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Attualità
Carte deontologiche
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Codice Tv e Giustizia.
Agcom: stop ai
processi show in tv.
I diritti inviolabili
della persona
pietra angolare del
lavoro giornalistico.
Ordine dei giornalisti, Fnsi, Rai, Mediaset ed emittenti radio tv hanno firmato il CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive. Il Codice trova fondamento nei diritti - garantiti dalla Costituzione - di libertà di espressione del pensiero da un lato e di rispetto dei diritti della persona dall’altro, riconoscendo la necessità di piena esplicazione del diritto di cronaca degli operatori dell’informazione e, nello stesso tempo, l’inderogabile dovere di rispettare nell’esercizio di tale funzione informativa, i diritti alla dignità, all’onorabilità e alla riservatezza delle persone. L'informazione sulle vicende giudiziarie in corso dovrà rispettare i diritti inviolabili della persona, rendere chiare le differenze fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra accusa e difesa, e adottare modalità che consentano un'adeguata comprensione. Sarà l'Authority a irrogare le sanzioni nei confronti delle emittenti radiotelevisive, che a loro volta potranno rivalersi sui presunti responsabili (registi, programmisti registi, autori testi, presentatori, conduttori, showman, ecc.) che fino ad oggi la passavano franca. In caso di trasgressione da parte dei giornalisti le eventuali sanzioni resteranno, invece, affidate esclusivamente al giudizio dell'Ordine regionale territorialmente competente. (21/05/2009)
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CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
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Lettera (n. 47/06/SG di Prot - Roma, 17 gennaio 2006) del primo presidente della Corte suprema Cassazione ai presidenti titolari delle Sezioni civili e penali, al direttore dell’Ufficio del Massimario e al direttore del Ced sulla “Tutela della privacy ed oscuramento dei dati identificativi delle sentenze”.
Privacy: sentenze della Cassazione
nella disponibilità dei giornalisti,
ma è proibito pubblicare i nomi
dei minori e delle persone violentate,
delle parti nei procedimenti
in materia di “delicati” rapporti
di famiglia o di stato delle persone.
Anonimato per gli imputati limitato
alle riviste di informatica giuridica.
“La possibilità di rendere in forma anonima i dati personali contenuti in una sentenza si ha quindi soltanto al momento della sua riproduzione in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica”.
“Non sembra pertanto possibile redigere il testo del provvedimento con le iniziali anziché con le complete generalità”.
Rilanciata la relazione 5 luglio 2005 dell’Ufficio del Massimario della Corte suprema: “Il Codice della privacy prevede uno statuto particolare per l’attività giornalistica, che rifugge dalla previsione di regole rigide e minuziose e che affida in prima battuta il bilanciamento tra i diritti e le libertà allo stesso giornalista il quale, in base ad una propria valutazione (che può essere sindacata), acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale e d’interesse pubblico, esprimendosi nella cornice della normativa vigente e nel rispetto del proprio codice di deontologia”. (17/01/2006)
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Dibattiti, studi e saggi
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“Guida al diritto” n. 40/2008
settimanale di “Il Sole 24 Ore”.
ANALISI.
Con il ddl intercettazioni
tramutato in legge,
cronaca giudiziaria
destinata a scomparire.
I cronisti e i direttori rischiano non solo il carcere “fino a 3 anni”, ma anche la sospensione cautelare dalla professione fino a 3 mesi non solo per la pubblicazione di intercettazioni, ma anche se “mediante modalità o attività illecita, prendono - dice il nuovo articolo 617/septies del Cp - diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto”. L’articolo 58 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista impedisce, però, al Consiglio dell’Ordine l’adozione di qualsiasi provvedimento prima della conclusione del processo penale. La nuova norma, pertanto, potrebbe essere inapplicabile, perché non è coordinata con l’articolo 58 citato.
Anche i pubblici ufficiali, -che rivelano illecitamente il contenuto di intercettazioni, conversazioni o interrogatori di testimoni e imputati -, rischiano il carcere non più fino a un anno come accade oggi, ma fino a cinque.
di FRANCO ABRUZZO (18/10/2008)
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Diritto di cronaca
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INTERCETTAZIONI.
Con il “ddl Alfano” i cronisti possono
raccontare le indagini per “riassunto”
(oggi è possibile solo nel “contenuto”).
E’ un indubbio passo in avanti.
Restano i 30 giorni di arresto
(più l’ammenda da 1000 a 5mila
euro) per chi pubblica arbitrariamente
atti di un procedimento penale di cui è
vietata per legge la pubblicazione.
Intercettazioni pubblicabili, - come vuole
anche la sentenza 59/1995 della Consulta
per quelle presenti nel fascicolo processuale -,
dopo la conclusioni delle indagini
preliminari: chi sgarra rischia da 6
mesi a 3 anni di reclusione.
Editori senza sanzioni se organizzano
corsi di formazione per i redattori
e una catena di controllo efficace
sulle notizie messe in pagina. Anche
questo è un fatto fortemente positivo.
Fnsi e Ordine, invece della protesta sterile e retorica, devono preoccuparsi di far tutelare la dignità delle persone innocenti e anche indiziate (che non sono ancora da ritenere colpevoli). Ma anche i colpevoli meritano il rispetto che spetta a ogni persona umana. Il diritto di cronaca ha i suoi limiti interni: il rispetto appunto della dignità della persona e della verità sostanziale dei fatti. Gli abusi della libertà di stampa non hanno cittadinanza in nessun paese civile dell’Occidete democratico e liberale.
IN CODA PUBBLICHIAMO INTEGRALMENTE GLI ARTICOLI DEL DDL CHE RIGUARDANO I GIORNALISTI. LE MODIFICHE SONO IN NERO (NELLA VERSIONE APPROVATA DAL SENATO IL 10/6/2010). IN ALLEGATO TUTTO IL TESTO DEL DDL.
E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari: di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice. Sanzioni amministrative (da 25.800 a 310mila euro) per l’impresa multimediale in relazione alla violazione dell’articolo 684 Cp (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). La salvezza (per gli editori) è l’adozione di un modello organizzativo, che preveda anche la formazione continua dei giornalisti e il funzionamento di una catena di comando efficace nei controlli dei testi messi in pagina o mandati in onda. Questa è una norma che riempie una lacuna: la formazione continua prevista dall’articolo 45 del Cnlg non è stata mai attuata. I 2,5 milioni di gettito per la formazione (collegati all’art. 116 della legge 388/2000) vanno per ora all’Inpgi in mancanza di una intesa Fnsi/Fieg. Il ddl prevede, inoltre, una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (per 775mila euro) a chi viola l'articolo 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e anche una sanzione di 300 quote (per 465mila euro) per la pubblicazione arbitraria di intercettazioni acquisite in un procedimento penale. Le rettifiche dovranno essere pubblicate per intero e senza commenti. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. I giornalisti rischiano la sospensione cautelare dall’esercizio della professione fino a tre mesi
nota tecnica di FRANCO ABRUZZO (11/06/2010)
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N. 4/2007 di “Diritto Comunitario
e Internazionale” (supplemento
bimestrale di “GUIDA AL DIRITTO”)
DIFFAMAZIONE.
Nella giurisprudenza
(secondo Costituzione)
il diritto di cronaca
cede il passo alla
dignità della persona
“E’ dovere primario ed insopprimibile del giornalista, anche se collegato ad organi di stampa di partiti politici, esercitare con assoluta correttezza il diritto di cronaca, nel senso di riportare le notizie in maniera assolutamente fedele, spogliandosi, in tale fase, della propensione verso determinate ideologie, di qualunque natura siano; al giornalista è consentito soltanto nella fase in cui proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, d'esprimere le proprie convinzioni personali, in forma anche polemica ed aspra, purché non venga offesa la reputazione altrui”.
Ricerca di Franco Abruzzo (19/10/2007)
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Dispensa telematica per l’esame di giornalista
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5 GIUGNO 2015 - 5° CONVEGNO “GIUSTIZIA E INFORMAZIONE” A LIERNA (LECCO) SUL TEMA “PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E DI INTERCETTAZIONI: RICERCA DI UN GIUSTO EQUILIBRIO O DI UN BAVAGLIO?”.
RELAZIONE DI FRANCO ABRUZZO
INDICE:
1.PREMESSA. INTERCETTAZIONI. SERVE UNA LEGGE DI UN SOLO ARTICOLO CHE ABOLISCA I SEGRETI ISTRUTTORI IN VIGORE E CHE VIETI DI PUBBLICARE SOLTANTO QUEGLI ATTI PROCESSUALI SUI QUALI IL GIUDICE ABBIA DECISO DI APPORRE IL VINCOLO TEMPORANEO DI SEGRETEZZA.
2. IL GIORNALISTA (COME L’AVVOCATO) DIVENTI PARTE NEL PROCEDIMENTO PENALE.
3. “PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E DI INTERCETTAZIONI: RICERCA DI UN GIUSTO EQUILIBRIO, NON DI UN BAVAGLIO. IL DIBATTITO IN PARLAMENTO, CHE DECIDERÀ PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA. VIA IL CARCERE PER I CRONISTI, MA NON BASTA. LA LEGGE NON ACCOGLIE NUMEROSE RICHIESTE, PRIME FRA TUTTE LO STOP ALL’USO INTIMIDATORIO DELLE QUERELE E DELLE CAUSE PER DIFFAMAZIONE E LA PARAMETRAZIONE DELLE MULTE E DEI RISARCIMENTI ALLE CAPACITÀ ECONOMICHE DEL CONDANNATO. EDITORI E CRONISTI SENZA COPERTURA ASSICURATIVA. ANCORA OGGI CHI DELIBERATAMENTE OSTACOLA L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA NON INCORRE IN NESSUNA SANZIONE SPECIFICA. IN CODA ESAME ANALITICO DEL DDL DI RIFORMA.
4. INTERCETTAZIONI. I GIORNALISTI: “NO A SANZIONI PENALI. LA STRADA PIÙ CORRETTA DA SEGUIRE - E SEMMAI DA RAFFORZARE - È QUELLA DI UN MAGGIOR RIGORE SUL PIANO DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E QUINDI DELLA RESPONSABILITÀ”. IL PARADOSSO DI GRATTERI: “SPIARE I CRONISTI”, MA STRASBURGO NON CI STA. NELL’ATTESA DELLA RIFORMA, SOCCORRE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI DIRITTI DELL’UOMO VINCOLANTE PER I TRIBUNALI ITALIANI. TRE SENTENZE ILLUMINANTI.
5. LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI INGLOBATA DAL 1° DICEMBRE 2009, CON L’ARTICOLO 6, NELLA COSTITUZIONE EUROPEA. IL GIUDICE NAZIONALE DEVE TENER CONTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO AI FINI DELLA DECISIONE, ANCHE IN CORSO DI CAUSA, CON EFFETTI IMMEDIATI E ASSIMILABILI AL GIUDICATO:COSÌ LA CASSAZIONE. (04/06/2015)
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Editoria-Web
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Agcom - Delibera N.405/09/CONS. Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9
Questo regolamento disciplina le modalità e i limiti temporali di esercizio audiovisivo del diritto di cronaca con specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni disciplinate dal decreto, nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto delle garanzie previste dall’articolo 5, comma 3, del decreto per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e per le emittenti nazionali e locali, fermo e impregiudicato restando l’esercizio del diritto di cronaca relativo ad accadimenti non riconducibili o riferibili all’evento sportivo. Questo regolamento stabilisce, altresì, le modalità per l’accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell’evento da parte degli operatori della comunicazione, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione all’interno degli impianti sportivi. (11/08/2009)
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FNSI-Giornalismo dipendente
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Manifesto in 31 punti.
E’ nato il MIL (Movimento
“Informazione e Libertà”).
Assemblea il 14 ottobre 2010 (h. 20.30 – Circolo della Stampa di Milano) degli amici e dei simpatizzanti del Movimento per decidere sulla partecipazione alle elezioni sindacali del 26/27/28/29 novembre.
Centralità della deontologia – Giornalisti solo per via universitaria – Conferma del praticantato d’ufficio soprattutto per i pubblicisti che vivono di giornalismo - “Banchieri, giù le mani dai giornali” - “La pubblicità stia al suo posto e non sostituisca l’informazione” -“Si pubblica tutto ciò che non è temporaneamente vietato dal Gip, salvaguardando la dignità della persona e la verità sostanziale dei fatti” - Dobbiamo tornare a fare inchieste, che facciano male a qualcuno - Garantire ai redattori addetti al desk, come prevede il Cnlg, il diritto alla firma almeno settimanalmente - Tabella di compensi relativi agli articoli, ai servizi giornalistici e fotogiornalistici depositata presso le Camere di commercio e che valga come uso o consuetudine - Attuazione dell’articolo 45 (“Aggiornamento culturale e professionale”) del Cnlg con il gettito assicurato dall’articolo 116 della legge 388/2000 oggi incamerato dall’Inpgi in mancanza di un’intesa Fnsi/Fieg: è una priorità la costituzione del “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua dei giornalisti” - Creazione della figura del “MEDIATORE” all’interno dei Consigli dell’Ordine prevista dal dlgs 28/2010 per risolvere in via “amichevole” le vertenze civili (status professionale, deontologia, tariffe, lavoro autonomo, diffamazione a mezzo stampa, abusivismo, rettifiche e periodici tecnici) - Ritorno all’Inpgi pubblico?
di FRANCO ABRUZZO
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia dal 15/5/1989 al 7/6/2007 (10/06/2010)
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Numero 38 (aprile 2008) del
“Giornale di Socrate al Caffè”
GIORNALISTI AL BIVIO.
Lo scontro con gli Editori
per il contratto di lavoro
le “caste”, il mega-establishment
e le incognite della flessibilità.
Oggi chi è il giornalista?
Un’appendice del computer.
Questa è la realtà dei grandi giornali nazionali, a sentire ciò che si racconta. Non dei piccoli quotidiani di provincia, però, che hanno mantenuto un certo spirito del giornalismo originario, anche se stanno cambiando pelle. Il lettore, dicono i sociologi, è di due tipi fondamentali: quello che “non legge” e quello che “legge”. Il lettore del secondo tipo, che in Italia, secondo statistiche conta su 2-3 milioni di persone, vorrà sempre di più giornali specializzati negli esteri, nella politica nazionale e internazionale, nella società, nel costume, nel clima, nello spettacolo. (29/04/2008)
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Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
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Mattarella riceve i rappresentanti degli enti di categoria. «La libertà di informazione diritto fondamentale». Al termine della cerimonia del Ventaglio, il Capo dello Stato ha incontrato il coordinatore Giovanni Negri e i vertici di Fnsi, Cnog, Inpgi, Casagit e Fondo pensione complementare, che hanno espresso apprezzamento per i riferimenti all'articolo 21 e preoccupazione per gli attacchi al ruolo dell'informazione e al segreto professionale e per la perdurante crisi del settore, auspicando una riforma delle leggi di sistema. (A questo punto, per rispetto verso il Capo dello Stato, l'Inpgi dovrà ritirare le citazioni contro i 14 giornalisti accusati ingiustamente. I 14 cronisti, occupandosi della vicenda Sopaf, hanno esercitato il diritto di cronaca ex artt. 51 Cp e 21 Cost.. Giulietti e Lorusso non possono far finta di nulla. Il comportamento dell'Inpgi è di una gravità senza eguali, perchè «La libertà di informazione è diritto fondamentale»). (26/07/2018)
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INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
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Le elezioni di maggio 2010.
Manifesto di Franco Abruzzo
in 13 punti dedicato a chi
si accinge a guidare i Consigli
dell’Ordine dei Giornalisti:
valori e obiettivi per
realizzare il “buon governo”
della nostra professione.
I 7 punti dei giovani giornalisti.
Centralità della deontologia – Giornalisti solo per via universitaria – Conferma del praticantato d’ufficio soprattutto per i pubblicisti che vivono di giornalismo - “Banchieri, giù le mani dai giornali” - “La pubblicità stia al suo posto e non sostituisca l’informazione” -“Si pubblica tutto ciò che non è temporaneamente vietato dal Gip, salvaguardando la dignità della persona e la verità sostanziale dei fatti” - Dobbiamo tornare a fare inchieste, che facciano male a qualcuno - Garantire ai redattori addetti al desk, come prevede il Cnlg, il diritto alla firma almeno settimanalmente - Tabella di compensi relativi agli articoli, ai servizi giornalistici e fotogiornalistici depositata presso le Camere di commercio e che valga come uso o consuetudine - Attuazione dell’articolo 45 (“Aggiornamento culturale e professionale”) del Cnlg con il gettito assicurato dall’articolo 116 della legge 388/2000 oggi incamerato dall’Inpgi in mancanza di un’intesa Fnsi/Fieg: è una priorità la costituzione del “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua dei giornalisti” - Creazione della figura del “MEDIATORE” all’interno dei Consigli dell’Ordine prevista dal dlgs 28/2010 per risolvere in via “amichevole” le vertenze civili (status professionale, deontologia, tariffe, lavoro autonomo, diffamazione a mezzo stampa, abusivismo, rettifiche e periodici tecnici) - Ritorno all’Inpgi pubblico? (28/04/2010)
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Premi
Recensioni
Riforma professione
Sentenze
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Corte Costituzionale
ordinanza 66 del 2009.
Privacy, posta,
segretezza,
giornalismo,
pubblicazione.
"il legislatore, nell'art. 137, commi 2 e 3, cit., avrebbe correttamente operato un bilanciamento delle esigenze sottese alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. con quelle relative alla segretezza della corrispondenza, esonerando i giornalisti dall'autorizzazione dell'interessato quando i dati divulgati a mezzo stampa siano essenziali per l'informazione e sussista un rilevante interesse pubblico, consentendo, in tal modo, un efficace controllo da parte del giudice;". (13/03/2009)
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Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
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Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018 |
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Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni):
1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
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