistica online registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;


2) al secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le testate giornalistiche online registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e modalità di accesso al sito internet, nonché con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica online di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono»;


3) al terzo comma, dopo le parole: «che ha riportato la notizia cui si riferisce» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché non siano documentalmente false»;


4) dopo il terzo comma è inserito il seguente:


«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;


5) dopo il quarto comma è inserito il seguente:


«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o del loro onore o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale»;


6) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma», le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato»;


7) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:


«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica online registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza»;


8) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».




  1. c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:




«Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.




  1. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».




  2. d) l'articolo 12 è abrogato;




  3. e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:




«Art. 13. - (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche online registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.




  1. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.




  2. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica online registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.




  3. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche online, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge o della testata radiofonica o televisiva e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa ed essa sia stata rifiutata.




  4. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.




  5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.




  6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».




  7. f) all'articolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente comma:




«Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».


Art. 2. (Modifiche al codice penale)




  1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:




«Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica online registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica online registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.


Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica online risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».




  1. All'articolo 595 del codice penale i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:




«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.


Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.


Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».


Art. 3.(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)




  1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.




  2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.




  3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.




Art. 4. (Modifica all'articolo 200 del codicedi procedura penale)




  1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:




«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».


Art. 5. (Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)




  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:




«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa».


Art. 6. (Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile)




  1. Dopo il primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:




«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radio televisione, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese del presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma determinata in via equitativa».


Art. 7. (Modifica all'articolo 2751-bis del codice civile)




  1. All'articolo 2751-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:




«5-quater) il credito vantato nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore dal direttore responsabile o dall'autore della pubblicazione che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta».


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Servizio studi


A.S.835


A.S. 835 - Disposizioni in materia di lite temeraria (Edizione provvisoria)


Riferimenti:


A.S. 835


http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1097294/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione1


http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/50682.pdf


Il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei sen. Di Nicola e altri, modifica l'articolo 96 del codice di procedura civile, in materia di lite temeraria.


Breve quadro normativo vigente


...Il reato di diffamazione


La tutela dell’onore nell’ordinamento italiano è assicurata dal combinato disposto di una serie di previsioni contenute nel codice penale e nella legislazione speciale: la materia è disciplinata, da un lato, dagli articoli 594(1) e seguenti del codice penale e, dall’altro, da alcuni articoli della legge 8 febbraio 1948, n. 47 c.d. legge sulla stampa e sul sistema radiotelevisivo (articolo 30 della legge n. 223 del 1990). Di indubbio rilievo è, poi, per la stretta connessione con la tematica della diffamazione a mezzo stampa, l’articolo 57 del codice penale, nel quale trova fondamento la responsabilità del direttore.


Più nel dettaglio il reato di diffamazione, di cui all’articolo 595 del codice penale, consiste nel fatto di chiunque (fuori dai casi di ingiuria di cui all’articolo 594 c.p.) comunicando con più̀ persone, offende l’altrui reputazione. La pena prevista dal codice per la diffamazione, reato punibile a querela della persona offesa (articolo 597 c.p.) consiste, nell’ipotesi “semplice” del primo comma, nella multa da 258 a 2.582 euro ovvero nella permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o nel lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi. Il secondo comma dell’articolo 595 sanziona l’offesa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato con le stesse sanzioni dettate dal primo comma. Il terzo comma prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità̀, ovvero in atto pubblico. Ratio dell’aggravante sta nella peculiare potenzialità̀ offensiva del mezzo di pubblicità rispetto al mezzo privato di comunicazione, nello spazio e nel tempo.


Per la definizione dei termini stampa e stampati a fini penalistici si fa comunemente riferimento a quella dettata, ad altri fini, dall’articolo 1 della citata legge sulla stampa del 1948, mentre con l’espressione altro mezzo di pubblicità, secondo l’interpretazione dottrinaria comune, si intendono tutti gli altri mezzi divulgativi, diversi dalla stampa, quale la trasmissione radiofonica o televisiva, la rappresentazione cinematografica, la circolare diretta ad ampia cerchia di persone, le grida, canti, annunci o espressioni amplificate dall’altoparlante o megafono in pubbliche manifestazioni o spettacoli. Per atto pubblico, infine, dovrebbe intendersi non soltanto quello in senso formale, ma qualsiasi atto destinato alla pubblicità. Stante l’uso privilegiato della stampa come mezzo di commissione dell’illecito, la disciplina contenuta nella citata legge del 1948, contenendo disposizioni speciali sulla diffamazione, si integra con quella codicistica penale e civile.


Mentre la diffamazione aggravata per l’attribuzione di un fatto determinato prevede, come detto, la pena della reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 2.065 euro (dal 2000 sostituita dalla multa da 258 a 2.582 euro ovvero dalla permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o dal lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi), più grave risulta la sanzione per l’identica fattispecie quando l’illecito è commesso con il mezzo della stampa: ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47 del 1948, infatti, la diffamazione a mezzo stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, comporta la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a 258 euro. L’articolo 8 della legge sulla stampa reca inoltre la disciplina per le risposte e le rettifiche. Prevede infatti che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità̀ o contrari a verità̀, purché́ le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.


Sul versante civilistico, la legge sulla stampa, all’articolo 11, prevede che per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore.


Secondo l’articolo 12 della legge, poi, il diffamato a mezzo della stampa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 185 c.p., un’ulteriore somma a titolo di riparazione, la cui entità è determinata dal giudice in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato.


In merito al tema della diffamazione a mezzo stampa va ricordato che la dottrina e la giurisprudenza (a partire dalla storica sentenza della Cassazione 18 ottobre 1984, n. 5259) sono ormai concordi nel riconoscere che l’esercizio del diritto di cronaca integri gli estremi della causa di giustificazione di cui all’articolo 51 c.p. (Esercizio di un diritto), in quanto inerente alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di stampa riconosciute dall’articolo 21 della Costituzione. Esso, pertanto, può̀ essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell’altrui reputazione purché́ vengano rispettati determinati limiti che sono stati individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza:


nella verità della notizia pubblicata (vale a dire nella corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati);


nell’utilità̀ sociale dell’informazione, in relazione all’attualità̀ e rilevanza dei fatti narrati;


nell’esigenza che l’informazione sia mantenuta nei limiti della obbiettività̀ e della serenità̀ e in una forma espositiva necessariamente corretta (requisito della continenza).


Va infine richiamata, come anticipato, la disciplina di cui all’articolo 57 del codice penale in tema di reati commessi col mezzo della stampa periodica.


Secondo tale disposizione “salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.


...Le spese del processo e l'istituto della lite temeraria


Con la sentenza che chiude il processo il giudice, ai sensi degli articoli 91 e 92 c.p.c.:


condanna la parte soccombente al rimborso delle spese e dei compensi a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare;


se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta;


può escludere la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese eccessive e superflue;


può condannare una parte al rimborso delle spese che ha causato all'altra parte per violazione dei doveri di cui all'articolo 88 c.p.c.;


se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero che siano state risolutive per la decisione il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti.


Nelle cause davanti al giudice di pace di valore non superiore a 1.100 euro in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, le spese e i compensi liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda (art. 91 c.p.c). Se le parti si sono conciliate le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.


L'art. 96, primo comma, c.p.c., prevede poi che se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese al risarcimento dei danni che liquida anche d'ufficio nella sentenza.


La disposizione, al secondo comma, stabilisce che se il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il credito procedente che ha agito senza la normale prudenza.


In ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. il giudice anche d'ufficio può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata (art. 96 comma terzo c.p.c.) quale sanzione per il comportamento illegittimo e ristoro del torto complessivamente subito da chi esce vittorioso per il solo fatto di essere dovuto andare in giudizio.


L'interesse tutelato in via principale in questa disposizione che ha introdotto una sorta di sanzione civile a carico del soccombente, consiste nel disincentivare la proposizione di domande giudiziali o la resistenza in giudizio con "superficialità", ovvero con finalità meramente dilatorie.


Tale strumento deflattivo del contenzioso può essere attivato a prescindere da una specifica istanza di parte (a differenza dell'istituto della lite temeraria, di cui al primo comma dell'articolo 96 c.p.c.).


E' opportuno ricordare, da ultimo, che l'articolo 4 del decreto-legge n. 132 del 2014 (legge di conv. n. 162 del 2014) in tema di negoziazione assistita fa espresso rinvio anche all'articolo 96 c.p.c. In particolare l'invito a stipulare la convenzione, deve infatti contenere, oltre all'oggetto della controversia anche l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c..


Contenuto del disegno di legge


Il disegno di legge consta di un solo articolo, il quale introduce un ulteriore comma nell'articolo 96 c.p.c., prevedendo una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attiva un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.


La nuova disposizione stabilisce che, su domanda del convenuto, il giudice –rigettando la domanda di risarcimento – può condannare l’attore, oltre che al rimborso delle spese anche al pagamento in favore di quest’ultimo di una somma determinata in via equitativa non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria.


a cura di Carmen Andreuccioli


1) L'art. 594 c.p. è stato abrogato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 7 del 2016".


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GIUSTIZIA    (2ª)


Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari


Riunione n. 68


GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019


Presidenza del Vice Presidente


CRUCIOLI  


indi del Presidente


OSTELLARI  


orario: dalle ore 12,20 alle ore 13,20


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