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  I fatti della vita
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La quinta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 17259 del 5 giugno) annulla la condanna per diffamazione a mezzo stampa inflitta in appello all'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro e alla giornalista Giovanna Vitale. In allegato la sentnza. Non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore o del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui".

di Pierluigi Roesler Franz

Roma, 8 giugno 2020. - Annullata definitivamente dalla 5^ sezione penale della Cassazione con un'importante sentenza (n. 17259 del 5 giugno scorso) la condanna per diffamazione a mezzo stampa inflitta in appello all'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro e alla giornalista Giovanna Vitale per due articoli pubblicati nella Cronaca di Roma. Sono stati entrambi assolti con formula piena "perché il fatto non costituisce reato". Per leggere la motivazione integrale cliccare su:


http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20200605/snpen@s50@a2020@n17259@tS.clean.pdf


Secondo la Suprema Corte: "Uno Stato democratico garantisce e tutela il diritto di critica degli organi di informazione e dei cittadini circa l'operato delle persone preposte a funzioni o servizi pubblici. La valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. Occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene profferita. Non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore o del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui".


Ed ancora - così si legge nella motivazione: "La causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi. Nell'esercizio del diritto di critica il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica".


(TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27525).


 


 


 


 


 





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