Legge 633/1941. Capo V Eccezioni e limitazioni (59)
Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Articolo 65. 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato (60).
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(59) Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(60) Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Successivamente il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 1-bis, dall'art. 32, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, soppresso dalla relativa legge di conversione.
Articolo 68. 1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio àmbito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore (63).
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(63) Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Il presente articolo, in precedenza, era stato modificato dall'art. 2, L. 18 agosto 2000, n. 248.
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Articolo 70. 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma (67).
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta (68).
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(67) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 9 gennaio 2008, n. 2.
(68) Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
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NORMA NON CONVERTITA IN LEGGE
Dal 3 ottobre a pagamento la riproduzione di articoli di riviste o giornali
Collegato alla Finanziaria 2007: disposizioni
urgenti di carattere finanziario
Decreto Legge 03.10.2006 n° 262 , G.U. 03.10.2006 non convertito in legge
Articolo 32. Riproduzione di articoli di riviste o giornali
1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
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GIURISPRUDENZA sulle rassegne stampa
Costituisce atto di concorrenza sleale la pubblicazione o riproduzione sistematica e parassitaria, a scopo di lucro, di informazioni o notizie il cui sfruttamento spetta ad altri (nella specie, la Suprema corte ha confermato, ritenendola immune da vizi logici e giuridici, la decisione di merito che ha affermato l'illiceità della sistematica pubblicazione, in una rassegna stampa diffusa in via telematica, di articoli tratti da pubblicazioni periodiche altrui, per i quali l'editore aveva formulato espressa riserva ai sensi dell'art. 65 l.d.a. - L. n. 633/1941). (Cass. civ. Sez. I, 20-09-2006, n. 20410; FONTI Foro It., 2006, 12, 1, 3337).
Il rifiuto anche sistematico dell'editore di concedere licenze per la riproduzione in rassegne stampa di articoli pubblicati nelle proprie riviste non può mai costituire abuso di diritto, e tantomeno violazione dell'art. 41 Cost., in quanto la legge non subordina ad alcun presupposto la legittimità di tale rifiuto, essendo l'editore titolare, al riguardo, del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera collettiva. (Cass. civ. Sez. I, 20-09-2006, n. 20410; FONTI Foro It., 2006, 12, 1, 3337)
La riproduzione od utilizzazione attraverso la pubblicazione e distribuzione sistematica a scopo di lucro di informazioni o notizie il cui sfruttamento spetti a terzi, fenomeno al quale ricondurre l'attività di rassegna stampa di cui è causa, costituisce violazione dell'art. 101 della legge n. 633/1941, qualificabile altresì quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.. (Cass. civ. Sez. I, 20-09-2006, n. 20410; FONTI Fisco, 2006, 7041).
Costituisce atto di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale l'utilizzazione sistematica di articoli di un giornale economico compiuta al fine di pubblicare sulla rete internet, in tempo reale, una rassegna stampa. (Trib. Genova, 03-12-1997; FONTI Riv. Dir. Ind., 1999, II, 83 nota di VALENTI)
La riproduzione sistematica in una rassegna stampa di articoli giornalistici e di notizie tratti da pubblicazioni altrui, ancorchè effettuata mediante strumenti informatici e telematici, deve essere inibita in via cautelare, posto che: a) costituisce un illecito sotto il duplice profilo della concorrenza sleale e della violazione del diritto d'autore; b) il suo protrarsi comporta una recrudescenza degli effetti dannosi verosimilmente già verificatisi. (Trib. Milano, 08-04-1997;
FONTI Foro It., 1997, I, 3030; Dir. Informazione e Informatica, 1997, 573 nota di CLARIZIA).
Data 30/9/2009