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Importante sentenza della Cassazione a Sezioni Unite Civili, destinata a far discutere, in tema di libertà di stampa e di espressione in caso di rievocazione storica di fatti e in particolare sul bilanciamento del diritto di cronaca - posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione - e del c.d. diritto all'oblìo - posto a tutela della riservatezza della persona - alla luce degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione e del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale.

di Pieruigi Franz

24.7.2019 - La Suprema Corte, presieduta dallo stesso Primo Presidente Giovanni Mammone, con sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019 (cliccare su http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/19681_07_2019_no-index.pdf e riportata qui sotto in calce), ha in particolare fissato i criteri ai quali si dovranno ora adeguare non solo i tribunali e le Corti d'appello di tutta Italia per ritenere lecita - oppure no - la menzione a distanza di tempo degli elementi identificativi delle persone coinvolte in una vicenda di cronaca passata, ma anche i giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, radio e tv perché quando il cronista diventa "storico" si rafforza il diritto all'oblio e occorre quindi fare molta attenzione e cautelarsi, oscurando il nome e il cognome dei protagonisti di una vecchia vicenda giudiziaria perché si renderebbe il colpevole facilmente individuabile soprattutto in comunità di modeste dimensioni, a meno che non si tratti di personaggi che abbiano ancora oggi un pubblico interesse ad essere citati.


I supremi giudici, risolvendo una questione giuridica ritenuta di notevole rilievo, hanno tra l'altro ricordato il Testo unico dei doveri del giornalista, approvato il 27 gennaio 2016 dal Consiglio nazionale dell'Ordine, e la nota sentenza n. 5259 emessa nel "Palazzaccio" di piazza Cavour il 18 ottobre 1984 contenente il cosiddetto "decalogo del giornalista".


E' stato così affermato il seguente principio diritto che: "in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del cd. diritto all’oblio) e quello alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a detta rievocazione, che è espressione della libertà di stampa protetta e garantita dall’art. 21 della Costituzione - ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo ove si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà sia per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva".


Nel caso esaminato dalle 27 pagine dell'articolata motivazione, redatta dal consigliere Francesco Maria Cirillo, é stata annullata una sentenza della Corte d'appello di Cagliari, che confermando il verdetto del locale tribunale, aveva scagionato il direttore e il redattore di un quotidiano sardo che nell'ambito di una rubrica settimanale in cui si rievocavano 19 vecchi omicidi e noti fatti di cronaca nera avvenuti in città e nel suo circondario, aveva pubblicato 10 anni fa l'articolo «sette colpi di pistola dopo il gol di Paolo Rossi» in cui si ridava notizia dell'uxoricidio avvenuto ventisette anni prima durante il campionato del mondo di calcio del 1982 vinto dall'Italia. La Cassazione ha infatti accolto il ricorso dell'autore del delitto che aveva chiesto un adeguato risarcimento dei danni psicologici e patrimoniali perchè, avendo ormai scontato la relativa pena detentiva di 12 anni di reclusione ed essendosi da tempo reinserito positivamente nel contesto sociale, sosteneva di essere stato ingiustamente esposto ad una gogna mediatica, in quanto la rievocazione sul giornale dell'episodio di cronaca nera gli aveva causato un profondo stato di angoscia e prostrazione. Sarà ora di nuovo la Corte d'Appello di Cagliari, ma in diversa composizione, a riesaminare il caso alla luce del verdetto dei supremi giudici.


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Cassazione a Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019 (Presidente Giovanni Mammone, relatore Francesco Maria Cirillo) - http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/19681_07_2019_no-index.pdf


 





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