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L'EMENDAMENTO "SALVA INPGI"
Art. 16 quinquies - Disposizioni in materia previdenziale
- All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente:
«185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti
derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti
alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere
delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei
rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e
comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione
mediante posta elettronica certificata»;
- b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono inserite le seguenti:
«o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis».
- L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
«Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, e' tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilita' economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effettiderivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo periodo della
gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessita' di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione
previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalita' di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le finalita' di cui al terzo periodo del presente comma e per evitareeffetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la necessita' di invarianza del gettitocontributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto Istituto l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e' sospesa fino al 31 ottobre 2019.