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Intercettazioni.
Ordine dei giornalisti:
“No a nuove leggi. Non
si scrive nulla sulla
sfera privata e sui dati
sensibili delle persone”.///
Prescrizioni del Garante
della privacy agli editori.
INTERCETTAZIONI:
informazione su fatti
di interesse pubblico,
rispettando le persone.
(in allegato) /////

INTERCETTAZIONI.
Ordine di Milano: aperti
diversi procedimenti disciplinari
nei riguardi di direttori
che hanno pubblicato
notizie ritenute lesive
della dignità della persona.


Milano, 21 giugno 2006. Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nella riunione di ieri sera, ha preso in esame la posizione dei direttori responsabili di quotidiani, che hanno pubblicato, con riferimento all’inchiesta di Potenza, notizie lesive della dignità della persona, e ha deliberato di aprire diversi procedimenti disciplinari.


Il  “Testo unico della privacy” 196/2003 (come la legge 675/1996) dà piena libertà ai giornalisti di trattare i dati giudiziari (secondo le regole deontologiche). Secondo l’articolo 137 del Dlgs n. 196/2003, ai trattamenti (effettuati nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità) non si applicano le disposizioni del  Testo unico del 2003  relative: a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26; b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I. In sostanza l’articolo 137, non prevedendo il disco verde del Garante o di soggetti privati, rispetta l’articolo 21 (II comma) della Costituzione che vuole la stampa non soggetta ad autorizzazioni. I giornalisti dovranno, comunque, trattare i dati (=notizie) con correttezza, secondo i vincoli posti dal Codice di deontologia della privacy del 1998, dagli articoli 2 e 48 della legge  n. 69/1963 (sull’ordinamento della professione giornalistica) e dalla Carta dei doveri del 1993.

Il Garante della privacy nella decisione A.N. (29 ottobre 1997) ha rilevato che “il giornalista ha il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alle trascrizioni di intercettazioni effettuate nel corso di una inchiesta giudiziaria e di utilizzarli nel rispetto delle finalità perseguite. Inoltre, la diffusione di intercettazioni telefoniche deve tener conto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza anche quando il fatto rivesta un interesse pubblico. La notizia o il dato personale pubblicato senza il consenso dell'interessato deve rispettare il principio della essenzialità dell'informazione”. Pertanto, conclude la decisione del Garante, A. N.  “ha diritto a che rimangano riservate quelle parti delle conversazioni intercettate che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi alla vicenda giudiziaria o che possono riguardare la sfera della sua vita intima”.

CALCIOPOLI. Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia sta esaminando la posizione di due giornalisti, che hanno già ricevuto avviso disciplinare.


 Franco Abruzzo/presidente OgL


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Intercettazioni.


Ordine dei giornalisti:


“No a nuove leggi. “Non


si scrive nulla sulla sfera


privata e sui dati


sensibili delle persone”.


 Roma,   23 giugno 2006. No a nuove leggi che limiterebbero il diritto di cronaca in una materia, come quella delle intercettazioni, che rientra invece nell'applicazione dei codici già esistenti.  Lo ha deciso oggi il Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che ha esaminato il provvedimento adottato dal Garante della privacy per quanto concerne la pubblicazione integrale delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche.Il Comitato Esecutivo - spiega una nota - rileva che secondo il Garante ''è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata dei fatti''. Il Garante evidenzia poi la necessità ''di un'adeguata tutela dei diritti dei soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché‚ integrale di innumerevoli brani di conservazioni telefoniche''. A detta del Garante ''non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale''.Per questo 'il Comitato esecutivo ritiene pertanto che non sia necessaria una nuova formulazione legislativa, che limiterebbe il diritto di cronaca in una materia che rientra invece nell'applicazione dei codici deontologici già esistenti. Il Comitato Esecutivo raccomanda quindi agli Ordini regionali, ai quali è già stato trasmesso il provvedimento del Garante, di vigilare affinché i giornalisti nell'esercizio del diritto-dovere di informazione e di critica assicurino sempre “il rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione''.Secondo l'Ordine ''il Codice deontologico che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha approvato d'intesa con il Garante della privacy chiaramente indica le modalità, di rappresentazione degli elementi essenziali delle vicende che incidono sulla sfera privata delle persone e che hanno riguardo a dati sensibili''. (ANSA)


 


 







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