Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
  » Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Attualità
Stampa

CASSAZIONE - Il passare del tempo favorisce il diritto all' oblio. Per le Sezioni unite occorre considerare se c' è ancora un interesse pubblico.

di GIOVANNI NEGRI/ilsole24ore

23.7.2019 - Quando il cronista diventa storico, allora il diritto all' oblio si rafforza. Ovvero, la pubblicazione di un articolo che, a distanza di anni, ripropone, con nome e cognome del protagonista, fatti ormai passati, non è legittima. A meno che si tratti di personaggi tuttora di pubblico interesse.


A queste conclusioni arriva un' importante sentenza delle Sezioni unite civili, la numero 19681 depositata ieri sul confine che passa tra diritto all' oblio e diritto d' informazione.


Il caso approdato sino in Cassazione è a suo modo esemplare e riguarda un articolo su un caso di omicidio in ambito familiare verificatosi nel 1982. Il colpevole aveva nel frattempo scontato i 12 anni di reclusione cui era stato condannato e, di fronte alla pubblicazione, aveva lamentato danni sia psicologici sia patrimoniali.


Le sue richieste erano state respinte dai giudici di merito. In particolare, la Corte d' appello aveva osservato che la pubblicazione era avvenuta nel contesto di una rubrica settimanale nella quale venivano rievocati 19 omicidi del passato, particolarmente efferati, e che non c' era alcuna volontà di riproporre una condanna, questa volta mediatica, a carico del colpevole. Si era piuttosto in presenza di un progetto editoriale da fare rientrare nel diritto costituzionale di cronaca, di libertà di stampa e di espressione.


Le Sezioni unite però non sono state esattamente di questo avviso e hanno annullato la sentenza impugnata, rinviando la nuova decisione alla Corte d' appello che però dovrà tenerne presente le conclusioni. Che arrivano dopo avere delimitato il punto di partenza: per le Sezioni unite cioè, in discussione c' è il diritto di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie su vicende in passato legittimamente diffuse, almeno non quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione.


Le Sezioni unite puntualizzano poi che, in caso di ripubblicazione di quanto a suo tempo rivestiva interesse pubblico, il giornalista non sta esercitando il diritto di cronaca quanto quello alla rievocazione storica di quei fatti. Questo non esclude, ammette la sentenza, che possano insorgere elementi nuovi per cui la notizia ritorni di attualità, ma «in assenza di questi elementi, però, tornare a diffondere una notizia del passato, anche se di sicura importanza in allora, costituisce esplicazione di un' attività storiografica che non può godere della stessa garanzia costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca».


Certo l' attività di rievocazione storica è preziosa per una collettività: ne ripercorre fatti e personaggi che ne possono rappresentare l' anima. Ma, a meno che non riguardi protagonisti che hanno rivestito e rivestono tuttora un ruolo pubblico, «deve svolgersi in forma anonima, perchè nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell' informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto».


In altre parole, mettono in evidenza le Sezioni unite, l' interesse a conoscere un fatto, espressione del diritto a informare e a essere informati, «non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell' identità della singola persona che quel fatto ha compiuto».


Di più. Le Sezioni unite precisano che non può essere messa in discussione la decisione editoriale di pubblicare, con cadenza settimanale, nell' arco di un certo periodo di tempo, la ricostruzione storica di una serie di fatti criminali che ha impressionato la vita di una collettività.


Però toccherà all' autorità giudiziaria verificare l' esistenza di un interesse qualificato alla diffusione con riferimenti precisi alla persona o alle persone che di quegli eventi furono protagoniste sì, ma in un' epoca ormai passata.


Infatti l' identificazione personale che allora certo rivestiva un' importanza evidente, adesso potrebbe diventare irrilevante per l' opinione pubblica, una volta che il tempo è trascorso e la memoria collettiva è sbiadita.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com